Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 27/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1300-2012 proposto da:

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato IRENE NATELLIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO ROSATI;

– ricorrente –

contro

M.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in OLEVANO ROMANO,

VIA SAN MARTINO ANNUNZIATA 16, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PIZZUTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3962/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso del 12 luglio 1999 M.T., M.M. ed D.E. chiedevano al Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina di essere reintegrati nel possesso di un tratto di strada sito in (OMISSIS). Gli stessi assumevano di essere stati violentemente e clandestinamente spogliati da P.E., proprietario di un fondo limitrofo.

Si costituiva P.E., il quale esponeva che:

doveva essere convenuta in giudizio anche Mo.Mi., comproprietaria del fondo in questione-, il giudice adito era privo di giurisdizione, trattandosi di una strada vicinale;

esisteva un accordo tra i signori P. e Mo. ed il Comune di (OMISSIS) in ordine al transito sulle strade inserite nella zona interessata;

i ricorrenti non avevano il possesso dell’area, poichè avevano dichiarato di avere cessato di godere dell’area de qua nell’anno 1990;

il ricorso era improcedibile, in quanto era competente a vagliarlo il solo giudice del procedimento di esecuzione, attualmente pendente.

Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, con ordinanza del 30 settembre 1999 rigettava il ricorso, in quanto fra le stesse parti risultava ancora pendente, con riferimento allo spoglio oggetto di causa, procedimento di esecuzione “in cui l’indicata vicenda ha trovato assorbimento e tutela” e, con sentenza n. 184/04, dichiarava inammissibile la domanda e respingeva la richiesta di risarcimento del danno.

T. e M.M. proponevano appello principale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

P.E. non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3963/11, accoglieva in parte l’appello e condannava P.E. a reintegrare gli appellanti nel possesso del passaggio della strada interpoderale, demolendo le opere che ne impedivano l’esercizio, ed a pagare una somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione P.E., articolandolo su sei motivi.

T. e M.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Le risultanze, documentate in atti, da cui emerge il venir meno della materia del contendere rendono del tutto inutile l’esposizione dei motivi del ricorso.

Con atto depositato in data 1 giugno 2016 P.E. ha rinunciato al ricorso per cassazione.

La rinuncia risulta essere stata accettata dal M.T. e dal M.M..

2.- Deve, pertanto, essere dichiarata – come da conforme richiesta del P.G.- l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

PQM

LA CORTE

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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