Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21750 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 29/07/2021), n.21750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30789-2018 proposto da:

E.G., R.M., M.E., M.R.,

A.M., M.C., S.S., M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO N 4, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 990/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere COSENTINO ANTONELLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

sigg. S.S., E.G., M.R., R.M., M.C., M.C., M.E., A.M. hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto della corte d’appello di Perugia che in parziale accoglimento dei ricorsi dagli stessi separatamente formulati, e successivamente riuniti – ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno di loro della somma di Euro 4.375,00 a titolo di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per il danno non patrimoniale da questi patito in conseguenz,i della durata non ragionevole di un giudizio amministrativo.

Il giudizio presupposto – volto all’accertamento del diritto dei ricorrenti all’indennità di impiego operativo per i reparti di campagna in qualità di ufficiali e/o sottoufficiali dell’aeronautica – era iniziato il 9.06.1999 ed stato definito con decreto di perenzione n. 5675/2014.

Con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e del D.Lgs. n. 104 del 2010, – i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato abbia valutato, ai fini dell’equa riparazione, soltanto il periodo compreso tra il 15.6.1999, data di deposito innanzi al TAR Lazio dell’istanza di fissazione dell’udienza, e il 16.3.2011, data di scadenza dei sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, entro la quale le parti avrebbero dovuto presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, non computando, invece, il periodo successivo al 16.3.2(111, sino al decreto di perenzione del marzo 2014. La corte d’appello, si argomenta nel ricorso, avrebbe erroneamente trascurato il fatto che i ricorrenti avevano presentato, nel corso dello stesso procedimento, tre istanze di prelievo (nell’ottobre 2003, nel dicembre 2004 e nel marzo 2006), idonee a far cadere la presunzione di disinteresse delle parti, dovendosi dunque valutare aì fini dell’equa riparazione l’intera durata del giudizio presupposto.

Con il secondo motivo di ricorso – riferito alla violazione e/ falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 2233 c.c., comma 2, oltre che del D.M. n. 55 del 2014 – i ricorrenti si dolgono della misura, ingiustificatamente inferiore al minimo di tariffa, delle spese processuali liquidate a loro favore nel decreto impugnato.

Ministero dell’Economia e delle Finanza non ha espletato attività difensive.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 ottobre 2020, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria.

11 primo motivo di ricorso va giudicato fondato, in conseguenza declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, di cui alla sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale. Per effetto di tale declaratoria di illegittitriità costituzionale, infatti, la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, potendo semmai costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, astrattamente rilevante ai soli fini della quantificazione dell’indennizzo (Cass. 21709/19).

Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali, resta assorbito dalla cassazione del decreto impugnato conseguente all’accoglimento del primo motivo.

Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnato decreto va cassato con rinvio alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà a liquidare l’indennizzo tenendo conto anche del periodo compreso tra il marzo 2011 e il marzo 2014 e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

1. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

 

 

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