Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21755 del 26/10/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21755 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
impugnazioni
ORDINANZA
s’A= S1 -FR-P Ti t/
sul ricorso proposto da:
AVIS BUDGET
BUDGET ITALIA s.p.a. (già AVIS AUTONOLEGGIO
–
s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dagli Avv. Vincenzo De Nisco ed Elisabetta Nardone, con domicilio eletto nel loro studio
in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;
– ricorrente contro
COMUNE DI TERNI, in persona del sindaco
pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del controricorso, dall’Avv. Paolo Gennari, con
domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di
cassazione, piazza Cavour, Roma;
– controri corrente –
GGEA
Data pubblicazione: 26/10/2015
obu
nonché contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
data 6 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-
to, in data 8 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza in data 6 febbraio 2014, il Tribunale di
Terni, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Avis Autonoleggio s.p.a. avverso la sentenza
n. 923/2011 pronunciata dal Giudice di pace di Terni, ha
dichiarato improcedibile l’appello e ha condannato
l’Avis a rimborsare al Comune di Terni le spese del grado, liquidate in euro 1.200 per compenso.
A tale conclusione il Tribunale è giunto – accogliendo
l’eccezione proposta dall’Amministrazione comunale – in
ragione della mancata inserzione di copia della sentenza
appellata nel fascicolo di parte appellante, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 347, secondo comma,
2
avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 94/2014 in
cod. proc. civ., né essendo comunque stata acquisita in
atti copia della sentenza medesima.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale Avis Budget Italia s.p.a. (già Avis Autonoleggio s.p.a.) ha
proposto ricorso, con atto notificato il 19 settembre
2014, sulla base di due motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe esaminato un fascicolo diverso da quello di causa, perché
dall’attestazione eseguita dal cancelliere risulterebbe
in data 12 marzo 2012 il deposito della appellata sentenza n. 923/11, la cui copia uso appello è stata rilasciata in data 13 febbraio 2012.
Il motivo appare infondato.
Il fascicolo di parte dell’appellante reca l’indice dei
documenti prodotti in copia e, tra essi ed in primis, la
“sentenza uso appello”. L’indice è stato vidimato dal
funzionario di cancelleria in data 12 marzo 2012.
Sennonché, l’indice non indica quale sentenza sia stata
prodotta. Anzi, mentre l’atto di appello è relativo alla
“sentenza del Giudice di pace di Terni n. 924/11 e depositata il 21 luglio 2011, non notificata,
– 3 –
emessa nella
OtA/.
causa RG 1023/10”, la sentenza conforme all’originale
che si rinviene nel fascicolo di parte è diversa, essendo la sentenza n. 923/11 emessa nella causa RG 3728/09,
non quindi, quella impugnata.
l’eccessività della liquidazione in euro 1.200 in considerazione del valore della controversia (di circa euro
500), appare infondato, non risultando superati i limiti
massimi della tariffa professionale applicabile
ratione
temporis (d.m. 20 luglio 2012, n. 140).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che
il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che lo stesso ricorrente per cassazione riconosce,
nella memoria illustrativa, di avere depositato, in appello, una sentenza diversa da quella impugnata;
che, ancorché tale mancato deposito sia dipeso da
un mero errore materiale, quel che è certo è che la sentenza nei cui confronti è stato rivolto gravame – indispensabile per individuare l’oggetto del gravame e le
statuizioni
non è
contestate
stata
prodotta
dall’appellante, sicché correttamente il Tribunale ha
dichiarato l’improcedibilità dell’appello;
– 4 –
Il secondo motivo, relativo alle spese, con cui lamenta
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo in favore del Comune controricorrente, seguono la soccombenza;
mente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. l, coma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi euro
600, di cui euro 500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Al sensi dell’art. 13,
comma 1-quater,
del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,
dichiara la sussistenza dei pre-
supposti per il versamento, da parte della ricorrente,
– 5 –
che poiché il ricorso è stato proposto successiva-
dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-
la V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-