Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21753 del 28/08/2019

Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 28/08/2019), n.21753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6629/2017 proposto da:

D.B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE C.

SABATINI N. 150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO FALATO;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE’ CALBOLI,

54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2016 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCIANO NUNZIO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/9/2016 il Tribunale di Campbasso ha respinto il gravame interposto dalla sig. D.B.M.C. in relazione alla pronunzia G. di P. Campobasso n. 595 del 2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti della Provincia di Campobasso di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) in agro di (OMISSIS), lungo la SP (OMISSIS), allorquando mentre era alla guida dell’autovettura Fiat Punto tg. (OMISSIS) (di proprietà del sig. D.B.V.) usciva di strada finendo contro un muretto a causa “del fondo stradale sconnesso e della presenza di pietrisco e brecciame sulla sede stradale”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la D.B. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Campobasso, che ha presentato anche memoria.

Già chiamata all’udienza camerale del 22/2/2018, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2051,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello le abbia erroneamente addossato l’onere della prova che lo stato dei luoghi fosse “pericoloso”, a tale stregua disattendendo la norma che pone a carico del custode l’onere della prova liberatoria del fortuito.

Lamenta come dopo aver affermato che la testimonianza del figlio è inidonea/inattendibile, il giudice dell’appello l’abbia sostanzialmente valutata per affermare che le condizioni della strada non erano tali da aver cagionato l’uscita di strada e che il sinistro è dipeso dalla negligenza e imprudenza della danneggiata, a tale stregua ravvisando integrata la prova liberatoria del fortuito consistito nel fatto dello stesso danneggiato.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione del 03.07.2013, regolarmente notificato”, alla “documentazione depositata in atti”, all’ammessa ed espletata prova testimoniale”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alle risultanze istruttorie, alla prova testimoniale) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicità, l’incoerenza o la carenza (pagg. 11 e 12 del ricorso) della motivazione nonchè l’omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi che la ratio decidendi dell’impugnata sentenza relativa alla mancata prova nella specie da parte sua – pur avendone l’onere – del nesso di causalità tra le lamentate condizioni del manto stradale e l’uscita dell’auto dalla sede stradale (“la circostanza che la ghiaia d il pietrisco fossero confusi con il manto stradale lascia ragionevolmente ritenere che si trattasse di elementi di ridotte dimensioni, tali da non essere in grado di causare l’uscita dall’auto dalla sede stradale”) risulta dall’odierna ricorrente (quantomeno non idoneamente) censurata, essendosi invero limitata ad inammissibilmente in termini meramente apodittici contrapporre la propria non accolta tesi difensiva in ordine all’avere viceversa “provato il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno” (ulteriormente aggiungendo che, a tale stregua, sarebbe stato conseguentemente “onere della Provincia di Campobasso provare la colpa esclusiva o concorrente della vittima ovvero il caso fortuito, cosa però che non ha fatto”).

Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti termini, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2019

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