Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21753 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16954-2019 proposto da:

S.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZOINE

INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 9251/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.S.M. ricorre in cassazione con tre motivi avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, adito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, ne aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale, nelle forme del rifugio e della protezione sussidiaria, nonchè di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta insussistenza delle condizioni per il riconoscimento) delle misure. Il Ministero, intimato, resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente – che aveva dichiarato dinanzi alla competente commissione amministrativa di essere nato in (OMISSIS), a (OMISSIS), di essersi trasferito con la madre ed il patrigno all’età di tre anni ad (OMISSIS) e di aver abbandonato il proprio paese per il timore di subire la vendetta dei sostenitori del presidente O., vittime di scontri coni simpatizzanti del presidente G. nelle cui fila si era arruolato, come volontario, il patrigno che per tali ragioni era stato ucciso nell’aprile del 2011 – la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”.

Il tribunale aveva escluso, erroneamente, la protezione per non avere il richiedente subito atti di persecuzione diretta e ritenendo sicura la situazione della (OMISSIS), il tutto a fronte di fonti consultabili sul web che attestavano la violazione di diritti in (OMISSIS), il trattamento inumano di detenuti, la responsabilità delle imprese, il tutto ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il motivo è inammissibile per genericità cumulando in un unico contesto rimedi tra loro discinti (protezione internazionale per riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) rispetto ai (lidi fa valere, in modo indifferenziato, la situazione generale del paese di provenienza del richiedente, evidenza chiamata, invece, ad assolvere, in ciascuna misura, un differente ruolo.

Il motivo per l’effetto non si fa carico della necessaria individualizzazione del rischio legata al rientro del richiedente protezione nel paese di origine in caso di riconoscimento del rifugio (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8), della situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto) armato, interno o internazionale e della condizione di vulnerabilità personale integrativa del riconoscimento di un permesso per motivi umanitari.

In ogni caso la censura proposta non si confronta con la motivazione impugnata nella parte in cui il tribunale scrutina la situazione politico-sociale della (OMISSIS) successivamente all’elezione del presidente O. e, ancora, non deduce sulla credibilità del racconto che nella ritenuta implausibilità è presupposto ostativo al riconoscimento della protezione.

3. Il secondo motivo, con cui si denuncia omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS), è inammissibile perchè reitera valutazioni di merito insindacabili nel giudizio di legittimità.

Il giudizio sulla credibilità del racconto è un giudizio di fatto a limitata censura in sede di legittimità (Cass. n. 33-10 del 05/02/2019) cd il fatto dedotto (la minore età del minore a cui, si deduce dal ricorrente, deve concedersi il “beneficio del dubbio” in caso di non credibilità del racconto) è generico, non in grado di integrare un elemento decisivo del giudizio.

La deduzione comunque non si confronta con la motivazione articolata in decreto sulla credibilità dei fatti narrati e tanto per la valorizzata genericità delle circostanze in cui era maturata la morte dei secondo marito della madre, la fuga del richiedente, la -permanenza a (OMISSIS), e ancora la discordanza tra le date dell’uccisione del patrigno) e l’intervenuta fuga e la sua permanenza ad (OMISSIS).

Il motivo non deduce sulla esclusione nei fatti narrati (uccisione del patrigno da sostenitori O. e timore di subire stessa sorte) del fumus persecutionis e degli estremi di riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), h) e c)), trattandosi di fattispecie normative rispettivamente integrate dal rischio individualizzato e da una nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno O internazionale, neppure richiamata in ricorso per i contenuti definiti dalla giurisprudenza di questi Corte di cassazione (tra le altre: Cass. n. 18306 del 08/07/2019).

Restano poi escluse quanto alla protezione umanitaria, perchè non dedotte, quelle condizioni di vulnerabilità individuale destinate a sostenere la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine ed in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza secondo la valutazione comparativa cui è chiamato il giudice del merito (Cass. 81: n. 29459 del 13/11/7019).

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione della Dir. Europea 2004/83/CE del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Il tribunale aveva mancato all’onere di collaborazione istruttoria senza considerare il “ragionevole sforzo” fatto dal richiedente in rapporto al suo livello culturale su cui andava apprezzata la credibilità del racconto.

Ferma la credibilità del racconto, l’accertamento di merito avrebbe poi dovuto avere ad oggetto il livello di pericolosità del paese di origine.

Il motivo è inammissibile per le ragioni indicate sub 3 in ordine al giudizio sulla credibilità dei fatti narrati, cui si correla l’invocato ragionevole sforzo compiuto dal dichiarante, valendo nel resto la mancata deduzione dei fatti integrativi delle situazioni di tutela reclamate che rende non concludente la critica proposta.

In tema di protezione internazionale vale il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso che, segnatamente, applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto; in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, e nella specie risulta puntualmente ottemperato dal giudice di merito, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (vd. Cass. n. 10286 del 29/05/2020; Cass. n. 14283 del 24/052(09).

5. Il ricorso è, pertanto, in via conclusiva inammissibile.

Il ricorrente va condannato secondo soccombenza a rifondere le spese di lite all’Amministrazione resistente come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 20 19) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ne importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

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