Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21757 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12480-2018 proposto da:

ANAS SPA, ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO GIANIMARIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VAL

FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUGGIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 853/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 853/17 aveva rigettato l’appello proposto da Anas spa avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva dichiarato il diritto di V.D. all’inquadramento in Area Quadri – posizione economica A1, tecnico specializzato, con decorrenza dal 1.10.2009 ed aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive così maturate. La corte territoriale aveva ritenuto che le mansioni in concreto svolte dal V., anche risultanti da ordine scritto proveniente dal datore di lavoro e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, fossero riconducibili alla qualifica invocata e non fossero invece coerenti con la qualifica posseduta (Assistente tecnico Area di esercizio posizione B). A tale inquadramento non era di ostacolo il mancato possesso di titolo di studio superiore (laurea), perchè non previsto dal contratto collettivo.

Avverso tale decisione proponeva ricorso Anas spa affidato a un solo motivo cui resisteva con controricorso V.D..

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. La società depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) con unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 74 e 75 del ccnl Anas. In particolare lamenta l’erroneità dei profili motivazionali adottati dalla corte di appello e della considerazione che ai fini della qualifica superiore fosse sufficiente svolgere solo alcuni dei compiti della relativa declaratoria e non tutti e con carattere di prevalenza. Rilevava inoltre la erronea valutazione circa le mansioni svolte e la loro riconducibilità al profilo superiore riconosciuto.

Il motivo è inammissibile poichè non indica quali siano i profili di violazione delle norme richiamate così risolvendosi in una mera richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017- Cass.n. 18721/2018). Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Con distrazione al procuratore antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione al procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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