Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21757 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12548/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

VILLA ASTRONIA s.r.l., in persona del legale rappresentante,

T.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

all’atto di costituzione di nuovo procuratore, dall’avv. David

Terracina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del

medesimo, in Roma, via Latina, n. 20;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 412/46/2011, depositata in data 22 novembre 2011.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Lucio Luciotti;

udito l’avv. Fabrizio Urbani Neri, per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito l’avv. Viviana Capozzi, per delega, per la ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 412 del 22 novembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente, riformava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della predetta società avverso l’avviso di accertamento con cui la competente Agenzia delle entrate, a seguito di controllo di tipo analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), aveva rideterminato i ricavi conseguiti dalla contribuente nell’esercizio di attività di ristorazione con riferimento all’anno di imposta 2005 e ai fini IVA, IRES ed IRAP.

1.1. I giudici di appello ritenevano incensurabile il comportamento della società contribuente atteso che l’accertamento era il frutto dell’applicazione degli studi di settore, inapplicabili alla società che aveva iniziato l’attività da meno di un anno.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, il secondo articolato in due diverse censure, cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR aveva incentrato la motivazione della sentenza sull’erroneo presupposto che l’accertamento fiscale fosse stato condotto sulla base della normativa degli studi di settore, mentre invece era un accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata doveva considerarsi sostanzialmente inesistente.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto nel caso in esame la ricorrente deduce come error in iudicando quello che all’evidenza costituisce errore revocatorio, i giudici di appello essendo chiaramente incorsi in errore sul fatto della modalità di accertamento fiscale condotta dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società contribuente.

2. Il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè, sotto altro profilo, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la CTR aveva del tutto ignorato una serie di circostanze di fatto che avevano condotto l’ufficio finanziario alla rideterminazione presuntiva del volume di affari conseguito dalla società contribuente nell’anno di imposta in verifica, resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo mezzo di impugnazione.

3. Con il motivo di ricorso incidentale la società controricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, in relazione all’art. 92 c.p.c., comma 2, lamenta la illegittima ed immotivata compensazione delle spese processuali disposta dai giudici di appello, sostenendo che il giudizio di merito non si era “affatto concluso con la soccombenza reciproca delle parti, come richiesto dal menzionato art. 92” e che la CTR, disponendo la compensazione delle spese “tenuto conto della materia del contendere”, neppure aveva assolto all’obbligo motivazionale impostogli dalla citata disposizione.

4. Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente sostiene, per un verso, che nella specie non ricorreva l’ipotesi della reciproca soccombenza, che però non è la ragione per la quale la CTR ha ritenuto di compensare le spese processuali, e, per altro verso, che le stesse sarebbero state compensate “tenuto conto della materia del contendere”, mentre la CTR ha ritenuto che la compensazione nella specie fosse “giustificata dalla complessità della presente controversia”.

5. Il rigetto di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, ed inammissibile il motivo di ricorso incidentale e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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