Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 20/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017), n. 21756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21334/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Techno Plating s.r.l.;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 32/65/12 sez. distaccata di Brescia, depositata il 23
febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017
dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito l’avv. Pietro Garofoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Ctr), avendo rilevato che l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di quella provinciale era inammissibile a causa del mancato deposito dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, la cui sentenza era stata impugnata, ha dichiarato improcedibile l’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria, rimasto privo di efficacia a seguito della dichiarata inammissibilità di quella principale, in applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, che affida a tre motivi.
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ fondato il primo motivo di ricorso, il quale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 334 e 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e L. n. 742 del 1969, art. 1.
L’art. 334 c.p.c., comma 2, secondo cui l’inammissibilità
dell’impugnazione principale si trasmette all’impugnazione
incidentale, si riferisce solo all’impugnazione incidentale tardiva: è tale l’impugnazione proposta dopo il decorso del termine per proporre impugnazione principale ai sensi degli artt. 325-327 c.p.; ovvero l’impugnazione proposta dopo che fu prestata acquiescenza alla sentenza.
Ciò posto evidente l’errore in cui è incorsa la Ctr, nel momento in cui ha applicato la disciplina delle impugnazioni incidentali tardive, senza accertare e spiegare se tale disciplina fosse applicabile all’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, in rapporto al decorso del termine o all’intervenuta acquiescenza.
Assorbiti gli altri motivi.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017