Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21752 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5391-2019 proposto da:

V.W. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIORANA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7796/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. V.W. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 7796/2018 con cui la corte di appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma che, dichiarata la separazione personale tra i coniugi ed assegnata la ex casa coniugale alla moglie, S.A.M., aveva posto a carico del padre, per quanto in questa sede ancora rileva, un contributo al mantenimento dei figli A., minore, ed E., maggiorenne e non autosufficiente, di Euro 250,00 mensili.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 143,147,148,315-bis e 337 ter c.c., per avere la corte di merito fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità di cui all’art. 337 ter c.c., comma 4, e tanto, senza valutare economicamente: la disponibilità della quota della casa coniugale attribuita alla moglie; gli effettivi bisogni dei figli; la predominanza del reddito del genitore collocatario; la condizione di disabilità ed incapacità lavorativa del genitore obbligato.

3. Il motivo è inammissibile perchè sotto la dedotta violazione di legge esso è volto ad una non consentita, in sede di legittimità, diretta rivisitazione del merito della vicenda in esame (in termini: Cass. SU 27/12/2019 n. 34476) già apprezzato dalla corte di appello con riferimento ai dati fattuali integrati dai redditi e le disponibilità immobiliari dei coniugi, le esigenze dei tigli ed i tempi di loro permanenza presso il padre nonchè la valenza dei compiti domestici e di cura incombenti esclusi amente sulla madre, evidenze diversamente dedotte in ricorso con conseguente scivolamento nel merito.

Resta ferma, nel resto, nella decisione impugnata la corretta applicazione del principio secondo il quale “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del filo minore deve osservarsi il principio secondo il quale ciascuno dei coniugi ha l’obbligo di provvedere al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito egli elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”.

4. Con il secondo motivo si fa valere la violazione degli artt. 315 bis e 337 ter c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’omessa valutazione dell’integrazione del reddito familiare della resistente derivante dagli introiti percepiti dal figlio L., l’altro maggiorenne, pari ad Euro 900 mensili.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando in ricorso l’indicazione circa la tempestiva allegazione nel giudizio di merito della circostanza di cui si lamenta l’omesso esame.

Nella premessa che l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 28/11/2018) e che quindi non rilevi a tal fine la memoria in atti, e generico il motivo con cui si denunci l’omessa pronuncia senza poi individuarsi, con puntualità, i contenuti dell’atto difensivo, nella specie l’appello, che sarebbero mancati nella valutazione dcl giudice del merito (Cass. n. 6014 del 13/03/2018).

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147,148,315-bis e 337 ter c.c.. La corte di merito non aveva accolto la domanda di accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne E., di anni 27, a percepire l’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto valutarsi con rigore crescente in rapporto all’età del benefici trio ed in ragione della compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione sotteso all’accertato obbligo, alle condizioni economiche dei genitori e tanto in violazione, anche, del principio di solidarietà nelle formazioni sociali.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e tanto in applicazione del principio per il quale, “l’obbligo del genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa. “Ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche” il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.” (Cass. n. 19589 del 96/09/2011.

Si tratta di principio pienamente osservato nella sentenza impugnata che ha rilevato la mancata prova da parte del genitore della colpevole inerzia del figlio maggiorenne, nell’ulteriore rilievo che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonche, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto” (Cass. n. 5088 del 05/03/2018n. 12952 del 22/06/2016), evidenze in siffatti termini non dedotte.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Contributo esente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2).

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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