Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21751 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15970/2012 R.G proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Teodosio Pafundi, con

domicilio eletto in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, n. 63,

presso lo studio del’avv. Mario Contaldi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Valle d’Aosta n. 17/1/11, depositata il 20 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Stefania Contaldi e Garofoli Pietro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta (Ctr) ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da B.A. contro avviso di accertamento, con il quale, sulla base di studi di settore, furono accertati, per l’annualità 2003, ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

La sentenza, dopo avere riscontrato positivamente la ricostruzione del Fisco, secondo cui l’applicazione degli studi si inseriva in un contesto di anomalo andamento dell’impresa protrattosi per più annualità, caratterizzato da ripetute perdite di esercizio ripianate da finanziamenti del titolare, ha ritenuto le eccezioni del contribuente non idonee a giustificare lo scostamento del reddito rispetto a quello derivante dall’applicazione dello studio.

Contro la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39. Omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si sostiene che la (Ctr) avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’avviso per insufficiente indicazione della norma di riferimento.

Il motivo è inammissibile in quanto censura contemporaneamente per violazione di legge e per vizio di motivazione, un medesimo aspetto della sentenza (l’avere la Ctr ritenuto che dall’avviso risultasse chiara la pretesa erariale), in termini tali da non consentire di separare una censura dall’altra. Si ritiene di aggiungere che l’errore o l’inesatta indicazione della norma di riferimento sono in linea di principio privi di conseguenze sulla validità dell’atto impositivo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e carente motivazione sul complesso degli elementi ch’egli aveva dedotto per giustificare lo scostamento dei ricavi degli studi di settore. In particolare deduce che la Ctr non avrebbe considerati tutti tali elementi, ma si sarebbe soffermata solo sulla trasformazione subita nell’attività di impresa nell’anno di riferimento.

In riferimento a tale fatto, con lo stesso motivo la sentenza è censurata, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è complessivamente infondato. E’ utile ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, “il giudice del merito è tenuto a indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 24 aprile 2006, n. 9234).

La Ctr ha escluso che il mutamento di clientela avesse dato avvio a un periodo non normale di svolgimento dell’attività tale da giustificare lo scostamento dei ricavi, dando di tale convincimento una valutazione logica e coerente. Il che vuol dire che, sotto la veste del vizio di motivazione, il ricorrente chiede inammissibilmente e immotivatamente una revisione del ragionamento decisorio, che è attività che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis, “posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass. n. 11789/2005).

Il terzo motivo deduce ancora omessa e carente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo ripropone le medesime considerazioni proposte nel secondo motivo, sotto il profilo della inapplicabilità dello studio di settore nei propri confronti, ma l’aspetto investito della censura è pur sempre il merito della valutazione compiuta dalla Ctr.

Esso è pertanto inammissibile.

E’ inammissibile anche il quarto motivo, il quale deduce omessa pronuncia in violazione dell’art 112 c.p.c.; e ancora omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie.

Di là dall’inestricabile cumulo di mezzi di impugnazione diversi, il ricorrente esprime ancora una volta il proprio radicale dissenso rispetto alla decisione adottata dalla Ctr, di cui lamenta l’integrale ingiustizia, in contrasto con la caratteristica dominante del giudizio di legittimità, il quale costituisce un giudizio a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

In conclusione il ricorso va rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA