Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 20/10/2011), n.21756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28575-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FELCE SRL;

– intimato –

sul ricorso 33230-2006 proposto da:

FELCE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOSCHETTI

FRANCESCO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 27/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il resistente l’Avvocato PIVA, per delega Avvocato

MOSCHETTI, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’improponibilità ovvero

l’inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto, assorbito

il ricorso incidentale.

Fatto

La s.r.l. Felce ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Schio aveva appurato l’inesistenza di alcune operazioni compiute dalla società stessa accertando nei suoi confronti un maggior reddito imponibile ai fini Irpeg Irap ed Iva.

La C.T.P. accoglieva il ricorso della società con sentenza che veniva tempestivamente impugnata dall’Ufficio tributario. La C.T.R. di Venezia respingeva, nel dispositivo, l’appello. Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso fondato su due motivi l’Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso la società contribuente che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su unico motivo.

DIRITTO Con il primo mezzo di cassazione l’Agenzia delle entrate censura l’impugnata sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva preliminarmente l’Agenzia ricorrente che il vizio di contraddittoria motivazione sussiste non solo nelle ipotesi in cui sia ravvisabile una contraddizione fra le argomentazioni poste a fondamento dell’iter logico motivazionale ma anche nelle ipotesi in cui sussista contraddittorietà fra la motivazione e il dispositivo.

L’assunto è fondato dato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che sussiste vizio di contraddittoria motivazione anche nelle ipotesi in cui la contraddittorieta sussista fra motivazione e dispositivo, (vedi cass. civ. SS.UU. 01.04.1999 n 209), ipotesi ricorrente nella specie considerato che la C.T.R. dopo avere ritenuto, nella motivazione, che fondato doveva ritenersi il secondo motivo di appello posto che in base al D.P.R. 633 del 1972, art. 21, comma 7 l’Iva è dovuta per l’intero ammontare indicato nella fattura anche se attinente ad operazione inesistente ha poi con il dispositivo respinto l’intero appello, ivi ovviamente compreso il secondo motivo in precedenza accolto.

Consegue che il motivo va accolto e l’impugnata sentenza cassata sul punto con rinvio.

Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546, art. 36 del 1992, considerato che l’insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo può essere ricondotto, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza ad un’ipotesi di nullità della sentenza.

Il motivo va dichiarato assorbito, ritenendo il Collegio di aderire al filone giurisprudenziale indicato nel corso dell’esame del primo motivo.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la s.r.l. Felce censura la sentenza della C.T.R. nella parte in cui ha ritenuto, a suo avviso erroneamente, che i militari della G.d.F. per accedere ai locali destinati ad attività commerciali non hanno bisogno di munirsi di apposita autorizzazione che indichi lo scopo dell’accesso, rilasciata dal comandante del corpo.

Il motivo è infondato.

Invero la dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63 non sussiste posto che la norma non prevede la formalità che si lamenta omessa.

Invero l’inciso “secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52” è all’evidenza riferito al contenuto ed alle modalità di svolgimento delle operazioni indicate in quegli articoli ma non anche alla previsione che “gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono” perchè nella previsione dell’art. 63 l’accesso è compiuto da militari della G.d.F., secondo le regole proprie della loro attività di istituto, e non da impiegati amministrativi per i quali l’attività di indagine eseguita fuori dai locali dell’ufficio ha il carattere dell’eccezionalità, che solo giustifica un’autorizzazione motivata.

Il ricorso incidentale va quindi respinto.

Pertanto in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e respinto il ricorso incidentale condizionato l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. di Venezia diversa sezione per l’eliminazione dei contrasto esistente fra motivazione e dispositivo.

Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R. di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità; respinge il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA