Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21755 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17086/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Extrò Luxury Group s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Tito

Bortolato, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Andrea della

Valle 6, presso lo studio dell’avv. Massimo Garutti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 59/30/11, depositata il 17 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. Pietro Garofoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Nome Cognome, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di quella provinciale, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento per l’anno 2004, fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore.

I giudici d’appello hanno confermato la sentenza di primo grado, condividendone il rilievo che l’impresa si trovava, a causa di un mutamento soggettivo della compagine sociale (in particolare il fatto che la totalità delle quote furono rilevate alla fine del 2003 da persona priva di esperienza del settore), in una condizione tale da giustificare il contestato scostamento del reddito.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi, cui la contribuente ha reagito con controricorso.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, anche in relazione all’art. 2729 c.c..

Si sostiene che, in materia di accertamento fondato su studi di settore, la prova contraria posta a carico del contribuente non potrebbe essere data per presunzioni.

Il motivo è infondato. Se è vero, da un lato, che l’Ufficio, nel rispetto dell’iter procedimentale (che prevede il preventivo contraddittorio con il contribuente come essenziale), può fondare l’accertamento sul solo fatto dello scostamento del reddito dalle risultanze degli studi di settore, senza necessità di apportare altri elementi idonei a confortare la ricostruzione presuntiva dei ricavi, non è men vero che resta “comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale” (Cass. n. 10242/2017; conf. Cass. n. 3288/2009).

E’ fondato invece il secondo motivo, che censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove la Ctr ha ritenuto che l’inesperienza dell’imprenditore fosse elemento sufficiente a giustificare la disapplicazione dello studio.

Infatti, in rapporto a quanto dedotto dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio d’appello (il nuovo socio era in precedenza dipendente di impresa che operava nel medesimo settore; il Fisco aveva tenuto conto delle possibili difficoltà iniziali del nuovo socio, “adeguando i ricavi al minimo ammissibile”), la motivazione incorre realmente nel vizio denunciato col motivo, il quale va pertanto accolto con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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