Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 26/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21756 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

impugnazioni

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.G. società a responsabilità limitata, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Paolo Colavecchio, con domicilio eletto presso
lo studio legale Maggi – Mollica – Zaccone in Roma, via
Emanuele Gianturco, n. 6;
– ricorrente contro
MORETTI Saba;
intimata

c6G9)

C,1.

Data pubblicazione: 26/10/2015

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari in data 13
febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relato-

sentito l’Avv. Mauro Petrone, per delega dell’Avv.
Paolo Colavecchio.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data l ° giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«In esito al procedimento per accertamento tecnico preventivo ente causam ex art. 696 cod. proc. civ. proposto
da Saba Moretti e svoltosi nel contraddittorio con la
s.r.l. A.G., il Presidente del Tribunale di Bari, con
decreto in data 13 febbraio 2014, emetteva il provvedimento di liquidazione in favore del c.t.u. ing. Emanuele
Nitti, ponendo la somma complessiva di euro 1.593,53 a
carico della s.r.l. A.G., “risultante dalla esperita perizia responsabile della emissione di rumori valutati
non tollerabili”.
Per la cassazione di questo decreto la s.r.l. A.G. ha
proposto ricorso straordinario, lamentando violazione e
falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n.
115 del 2002 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

– 2 –

re Dott. Alberto Giusti;

Il ricorso, con il quale si censura la condanna al pagamento di spese di accertamento tecnico preventivo richiesto dalla controparte, appare inammissibile, perché
il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza in

cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sez.
III, 24 maggio 2011, n. 11370; Cass., Sez. Il, 27 marzo
2015, n. 6302).
Il ricorso per cassazione può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato
inammissibile».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio non condivide la propo-

sta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che il proposto ricorso straordinario è ammissibile
dal momento che – secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, 18 gennaio 2013,
n. 1273) – ove venga adottata, in sede di accertamento
tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare
in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge
di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della
quale risulta assunto e dotato di carattere di definiti-

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senso sostanziale e non è, pertanto, ricorribile per

vità, contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione,
sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
che ciò posto, il formulato motivo – con cui si de-

ma l, del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 91 e 92
cod. proc. civ. – è fondato;
che, alla stregua della uniforme giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo, Sez. Il, n. 1273 del 2013,
cit.), infatti, il regolamento delle spese è ancorato
alla valutazione della soccombenza, presupponente
l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa
fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione
dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese
dell’accertamento tecnico preventivo, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte
richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico
sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.
Del resto, la funzione dell’accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell’esigenza

di pre-

servare (in favore della parte istante) gli effetti di
una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno

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nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8, com-

stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da
poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all’assunzione
del mezzo di istruzione preventiva non si instaura pro-

del quale deve trovare applicazione la disciplina delle
spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 cod.
proc. civ.;
che deve, quindi, in accoglimento del ricorso, essere riconfermato il principio di diritto secondo cui il
carico delle spese liquidate in tema di accertamento
tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte
ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del
principio di causalità, salva la disciplina finale delle
spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione
dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criterì di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc.
civ., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che
sia seguito;
che, in definitiva, il ricorso deve essere accolto
ed il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente
alla parte in cui pone il compenso del C.T.U. nominato
in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico
della s.r.l. A.G. di Modugno, risultante dalla eseguita

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priamente un procedimento di tipo contenzioso, all’esito

perizia responsabile della emissione di rumori valutati
non tollerabili”;
che poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai

penso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi euro 1.593,53), a carico della sola parte richiedente Saba Moretti;
che le spese del giudizio di cassazione,

liquidate

come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento Impugnato limitatamente alla parte in cui pone
l’anticipazione delle spese dell’accertamento tecnico
preventivo a carico della A.G. s.r.l. e, decidendo nel
merito, pone dette spese, liquidate in complessivi euro
1.593,53, ad esclusivo carico della parte Salpa Moretti
– che aveva richiesto l’A.T.P. Condanna l’intimata al
pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 600, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., ponendosi il com-

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