Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21751 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 27/08/2019), n.21751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21579-2017 proposto da:

A.G., nella qualità di titolare della ditta LADY CUCINE

COMPONIBILI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 121,

presso lo studio dell’avvocato S.V., che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATERENSE 31,

presso lo studio dell’avvocato PAOLINO RIZZUTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO PEPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1019/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Lady s.r.l. Cucine Componibili conveniva in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro lamentando l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultralegali e l’addebito della commissione di massimo scoperto, oltre che di spese non previste/ con riferimento a un rapporto di contratto di conto corrente da essa intrattenuto col predetto istituto di credito.

Il Tribunale di Cosenza pronunciava sentenza non definitiva, con cui, fra l’altro, dichiarava la nullità parziale del contratto di conto corrente, avendo specificamente riguardo alla clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A seguito della rimessione della causa in istruttoria e dell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, quello stesso Tribunale emetteva sentenza definitiva recante sia l’accertamento del saldo a debito del correntista per 160.468,10, sia il conseguente rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito.

2. – La società attrice, soccombente, proponeva appello avverso le due sentenze, deducendo, tra l’altro, che il saldo del conto corrente era stato calcolato applicando la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, disattendendo il principio affermato dalla sentenza n. 24418 del 2010 delle Sezioni Unite di questa Corte.

La Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello avverso la sentenza non definitiva e respingeva quello spiegato contro la sentenza definitiva. Per quanto qui rileva osservava che avverso la sentenza parziale non era stato proposto appello e che tanto ostava all’applicazione del principio di diritto affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite: in tal senso, sempre ad avviso del giudice distrettuale, si rendeva inammissibile la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio formulata dalla stessa società appellante.

3. – Per la cassazione della detta sentenza Lady s.r.l. Cucine Componibili ricorre per cassazione facendo valere un unico motivo, illustrato da memoria. La Banca Nazionale del Lavoro resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di impugnazione denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’artt. 340 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.. La ricorrente deduce, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non si era formato alcun giudicato interno quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dall’accertata nullità della clausola anatocistica: la sentenza non definitiva del Tribunale, che non era stata tempestivamente impugnata, si era limitata a dichiarare la nullità della clausola che programmava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

2. – Il motivo è infondato.

Certamente, la sentenza del giudice di appello che, ravvisando erroneamente la sussistenza di un giudicato interno in ordine ad una questione rimasta in realtà estranea al decisum del giudice di primo grado, ritenga precluso l’esame di detta questione, è inficiata dalla violazione dell’art. 112 c.p.c.., e cioè da un error in procedendo (accertabile, in sede di legittimità mediante diretto esame degli atti), che ne comporta la cassazione con rinvio (Cass. 3 aprile 1987, n. 3257).

Nel caso in questione, la pronuncia non definitiva del Tribunale aveva però individuato gli effetti derivanti dall’accertata nullità della clausola anatocistica richiamando, a pag. 3, il principio per cui “gli interessi debitori devono essere capitalizzati annualmente in modo da assicurare l’identica periodicità prevista contrattualmente per il conteggio degli interessi creditori”. Ne discende che, essendo mancata l’impugnazione della sentenza in questione con riguardo a tale statuizione, la parte ricorrente non potesse invocare la diversa regola per cui “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione” (Cass., Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418).

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA