Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21758 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. II, 27/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10338/12) proposto da:

IMMOBILSESTO s.r.l., già Sartoni s.r.l.- titolare dell’Agenzia

“Italiana Immobiliare” (c.f. (OMISSIS)) in persona del geom.

M.A., legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per

procura in calce al ricorso dagli avv.ti Patrizia Crudetti del Foro

di Roma e Sergio Brozzi del Foro di Firenze, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio della prima in Roma, piazza Borghese 3;

– Ricorrente –

contro

P.V., ((OMISSIS)) rappresentato e difeso per delega a

margine del controricorso dagli avv.ti Silvia Facchini del Foro di

Prato e Vincenzo Cuffaro del Foro di Roma ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Caio Mario

27;

– ricorrente –

avverso la sentenza n.111/2012 della Corte di Appello di Firenze,

depositata il 31 gennaio 2012; non notificata;

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 24

giugno 2016, da parte del Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.r.l. Sartoni (successivamente: s.r.l. Immobilsesto), titolare dell’Agenzia ” Italiana Immobiliare” convenne in giudizio P.V. innanzi al Tribunale di Firenze esponendo che con scrittura del (OMISSIS) era stata da lui incaricata di promuovere la vendita di un appartamento del predetto, in (OMISSIS), e che nell’espletamento di detto incarico aveva reperito due acquirenti, tali Ma.Ma. ed U.A., che avevano visionato l’immobile insieme ad un suo incaricato; da accertamenti successivamente svolti aveva appreso che i Ma./ U. avevano acquistato l’immobile; essa si era dunque rivolta alle parti del contratto – i predetti ed il proprio cliente P. per ottenere la provvigione di sua spettanza, che le era però stata versata dai soli acquirenti: chiese pertanto la condanna del P. al pagamento della provvigione, nella misura pattuita del 3% del prezzo d’acquisto od in subordine in quella consuetudinaria del 2%.

2. Si costituì P.V. osservando che con la scrittura del (OMISSIS) egli aveva incaricato la s.r.l. Sartoni di promuovere la vendita dell’immobile, senza esclusiva, al fine di reperire una proposta irrevocabile d’acquisto ad un valore minimo prestabilito; proposta che, in effetti, la società incaricata gli aveva fatto pervenire da parte di tale Francesco Nanni, e che tuttavia egli aveva ritenuto di non accettare in quanto non sufficientemente vantaggiosa; nonostante ciò, la società aveva preteso il pagamento della provvigione pattuita in relazione a tale offerta, calcolata sul valore della stessa, e lo aveva ottenuto con un decreto ingiuntivo, contro il quale non era stata proposta opposizione; ciò posto, il P. ritenne che la pretesa di una provvigione per il successivo affare concluso con i Ma./ U. determinasse un’indebita duplicazione di quanto già ottenuto, contestando peraltro che tale affare si fosse perfezionato per l’intervento della mediatrice; concluse per il rigetto della domanda e la condanna della società al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

3. Con memoria autorizzata ex art. 184 c.p.c. (nel testo all’epoca vigente), la srl Sartoni specificò di aver richiesto la provvigione non già in forza della scrittura del (OMISSIS), bensì per il semplice fatto di essere intervenuta quale intermediaria nell’affare perfezionatosi con i Ma./ U..

4. Con sentenza depositata il 7.3.2006 il Tribunale di Firenze rigettò la domanda principale e la riconvenzionale: la prima in quanto, pur ritenendo immutata la causa petendi posta a base dell’atto di citazione rispetto a quella specificata con la successiva memoria – atteso che entrambe le attività attenevano all’intervenuto svolgimento di attività di mediazione – giudicò che non sarebbe stata fornita la prova che il mediatore avesse posto in essere un contributo decisivo per la conclusione dell’affare; la seconda in quanto ritenne che non poteva dirsi iniziata la causa per evidente mala fede, dacchè comunque vi sarebbe stata una certa attività di mediazione da parte della società Sartoni.

5 -Tale pronuncia fu impugnata dalla s.r.l. Immobilsesto – nuova denominazione della srl Sartoni -; il P. propose appello incidentale per l’accoglimento della propria riconvenzionale; la Corte d’Appello di Firenze respinse l’appello principale ed accolse quello incidentale. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale osservò innanzitutto che per non qualificare come domanda nuova – e perciò inammissibile, come sostenuto nel gravame – quella formulata da Immobilsesto con la memoria autorizzata, era necessario ritenere che la società di mediazione avesse agito per la remunerazione del medesimo incarico, afferente allo stesso immobile e conferito con la scrittura del (OMISSIS); la domanda fondata su una diversa attività mediatoria, infatti, non poteva che basarsi su fatti estranei all’originaria causa petendi: di tale incarico, tuttavia, era emersa la remunerazione da parte del P., sia pure a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Ciò precisato – a rettifica della precedente pronuncia -, la Corte distrettuale ritenne che la pretesa di un’ulteriore provvigione, sia pure all’esito di una diversa manifestazione d’interesse all’acquisto doveva considerarsi contraria alla buona fede, perchè chiaramente eccedente la funzione di corrispettività fra prestazioni tracciata dall’art. 1755 c.c., comma 1; dal momento poi che detta pretesa, esercitata nella consapevolezza dell’intervenuta soddisfazione del proprio diritto, aveva resa manifesta l’esistenza della malafede del mediatore, condannò la società al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, facendo applicazione dei parametri normalmente utilizzati per il riconoscimento del danno non patrimoniale conseguito a processo ingiusto.

6. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Immobilsesto, facendo valere quattro motivi di annullamento; il P. ha proposto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo la ricorrente denunzia la presenza di un “errore di motivazione per inesatto apprezzamento delle risultanze processuali”: assume al proposito di aver, sin dall’inizio della causa, domandato che venisse corrisposta la provvigione relativamente all’affare concluso dai signori Ma. ed U., fondato su una causale assolutamente diversa da quella relativa alla provvigione ottenuta a seguito dell’offerta irrevocabile presentata dal Nanni; e che, pertanto, la ricostruzione della sua domanda operata dalla Corte d’appello sarebbe stata del tutto errata.

p. 2 – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., dolendosi del fatto che la Corte d’appello ha ricondotto la sua domanda nell’alveo del primo contratto – definito di mandato o di mediazione atipica – conseguentemente escludendo il suo diritto alla provvigione in forza dell’ulteriore attività di mediazione da lei posta in essere; osserva, in proposito, che il perfezionamento – e l’esecuzione – di un contratto di mediazione atipica non esclude il diritto del mediatore alla provvigione qualora lo stesso sorga da ulteriore (e distinta) attività di mediazione tipica, in conseguenza del perfezionamento dell’affare.

p. 3 – Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla propria condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, osservando che la questio juris posta dal motivo che precede – vale a dire: se il preventivo esperimento di attività di mediazione atipica, poi esauritosi con il riconoscimento di una provvigione per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, consenta al mediatore di ottenere la provvigione ex art. 1755 c.c. per il successivo affare concluso a causa della sua attività “tipica” – rendeva manifesta l’esistenza di una questione opinabile la cui proposizione non poteva essere semplicisticamente ascritta a mala fede o colpa grave.

p. 4 – Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, nonchè un vizio di motivazione in relazione al danno liquidato alla controparte, che assume sfornito di prova ed ancorato a parametri del tutto non pertinenti al caso in questione.

p. 5 – I primi due motivi – da esaminare congiuntamente per la stretta connessione argomentativa che presentano – sono fondati per quanto appresso esposto; il terzo ed il quarto risultano assorbiti dal loro accoglimento.

p. 5.a – Deve innanzi tutto riaffermarsi il principio generale per il quale da un medesimo rapporto mediatorio – sia esso nascente da un contratto di mediazione proprio, in cui il mediatore si ponga in posizione di terzietà tra le parti, sia da un contratto di mandato (la c.d. mediazione impropria) – non possa che nascere il diritto ad un solo compenso: nella disciplina della mediazione propria tale principio è espresso dall’art. 1758 c.c. che ripartisce per quote la provvigione dovuta in caso l’affare sia concluso per l’intervento di più mediatori.

p. 5.b – La centralità logica dell’unicità del compenso per l’attività mediatoria (per lo stesso oggetto e con i medesimi soggetti preponenti ed agenti) permane anche se in successione di tempo siano intervenuti una mediazione tipica ed una atipica (assimilabile al mandato): la diversità di forma negoziale, se incide sulla disciplina del rapporto – si discute ancora, peraltro, entro quali limiti al mediatore atipico si applichi la disciplina pubblicistica di quello tipico (v. sul punto Cass. Sez. 2, ord n. 22558/2015) – non rileva al fine di escludere la duplicità di “corrispettivo” per l’opera prestata al fine della cessione a terzi di un medesimo bene.

p. 5.c – Residua però una ipotesi in cui può coesistere un diritto alla provvigione – in dipendenza dell’espletamento fattivo e con esito positivo, di una intermediazione – e, per lo stesso “affare”, un diritto a percepire una somma comunque parametrata al valore della cessione oggetto di mandato: è l’ipotesi in cui nel negozio di conferimento dell’incarico (mediatorio o di mandato) sia espressamente pattuito di porre a carico del cliente -non accettante una proposta conforme alle istruzioni date – una penale corrispondente alla provvigione o comunque ad essa proporzionata.

p. 5.e – Tale prospettiva è stata del tutto negletta dalla Corte di Appello che ha soffermato la sua analisi prendendo in esame solo la provvigione in senso stretto e non analizzando dunque il titolo posto a base del decreto ingiuntivo non opposto.

p. 6 – I primi due motivi di ricorso vanno dunque accolti e la sentenza conseguentemente cassata in relazione al principio di diritto espresso sopra ai p.p. 5.a – 5.c; il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, provvederà altresì alla ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

Accoglie il 1 ed il 2 motivo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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