Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21753 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16778/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

Produzioni s.r.l. in liquidazione, con l’avv. Gaetano Granozzi,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso lo

studio dell’avv. Luigi Fiorilli;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 156/17/11, depositata il 12 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Garofoli Pietro e Bonfrate Francesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr) ha accolto l’appello della Produzioni s.r.l. in liquidazione, riformando la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla società contro avviso di accertamento, con il quale per l’anno 1998, era stata contestata la emissione di fatture per operazioni inesistenti, da cui scaturiva un maggior reddito imponibile ai fini Irpeg, un maggior valore della produzione ai fini Irap, con le maggiori imposte che ne conseguivano per l’uno e per l’altro titolo, oltre al maggiore debito per l’Iva.

La Ctr, al fine di dare ragione della decisione favorevole per la contribuente, attribuì rilievo decisivo al fatto che le fatture oggetto di contestazione, emesse tutte nei confronti della stessa società, furono tempestivamente seguite da note di credito, per cui la società non aveva tratto alcuna maggiore utilità dalle operazioni, se non quello di spostare avanti nel tempo gli oneri relativamente ai versamenti dell’Iva dovuta, avendo temporaneamente fruito della temporanea registrazione dell’Iva a debito.

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il contribuente ha reagito con controricorso notificato il 10 febbraio 2017 e depositato il 20 febbraio 2017.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevata la tardiva notificazione del controricorso, avvenuta il 10 febbraio 2017, ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

La tardiva notificazione del controricorso comporta inammissibilità del medesimo, con la conseguenza che il resistente può soltanto partecipare alla discussione orale (Cass. n. 10933/2002; n. 14944/2001).

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, tempestivo in quanto notificato a mezzo del servizio postale con spedizione avvenuta il 27 giugno 2012 (ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione), è articolato su due motivi, il primo dei quali deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente la Ctr avrebbe dovuto accogliere l’eccezione dell’Amministrazione finanziaria, di inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi specifici dell’impugnazione.

Il motivo è infondato: “In terna di contenzioso tributario, nella disciplina anteriore al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria centrale è regolato come un ordinario giudizio di merito, con le limitazioni imposte dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 e, quindi, riconducibile al modello dell’appello, con la conseguenza che l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto qualora il ricorrente abbia proposto soluzioni contrastanti con quelle poste a base della decisione impugnata, sicchè dal contesto dell’atto appaia evidente che con lo stesso sono state mosse critiche a tale decisione (Cass. n. 10569/2014).

L’impugnazione, trascritta nel motivo di ricorso, soddisfa tali requisiti.

E’ invece fondato il secondo motivo, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, paragrafo 1, della 6^ Direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977; del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21; D.P.R. 12 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (ex art. 75); D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ed invero dal riconoscimento che le fatture furono emesse per operazioni non realizzate, ne derivava la indetraibilità della imposta, sulla base del principio secondo cui “In tema di I.V.A., il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. “a valle” ed I.V.A. “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 del D.P.R. (Cass. n. 1565/2014)”.

Si ritiene di richiamare inoltre il seguente principio: in tema di IVA, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, art. 21, comma 7 e art. 26, comma 3, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poichè, pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione, effettivamente realizzata tra altri soggetti (Cass. n. 7672/2012)”.

Non è superfluo ricordare ancora che, tanto in tema di diritto di detrazione quanto in materia di deduzione dei costi, è onere del contribuente spetta al contribuente l’onere di provarne la legittimità e la correttezza (Cass. n. 18028/2016; 2935/2015).

Si giustifica, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA