Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21751 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23948-2011 proposto da:

B.G., (c.f. (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

GN.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI

De CALBOLI 1, presso l’avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO ADDARII, giusta

procura in calce al controricorso;

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR S.P.A., già RASBANK S.P.A., quale

soggetto incorporante la BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A., già BNL

INVESTIMENTI SIM S.P.A. e prima ancora INTERBANCA SIM S.P.A., in

persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso l’avvocato PIERLUIGI

VALENTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUIGI SOLIMENA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 750/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato P. CAGOSSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Ga.Ma. ed altri attori hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna Gn.Lu. e Interbancaria Investimenti Sim S.p.A. (poi Bnl Investimenti S.p.A., poi Ras Bank S.p.A., poi Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) chiedendone condanna solidale al risarcimento dei danni loro cagionati dallo Gn. e dalla società convenuta, del quale lo stesso Gn. era promotore finanziario e che aveva agito in tale veste, essendo stati da lui indotti ad aderire ad un programma di investimento in esecuzione del quale avevano consegnato somme che il promotore aveva fatto affluire a CO.F.EUR. soc. coop. a r.l., società non autorizzata ad operare come Sim e rivelatasi immediatamente dopo insolvente, con conseguente perdita da parte degli investitori dei denari investiti.

p. 2. – I convenuti si sono costituiti ed hanno entrambi chiesto il rigetto della domanda.

3. – Il Tribunale adito ha accolto la domanda con sentenza che la Corte d’appello di Bologna ha confermato.

4. – La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione per tre motivi, il secondo dei quali, concernente nel complesso l’omessa verifica della sussistenza di un concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del danno lamentato, è stato in parte accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla stessa Corte d’appello di Bologna.

5. – Con sentenza del 15 luglio 2010 la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, ha accolto parzialmente l’appello proposto a seguito della cassazione da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., riconoscendo a carico degli investitori un concorso di colpa nella misura del 30%.

In breve ha affermato la Corte territoriale:

-) che la disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria, pur decisamente orientata verso la protezione dell’investitore, non escludeva in linea di principio una concorrente responsabilità di quest’ultimo tutte le volte che, pur in presenza di violazione di obblighi comportamentali da parte del promotore, fosse del tutto mancata la diligenza contemplata dall’art. 1227 c.c., in particolare nell’ipotesi in cui vi fosse la consapevolezza da parte dell’investitore circa l’estraneità della condotta del promotore alla sfera di attività della società di intermediazione;

-) che nel caso di specie gli investitori: a) avevano firmato moduli di investimento della CO.F.EUR. soc. coop. a r.l. e non di Interbancaria Investimenti Sim S.p.A.; b) avevano omesso di considerare che dai documenti sottoscritti risultava espressamente che lo Gn. operava non quale promotore finanziario di detta società, bensì quale socio proponente di CO.F.EUR. soc. coop. a r.l.; c) avevano ricevuto la conferma dell’investimento da CO.F.EUR. soc. coop. a r.l. e non da Interbancaria Investimenti Sim S.p.A., ricevendo dalla prima anche i relativi certificati di credito; d) non avevano mai richiesto a Interbancaria Investimenti Sim S.p.A. conferma del buon fine del proprio investimento;

-) che, conseguentemente, gli investitori avevano certamente agevolato il compimento dell’atto di infedeltà del promotore;

-) che il concorso di colpa poteva stimarsi nella misura del 30%.

p. 6. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria B.G., + ALTRI OMESSI

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. e Gn.Lu. hanno resistito con controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 7. – Il ricorso contiene due motivi.

p. 7.1. – Il primo motivo è rubricato: “Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., L. n. 1 del 1991, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, della L. n. 1 del 1991, art. 14 (e disposizioni regolamentari emanate dalla Consob, in attuazione della L. n. 1 del 1991, in particolare gli art. 14 “regole di presentazione comportamento” dei promotori e art. 16 “sanzioni disciplinari” di cui alla Delib. 2 luglio 1991, n. 5388) vigente all’epoca dei fatti; nonchè dell’art. 1227 c.c.”.

La doglianza si articola in tre argomenti con i quali si sostiene:

a) che la Corte d’appello avrebbe disatteso il compito ad essa affidato dalla sentenza di cassazione con rinvio, ragionando come se quest’ultima avesse imposto l’applicazione di un vero e proprio principio di diritto ed omettendo cioè di considerare le specifiche circostanze del caso;

b) nel riconoscere il concorso di colpa dei danneggiati la stessa Corte territoriale aveva applicato erroneamente le norme poste dalla legge a tutela del risparmiatore, dal momento che da esse nascevano obblighi a carico del promotore, obblighi dalla cui violazione da parte sua non poteva farsi discendere responsabilità a carico dei clienti;

c) che la sentenza impugnata avrebbe tratto la dimostrazione del concorso di colpa dei danneggiati dal contenuto dei documenti sottoscritti dagli investitori, incorrendo così in una motivazione del tutto errata in diritto e confliggente con il giudicato già formatosi in punto di responsabilità dell’intermediario Interbancaria Investimenti Sim S.p.A..

7.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Erronea e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 1227 c.c., comma 1, della L. n. 1 del 1991, art. 5, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, della L. n. 1 del 1991, art. 14 (e correlative disposizioni regolamentari emanate dalla Consob) e dell’art. 2697 c.c. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Nel motivo si ripete nuovamente che la pronuncia di cassazione non aveva formulato un principio di diritto e dunque lasciava ampio margine al giudice del rinvio di valutare l’intero materiale probatorio disponibile, mentre la Corte d’appello aveva considerato soltanto alcuni documenti, omettendo di prendere in considerazione gli altri e, in particolare, la delibera Consob di radiazione dello Gn. dall’albo dei promotori di servizi finanziari e la sentenza del Tar Lazio di rigetto del ricorso proposto dallo Gn. contro tale delibera, atti dei quali risultava che il promotore aveva fatto sottoscrivere ai clienti contratti di investimento con CO.F.EUR. Soc. coop. a r.l., soggetto non legittimato e non sottoposto ai controlli previsti per le (OMISSIS): elementi, questi, tali da escludere, secondo i ricorrenti, la sussistenza del concorso di colpa.

8. – Lo Gn. ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso sostenendo di non essere stato parte nè del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, nè di quello successivo dinanzi alla Corte d’appello di Bologna quale giudice del rinvio, sicchè era venuto a conoscenza dei due giudizi solo dalla notifica del ricorso notificatogli dopo il decorrere dell’anno addizionato di due sospensioni feriali, con conseguente decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

8.1. – L’eccezione è infondata.

Risulta anzitutto dalla sentenza di questa Corte numero 10.580 del 2002 che lo Gn. è stato parte del giudizio conclusosi con tale decisione, pur non avendo egli svolto attività difensiva in tale sede. Risulta parimenti che egli è rimasto contumace dinanzi alla Corte d’appello in sede di rinvio.

Dopo di che resta da osservare che, pubblicata la sentenza pronunciata in sede di rinvio il 15 luglio 2010 (non già il 5 luglio 2010, come affermato dallo Gn. a pagina 2 del controricorso: si veda l’inequivocabile attestazione di deposito apposta in calce alla sentenza, a pagina 12 della medesima), essa è stata impugnata per cassazione con ricorso passato alla notifica il 4 ottobre 2011, entro il termine di cui all’art. 392 c.p.c., considerata l’applicazione duplice della sospensione feriale.

p. 9. – Il ricorso va respinto.

I due motivi, che per il loro evidente collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infatti infondati.

Nel rispondere alle censure in quella sede spiegate da Interbancaria Investimenti Sim S.p.A., questa Corte, con sentenza 19 luglio 2002, n. 10580, ha osservato che la società ricorrente aveva indicato il comportamento tale da determinare concorso di colpa dei danneggiati “nel fatto che le persone avvicinate dal promotore abbiano poi finito col sottoscrivere documenti dimostrativi di un rapporto stabilito direttamente con un intermediario diverso dalla Interbancaria. Ed ha indicato come fonte di prova di tale comportamento i documenti, elencati in base al loro contenuto, prodotti dagli attori a dimostrazione degli investimenti fatti su sollecitazione del promotore. Orbene, secondo la ricorrente ciò avrebbe rivelato nelle parti la consapevolezza di non investire in prodotti o servizi finanziari collocati dalla Inter-bancaria. Ma, sebbene questo profilo sia superato da quanto si è detto a proposito della non ammissibilità della prova sul punto, nella motivazione della corte d’appello non v’è una spiegazione del perchè non sia da considerare in nessun modo negligente il comportamento di chi, sollecitato al risparmio da promotore che si presenti come tale in base al rapporto che ha con un determinato intermediario, si faccia convincere a sottoscrivere documenti che non lo nominino ed appaiono porlo in contatto con un diverso intermediario”.

La pronuncia di cassazione, dunque, ha devoluto al giudice di rinvio il riesame del punto della sentenza cassata relativo al concorso di colpa dei danneggiati.

Nel fare ciò il ragionamento del giudice del rinvio si è articolato in due passaggi:

-) per un verso nell’affermazione dell’astratta configurabilità, sia pure entro limiti circoscritti e con particolari cautele, di un concorso di colpa dell’investitore pur in presenza della violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento posti dalla legge a suo carico;

-) per altro verso dello scrutinio della documentazione concernente il rapporto intercorso tra gli investitori ed il promotore finanziario, documentazione dalla quale emergeva che gli investitori: a) avevano firmato moduli di investimento della CO.F.EUR. soc. coop. a r.l. e non di Interbancaria Investimenti Sim S.p.A.; b) avevano omesso di considerare che dai documenti sottoscritti risultava espressamente che lo Gn. operava non quale promotore finanziario di detta società, bensì quale socio proponent di CO.F.EUR. soc. coop. a r.l.; c) avevano ricevuto la conferma dell’investimento da CO.F.EUR. soc. coop. a r.l. e non da Inter-bancaria Investimenti Sim S.p.A., ricevendo dalla prima anche i relativi certificati di credito; d) non avevano mai richiesto a Interbancaria Investimenti Sim S.p.A. conferma del buon fine del proprio investimento.

p. 9.1. – E’ dunque del tutto evidente, anzitutto, che la Corte territoriale abbia operato nell’ambito dei limiti fissati per il giudizio di rinvio dall’art. 384 c.p.c., procedendo, in ossequio alla pronuncia rescindente, alla verifica della sussistenza del concorso di colpa alla luce degli elementi probatori ritenuti rilevanti, mentre non ha alcun fondamento l’affermazione dei ricorrenti secondo cui detta Corte avrebbe frainteso il dictum della decisione di legittimità, comportandosi come se essa contenesse l’affermazione di un principio di diritto invece inesistente: al contrario, questa Corte ha chiesto alla Corte bolognese di motivare sul punto del concorso di colpa, e la Corte di merito ha provveduto in conformità, accertando la sussistenza di detto concorso nella misura in precedenza indicata.

9.2. – Dopodichè vale osservare che l’astratta affermazione della Corte d’appello prima riassunta, concernente la configurabilità astratta del concorso di colpa, è pienamente conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di intermediazione mobiliare, la violazione, da parte del promotore finanziario, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente ed alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento (Cass. 13 maggio 2016, n. 9892; Cass. 22 settembre 2015, n. 18613; si veda altresì Cass. 1 marzo 2016 n. 4037, che, per la. sussistenza del concorso di colpa, richiede che la condotta dell’investitore presenti connotati, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore).

Sicchè non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge per aver ritenuto la sussistenza del concorso di colpa a carico degli investitori.

p. 9.3. – La valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, poi, risulta pienamente logica e convincente, e dunque insindacabile in questa sede, avuto riguardo alla pluralità di circostanze considerate, tutte convergenti nell’evidenziare una condotta di significativa negligenza da parte degli investitori nel non avvedersi che il promotore finanziario di Interbancaria Investimenti Sim S.p.A. riversava i loro denari non a tale società, bensì alla CO.F.EUR. soc. coop. a r.l..

Nè rileva la mancata considerazione dei due documenti richiamati nel motivo da parte degli odierni ricorrenti, con l’accentuazione della condotta del promotore finanziario consistita nello spingere i clienti a sottoscrivere contratti di investimento con CO.F.EUR. Soc. coop. a r.l..

Ed invero, il “fatto” cui si riferisce l’art. 360, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il punto in questione deve essere inoltre decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). E’ viceversa inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

Sicchè nella specie è agevole osservare che il fatto invocato dai ricorrenti – avere il promotore finanziario fatto sottoscrivere i contratti di investimento agli investitori – non è affatto decisivo, giacchè, se dimostra la gravità della condotta dello Gn., che ha condotto alla sua condanna in quanto prevalentemente responsabile dell’occorso, non esclude per nulla la sussistenza di un concorso di colpa dei danneggiati, consistita in breve nell’aver favorito detta condotta, tralasciando di considerare le rilevanti circostanze valorizzate dalla Corte di Bologna – alla quale competeva di scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro degli elementi istruttori disponibili -, tali da concorrere sul piano eziologico a determinare il raggiungimento del risultato dallo Gn. perseguito.

In definitiva neppure sussiste il denunciato vizio motivazionale per avere la Corte territoriale in concreto ritenuto la sussistenza del concorso di colpa a carico degli investitori.

9.4. – Resta da dire che nulla rileva, per i fini dell’accoglimento del ricorso, la ulteriore sentenza della Corte d’appello bolognese, citata dai ricorrenti in memoria ex art. 378 c.p.c., pronunciata inter alios e che ha escluso il concorso di colpa di altri investitori, nè il richiamato esito del giudizio penale a carico dello Gn., pure ricordato nella stessa memoria.

p. 10. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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