Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21754 del 26/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21754 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

impugnazioni

ORDINANZA

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sul ricorso proposto da:
AVIS BUDGET ITALIA s.p.a.

(già AVIS AUTONOLEGGIO

s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dagli Avv. Vincenzo De Nisco ed Elisabetta Nardone, con domicilio eletto nel loro studio
in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 92;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI TERNI, in persona del Prefetto pro tempore, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
pro tempore,

del Ministro

rappresentati e difesi, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;

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Data pubblicazione: 26/10/2015

lig-

- resistenti
nonché contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 95/2014 in
data 6 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza in data 6 febbraio 2014, il Tribunale di
Terni, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Avis Autonoleggio s.p.a. avverso la sentenza
n. 924/2011 pronunciata dal Giudice di pace di Terni, ha
dichiarato improcedibile l’appello.
A tale conclusione il Tribunale è giunto in ragione della mancata inserzione di copia della sentenza appellata
nel fascicolo di parte appellante, contrariamente a
quanto prescritto dall’art. 347, secondo comma, cod.
proc. civ., né essendo comunque stata acquisita in atti
copia della sentenza medesima.

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– intimata –

Per la cassazione della sentenza del Tribunale Avis Budget Italia s.p.a. (già Avis Autonoleggio s.p.a.) ha
proposto ricorso, con atto notificato il 19 settembre
2014, sulla base di un motivo.

hanno controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di
discussione.
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Con l’unico motivo si denuncia nullità della sentenza.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe esaminato un fascicolo diverso da quello di causa, perché
dall’attestazione eseguita dal cancelliere risulterebbe
in data 12 marzo 2012 il deposito della appellata sentenza n. 924/11, la cui copia uso appello è stata rilasciata in data 13 febbraio 2012.
Il motivo appare inammissibile.
Va premesso che nella specie la presenza o meno nel fascicolo dell’appellante della sentenza Impugnata non risultava un punto controverso. Gli appellati erano infatti contumaci e il Tribunale ha dichiarato d’ufficio
l’improcedibilità.
In questo contesto trova applicazione il principio secondo cui la statuizione del giudice dell’appello il

– 3 –

La Prefettura di Terni ed il Ministero dell’interno non

quale, sull’errato presupposto della mancanza della copia della sentenza Impugnata, dichiari l’improcedibilità
del gravame ai sensi degli axtt. 347 e 348 cod. proc.
civ., derivando da una svista materiale – cioè dalla

mento – va Impugnata per revocazione, ai sensi dell’art.
395, n. 4, cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione (Cass., Sez. III, 13 aprile 1985, n. 2473).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che i rilievi critici contenuti nella memoria illustrativa non colgono nel segno;
che la diversità di soluzione rispetto al ricorso
iscritto al NRG 22020 del 2014, vertente tra le stesse
parti e trattato nella medesima adunanza in camera di
consiglio dell’8 ottobre 2015, si impone in considerazione del rilievo che nel presente giudizio, a differenza dell’altro, la presenza o meno nel fascicolo
dell’appellante della sentenza impugnata non risultava
un punto controverso, essendo gli appellati rimasti, per
stessa affermazione della ricorrente, contumaci;

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mancata percezione dell’esistenza negli atti del docu-

z

che, inoltre, il principio affermato da questa Corte nella sentenza, richiamata nella relazione, 13 aprile
1985, n. 2473, risulta ribadito, nella giurisprudenza
successiva, da Cass., Sez. XI, 20 dicembre 2011, n.

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo le resistenti Amministrazioni, che non hanno controricorso, svolto attività difensiva nell’adunanza camerale;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,
sussistono le condizioni per dare atto ai sensi
dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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27783;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-guater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte della ricorrente,

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Rame, nella camera di consiglio della V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cessazio-

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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