Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21757 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 20/10/2011), n.21757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28818-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE

MADONNE 18, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE CASTELLO LUIGI,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato in sede ispettiva che, per il 1997, A.C. aveva registrato nella contabilità della propria azienda, come da lui stesso eseguiti, finanziamenti per L. 470.000.000 che non trovavano giustificazione nel reddito personale dichiarato, l’ufficio delle II.DD., in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, comma 1, lett. d) ne imputava l’importo a ricavi d’impresa ed emetteva conseguente avviso di accertamento. Il ricorso del contribuente era respinto in primo grado ed accolto parzialmente in appello. L’agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il termine di impugnazione della sentenza, pubblicata il 21 luglio 2005 e non notificata, scadeva il 22 ottobre 2006 (art. 327 c.p.c.).

Il ricorso, notificato il 18 ottobre 2006, è tempestivo.

Premesso che, non avendo il contribuente provato una diversa provenienza dei versamenti rilevati sui conti aziendali, era legittima la presunzione che costituissero reddito d’impresa, la CTR ha osservato che ciò era peraltro accaduto “senza considerare eventuali percentuali di ricarico e comunque senza considerare l’incidenza percentuale dei costi. La realizzazione del reddito per l’impresa, infatti, presuppone l’esistenza di un costo a cui corrisponde l’investimento che ha generato il ricavo …” Ha conseguentemente ritenuto di applicare “una percentuale media” di abbattimento “sugli apporti del titolare … determinando per l’anno 1997 il reddito dell’impresa individuale di A.C. in L. 17.557.000 pari a Euro 1.184.000”.

Col ricorso si denuncia extrapetizione (“violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi generali in materia di contenzioso tributario in relazione all’art. 30 c.p.c., n. 4”), lamentando che “non essendo stata mai prospettata in giudizio la questione della mancata valutazione della incidenza dei costi, la CTR nel ridurre correlativamente la pretesa fiscale ha evidentemente oltrepassato i limiti della domanda …”.

La censura è fondata, come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata e dal controricorso, nel quale sono riprodottici motivi d’appello che non si fondavano sul rilievo della esistenza di costi inerenti.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito col rigetto del ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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