Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21756 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10069-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DAVIDE LORENZO

RICCARDI, RENATA RAMBOZZI;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, in persona del suo institore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO BONAMICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 816/2017 aveva accolto il reclamo proposto da Trenitalia spa avverso la decisione assunta dal tribunale di Cuneo ed aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società al dipendente S.L.. La Corte territoriale aveva ritenuto che la missiva inviata dal lavoratore in data 4 aprile 2016 contenesse elementi gravemente ingiuriosi e diffamatori nei confronti della Responsabile delle Relazioni industriali (che aveva sottoscritto lettera di contestazione e provvedimento disciplinare di sospensione ed aveva rifiutato di consegnare al lavoratore i documenti relativi al procedimento), nonchè nei confronti dell’azienda. Tale comportamento era ritenuto dal giudice d’appello estraneo al legittimo esercizio del diritto di critica e lesivo del vincolo fiduciario e quindi costitutivo di giusta causa di licenziamento, a nulla ostando la previsione dell’art. 62 ccnl, relativa alla sanzione conservativa in caso di calunnie e ingiurie nei confronti dell’aziende e suoi dipendenti. A riguardo riteneva che la maggiore gravità del comportamento tenuto inverasse le condizioni per il recesso datoriale, come peraltro previsto dallo stesso art. 64 ccnl.

Avverso la decisione proponeva ricorso lo S. affidato ad un unico articolato motivo cui resisteva la società.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) in relazione all’art. 2119 c.c., alla L. n. 300 del 1970, art. 7, e in relazione al CCNL (artt. 59, 60, 62, 64).

Parte ricorrente ha rilevato la errata applicazione dell’art. 2119 c.c. in punto di difetto di proporzionalità tra comportamento tenuto e sanzione espulsiva irrogata, attesa la presenza di una norma contrattuale collettiva dispositiva di sanzione conservativa (sospensione sino a 10 giorni) in caso di ingiuria e diffamazione al datore di lavoro.

2) La società controricorrente ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso in cassazione perchè proposto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria della sentenza di appello. Nel merito ha contestato le ragioni del ricorso.

3) L’eccezione di tardività del ricorso, preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, è fondata.

Il disposto della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, prevede espressamente che ” Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore”. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c”, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria” (Cass. n. 19177/2016; conf. Cass. n. 794/2017; Cass. n. 28751/2019; Cass. n. 32263/2019).

Altresì corretta risulta essere la comunicazione effettuata via pec (Cass. n. 83/2019; Cass. 28751/2019; Cass. n. 32263/2019).

Nel caso di specie risulta allegato in atti l’attestato della avvenuta comunicazione della sentenza della corte di appello torinese avvenuto in data 2 ottobre 2017 alla società controricorrente, e quindi da tale data deve considerarsi la decorrenza del termine utile di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in cassazione, con l’effetto di rendere evidente la tardività dell’attuale ricorso invece affidato al servizio postale per la notifica in data 30.3.2018.

Rispetto a tali evidenze temporali una differente e contrastante prova contraria avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente su cui grava l’onere di dar conto e prova della ritualità e tempestività del proprio ricorso alla luce, peraltro, della circostanziata eccezione sollevata.

Il ricorso è dunque inammissibile perchè tardivo. Ogni altra questione risulta assorbita.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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