Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21759 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10601/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SCUDERIA AB MOTOR SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO PAGLIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 574/11/2015, depositata il 17 marzo 2015, non notificata, la CTR dell’Emilia – Romagna, in parziale accoglimento dell’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla Scuderia AB Motor Sport Associazione sportiva dilettantistica (di seguito, per brevità ASD), avverso la sentenza di primo grado della CTP di Bologna, che aveva rigettato il ricorso della contribuente, annullò l’avviso di accertamento impugnato relativamente alla ripresa a tassazione di costi ritenuti dall’Amministrazione non certi e non inerenti, riferiti dall’ASD a rimborsi corrisposti a piloti nel 2005, per l’anno d’imposta 2004.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

L’ASD resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardanti l’assoluta carenza di prova in ordine alla certezza ed all’inerenza dei pretesi costi sostenuti per l’importo complessivo di Euro 167.000,00 per rimborsi corrisposti ai piloti nell’anno 2005, con riferimento a competizioni svolte nel 2004.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 109 del “nuovo” T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non solo per avere la sentenza impugnata ammesso la deducibilità di costi non provati nè nell’an, nè nel quantum, ma anche per avere la sentenza impugnata equivocato sull’effettivo significato dell’art. 69, comma 2, T.U.I.R., che, nella parte in cui prevede che i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta ad Euro 7.500,00, si occupa esclusivamente del loro trattamento fiscale con riguardo alla posizione del percipiente, non derogando in alcun modo, dalla parte del soggetto erogante tali compensi, alla necessità della loro documentazione ai fini della certezza della loro erogazione, ai fini della loro deducibilità come costi.

3. I due motivi, diversamente da quanto prospettato nella proposta del relatore, esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi, risultano manifestamente fondati.

3.1. Appare al riguardo opportuno premettere che, in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c., dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 23 marzo 2017, n. 7605; cfr., già, prima della riforma del 2016, Cass. sez. unite ord. 16 aprile 2009, n. 8999).

3.2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente fondato in relazione a ciascuna delle proposte censure.

Non può ritenersi, infatti, che il primo motivo richieda una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella istituzionalmente riservata al giudice del merito, atteso che la censura prospetta fondatamente la totale sconnessione logica, giuridica e fattuale della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto comprovati i costi ai fini della loro deducibilità, con riferimento ai rimborsi erogati ai piloti nell’anno 2005 relativamente a competizioni svolte nel 2004, sulla base di documenti qualificati come “ricevute” sebbene: a) i beneficiari indicati fossero ivi indicati solo nominativamente, senza ulteriori indicazioni anagrafiche o fiscali; b) le suddette “ricevute” fossero in realtà prive della sottoscrizione degli asseriti beneficiari riguardo all’effettiva dazione della somme a loro indicate come corrisposte; c) i succitati documenti fossero privi di data certa, recando la sola apposizione di un timbro datario dell’Associazione e date diverse del gennaio 2005; d) l’importo complessivo delle suddette “ricevute” non coprisse comunque il quantum dell’intero importo di Euro 167.000,00 oggetto del recupero a tassazione.

3.3. Risulta, quindi, indubitabilmente violato l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 109 T.U.I.R., atteso che ai fini della loro deducibilità, l’onere di comprovare la certezza e l’inerenza dei costi spetta al contribuente (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2017, n. 13300; Cass. sez. 5, 12 dicembre 2014, n. 26182; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184).

3.4. D’altronde, nella parte in cui la decisione impugnata finisce col riferire l’inerenza anche al limite delle erogazioni nel massimo importo dei rimborsi forfettari per non essere dichiarati nei redditi, sussiste la denunciata falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, T.U.I.R., che è indubbiamente riferita al percipiente dei suddetti rimborsi, ma non ha alcuna incidenza riguardo alla deducibilità dei costi da parte dell’associazione sportiva dilettantistica erogante detti rimborsi.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, cu demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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