Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 28/08/2019), n.21756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5378/2018 proposto da:

C.G., G.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

FILIPPO ERMINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO

CRIVELLARO;

– ricorrenti –

contro

COSTA CROCIERE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA MUSURACA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2223/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M.L. e C.G. convennero, con citazione del 13/9/2013 davanti al Giudice di Pace di Lonigo la società Costa Crociere S.p.A. assumendo: di avere entrambe stipulato con la Costa Crociere, tramite un’agenzia, un contratto di viaggio che avrebbero fatto insieme; che la G. aveva provveduto a versare somme sia a titolo di acconto sia di saldo per entrambe; che nell’imminenza del viaggio, a causa di un grave malore della G. che aveva richiesto ricovero ed applicazione di pace-maker elettronico, le due stipulanti furono costrette ad annullare le due prenotazioni. Ciò premesso assunsero che, mentre G.L. aveva ottenuto il rimborso integrale del prezzo versato, in esecuzione della clausola assicurativa prevista dal suo contratto, la richiesta di restituzione, sempre avanzata dalla G., ma con riguardo alla quota della C., non aveva avuto seguito. Chiesero pertanto di accertare la vessatorietà e nullità di clausole delle condizioni generali di contratto da loro stipulato e di ottenere il rimborso della somma di Euro 1.715, pagata da G.M. nell’interesse di C.G. a titolo di saldo.

Nel contraddittorio con la Costa Crociere S.p.A. e con la Alfabeto Viaggi s.r.l., chiamata in causa dalla convenuta quale intermediario, il Giudice di Pace adito rigettò le domande.

Il Tribunale di Vicenza, adito con appello principale da G.M.L. e C.G. ed incidentale di Costa Crociere S.p.A., con sentenza n. 2223 del 18/7/2017, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha dichiarato l’impugnazione principale inammissibile per difetto di interesse di G.L., per mancanza di una lesione attuale e concreta della sua posizione giuridica soggettiva, non avendo la medesima assolto all’onere della prova che l’esborso effettuato fosse avvenuto nell’interesse della C., risultando agli atti che l’acconto ed il saldo per la sua quota erano state, invece, versate dalla C. stessa. Il Giudice ha poi accolto l’appello incidentale di Costa Crociere S.p.A., riformando il capo relativo alle spese ponendo quelle di entrambi i gradi del giudizio in capo alle soccombenti, in applicazione della normativa consumeristica di cui al D.L. 6 settembre 2005, n. 206.

Avverso la sentenza G.M.L. e C.G. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso Costa Crociere S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione o falsa applicazione degli artt. 100,101,183,115 e 167 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censurano la sentenza per avere il Giudice d’Appello rilevato il difetto di interesse ad agire in capo ad entrambe le contraenti, la prima perchè già integralmente risarcita, la seconda perchè non si sarebbe raggiunta la prova che la G. avesse pagato nell’interesse della C., quando piuttosto vi era evidenza che le somme fossero state pagate dalla stessa C..

2. Con il secondo motivo – mancata e/o falsa applicazione dell’art. 1321 c.c., artt. 1325,1326 c.c., artt. 100 e 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, illogicità della motivazione – omessa pronuncia-censurano la sentenza per aver dichiarato il difetto di interesse ad agire di entrambe le attrici, omettendo di considerare che le ricorrenti avevano concluso e perfezionato i contratti di package con Costa Crociere S.p.A. ed erano le uniche, anche in base alla causa concreta del contratto, ad essere titolari del diritto ad impugnare.

1-2. I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi fondati. La motivazione dell’impugnata sentenza è chiaramente contraddittoria laddove, da un lato, dichiara il difetto di interesse ad agire della C. per essere la domanda delle appellanti formulata nel senso di restituzione della somma corrisposta da Una G., dall’altro, invece, afferma che sia l’acconto sia il saldo del pacchetto siano stati corrisposti dalla C..

Le argomentazioni poste a base della declaratoria di inammissibilità, contenuta nella impugnata sentenza, sono invero incomprensibili. In verità, volendo ragionare in modo logico, la sentenza avrebbe dovuto prospettare due ipotesi ed in entrambi i casi concludere per la sussistenza dell’interesse al ricorso: o ritenere che abbia pagato tout court la C., di guisa che la medesima avrebbe diritto ad essere rimborsata, con la conseguente sussistenza del suo interesse ad agire

o che abbia pagato la G. quale adiectus solutionis causa, quanto alla quota dell’altra, con la conseguente sussistenza dell’interesse ad agire della G.. In ogni caso le ragioni della negazione dell’interesse ad agire non sono comprensibili, a prescindere dal carattere vessatorio o meno della contestata clausola contrattuale, questione che resta assorbita e sulla quale del resto il giudice del merito non si è neppure pronunciato. Da quanto esposto consegue, pertanto, la fondatezza dei primi due motivi di ricorso che meritano accoglimento con la conseguente cassazione in parte qua della sentenza e rinvio per nuovo esame.

Gli ulteriori motivi di ricorso ed in particolare il terzo, con cui si fa valere la nullità del contratto, per sopravvenuta carenza della causa concreta, per il sopraggiungere di un motivo di forza maggiore (malattia di un membro del gruppo che ha colpito la finalità turistica del contratto di viaggio) ed il quarto con cui si fa valere la nullità delle clausole del contratto n. 7.2 e n. 6 delle Condizioni Generali con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. e), D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. f), art. 86, lett. d), D.Lgs. n. 79 del 2011, art. 35, lett. d), art. 1384 c.c., art. 1385 c.c. e art. 1386 c.c. ed art. 112 c.p.c., sono assorbiti.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo ai primi due motivi, assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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