Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 29/07/2021), n.21756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21593-2019 proposto da:

C.P., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

LAURETTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 9624/2018 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositato il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

C.P. ricorre in cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno 27 dicembre 2018, n. 9624, che ha rigettato l’opposizione da ella fatta valere contro il decreto che aveva respinto la domanda per irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado innanzi al Giudice di pace di Nocera Inferiore e definito in appello con ordinanza di estinzione per inattività delle parti.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, in cui precisa – ai fini della tempestività del medesimo – come la notificazione del ricorso sia stata effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale invece che presso gli uffici dell’Avvocatura generale, e propone ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c”: la ricorrente ritiene non condivisibile il motivo che ha spinto la Corte d’appello di Salerno a rigettare il ricorso; l’unico elemento richiamato è il fatto che il processo, durato un tempo irragionevole, si sia concluso con un’ordinanza di estinzione per inattività delle parti “laddove tale presunzione di mancanza di pregiudizio inerisce l’estinzione ex artt. 306 e 307 c.p.c. e non anche le ipotesi di cui all’art. 309 c.p.c., come avvenuto nel giudizio presupposto”.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati. Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, “si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di (…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”. La disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (v. al riguardo Cass. 25542/2019).

La ricorrente sostiene che la disposizione fa riferimento agli artt. 306 e 307 c.p.c. e non richiama l’art. 309 c.p.c.. Tale mancato richiamo non assume però carattere decisivo: l’art. 309 rinvia, per la disciplina dell’ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all’udienza, all’art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall’art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell’inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all’art. 181 e all’art. 290 c.p.c., l’immediata estinzione del processo. Piuttosto occorre considerare che, nel caso in esame, la mancata comparizione delle parti è avvenuta nel giudizio di appello e che a proporre la domanda di equa riparazione è la parte appellata, vittoriosa in primo grado. Ora, l’inerzia della parte appellata – a differenza di quella dell’appellante – non era ricollegabile a disinteresse verso la decisione del giudizio di secondo grado, ma all’interesse al passaggio in giudicato della sentenza conseguente all’estinzione del secondo grado del processo, sentenza la cui efficacia esecutiva era stata sospesa dal giudice d’appello con provvedimento la cui istanza di revoca – presentata dopo che la causa era stata riassegnata con fissazione dell’udienza a distanza di tre anni e mezzo – è stata respinta (v. p. 11 del ricorso). In tale situazione, ove l’inerzia della parte non è ricollegabile a disinteresse a coltivare il giudizio, non può trovare applicazione la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies.

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 309 c.p.c.” per avere la Corte d’appello erroneamente negato il pregiudizio derivato alla ricorrente dalla cancellazione della causa.

2. Il ricorso incidentale del Ministero di giustizia è basato su due motivi strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4”; il decreto impugnato sarebbe erroneo laddove ha ritenuto applicabile al termine decadenziale di cui all’art. 4 la sospensione dei termini per il periodo feriale, termine che avrebbe natura sostanziale e non sostanziale;

b) il secondo motivo contesta anch’esso “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4”; le novità introdotte dal legislatore, e in particolare l’inserimento dell’istituto della mediazione, rimetterebbero in discussione la qualificazione come processuale del termine di cui al richiamato art. 4.

I motivi sono infondati. Va infatti ribadito il principio per cui “poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato (…), detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. 5423/2016, Cass. 10595/2016, Cass. 26423/2016), principio che non è venuto meno a seguito della “soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione” (così, ex multis, Cass. 8036/2019).

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno che la deciderà attenendosi al principio di diritto sopra precisato; il giudice di rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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