Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21757 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4356/2016 proposto da:

D.T.R., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSELLA GIANNINI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via

DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura

Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ROSSI;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 3726/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 3726/29/2015, depositata il 25 giugno 2015, la CTR dei Lazio rigettò l’appello proposto dalla signora D.T.R. nei confronti del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento in rettifica per ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, ulteriormente illustrato di memoria critica alla proposta del relatore, depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

L’intimato Comune di Roma Capitale resiste con controricorso.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 ed art. 11, commi 1 e 2, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che l’ICI per gli anni oggetto di accertamento dovesse essere versata secondo la rendita corrispondente alla categoria catastale (A/10), in luogo di quella, A/2, corrispondente all’effettiva situazione di fatto.

Al riguardo la ricorrente ha sostenuto che il Comune era a conoscenza della circostanza che la destinazione dell’immobile ad asilo, che aveva determinato la relativa attribuzione della categoria A/10, sulla base di mutamento di destinazione, era venuta meno, detelininando la reviviscenza di fatto della categoria catastale originaria d’immobile destinato a civile abitazione (A/2).

1.1. Il motivo presenta un duplice profilo d’inammissibilità.

Il primo attiene alla modalità di deduzione del vizio.

Nel giudizio di cassazione, che è giudizio a critica vincolata, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio in questione deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo detetiiiinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e della prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le molte, Cass. sez. lav. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. sez. sez. 5, 1 dicembre 2014, n. 25149).

Nella fattispecie in esame la pronuncia impugnata, oltre ad indicare tra le norme violate talune norme, come il D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 5, comma 4 o art. 11, comma 2, già abrogate in relazione all’ultima annualità di accertamento, si limita essenzialmente a contrapporre all’argomentazione in diritto svolta dalla sentenza impugnata un precedente di questa Corte (Cass. sez. 5, 17 settembre 2010, n. 19731), in cui il principio della pretesa prevalenza della destinazione di fatto su quella risultante dall’iscrizione in catasto è affermato peraltro nel diverso contesto del riconoscimento dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

1.2. Viceversa questa Corte ha avuto modo in materia di affermare che, in tema d’ILI, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 28 marzo 2017, n. 8017, resa proprio con riferimento ad immobile classificato A/10) sicchè è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento per ottenere la modifica corrispondente alla situazione di fatto (cfr., oltre alla succitata Cass. ord. n. 8017/17; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2016, n. 1704), che avrà, in caso di esito positivo, efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale la variazione sia stata oggetto di annotazione negli atti catastali (cfr. Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11844).

1.3. La sentenza impugnata risulta avere quindi fatto corretta applicazione di detti principi, nè parte ricorrente ha dedotto, come si è detto innanzi, argomenti idonei a determinarne la revisione, sicchè anche in relazione a detto profilo (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), il ricorso risulta inammissibile.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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