Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21750 del 26/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21750 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sanzioni
amministrative

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA NORD s.p.a. (già EQUITAI/A SESTRI s.p.a., già

@A) SESTRI s.p.a. Agente della Riscossione per la Provincia
di Biella), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonello Riccio, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

contro
MAGLIOLA ANTONIO E FIGLI s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata
nonché nei confronti di
COMUNE DI GAGLIANICO, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –

G6 56

Data pubblicazione: 26/10/2015

avverso la sentenza del Tribunale di Biella in data 2
aprile 2014 (R.G. 1467/12).
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’8 ottobre 2015 dal Consigliere relato-

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 maggio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con ricorso depositato il 13 gennaio 2012, la s.p.a.
~noia Antonio & Figli impugnava dinanzi al Giudice di
pace di Biella la cartella di pagamento emessa su iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Gaglianico in relazione a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
La ricorrente deduceva la nullità/inesistenza della notificazione del prodromico verbale di contestazione della violazione con conseguente nullità della cartella di
pagamento.
Equitalia Nord ed il Comune di Gaglianico si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 113/12, depositata il 21 gennaio 2012,
il Giudice di pace di Biella accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente la notificazione della cartella.

– 2 –

re Dott. Alberto Giusti.

Avverso la predetta sentenza, non notificata, Equitalia
Nord ha proposto appello con ricorso depositato il 19
giugno 2012.
Il Tribunale di Biella, con decreto in data 6 dicembre

5 novembre 2013, con termine per la notificazione al 17
maggio 2013. Ricorso e decreto sono stati quindi notificati in data 16 aprile 2013.
Si sono costituiti il Comune e la società Magliola Antonio & Figli. Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità
dell’appello.
Il Tribunale, con sentenza in data 2 aprile 2014, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività. Ha rilevato il Tribunale che l’atto di appello è stato notificato al difensore dell’appellata in data 16 aprile 2013,
ben oltre il termine di sei mesi previsto dal novellato
art. 327 cod. proc. civ.; e cid’ dopo avere premesso che
l’appello a sentenza del giudice di pace in tema di op-

2012, ha fissato udienza di comparizione delle parti al

posizione a ordinanza-ingiunzione deve essere proposto
con atto di citazione, fermo restando che, qualora la
parte abbia irritualmente proposto l’impugnazione con
ricorso, la tempestività del termine per l’impugnazione
deve essere valutata in riferimento al momento della not

tifica dell’atto introduttivo e non a quello antecedente
del deposito in cancelleria.

– 3 t

Per la cassazione della sentenza del Tribunale Equitalia
Nord ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 settembre 2014, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-

sta sede.
L’unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 327 e 434 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 6 del d.lgs. 1 ° settembre 2011, n.
150.
Il motivo appare fondato.
Come hanno osservato le Sezioni Unite con la sentenza 10
febbraio 2014, n. 2907, il d.lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l’abrogazione degli artt. 22, commi da 2 a 7, 22bis e 23 della legge n. 689 del 1981, e ha stabilito che

i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e
quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data
di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6
ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove
non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo d.lgs.
L’art. 2 del citato d.lgs., infatti, dispone, al camma
1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente ri-

– 4 –

RA,

chiamati, gli artt. 413, 415, settimo comma, 417,
bis,

417-

420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, ter-

zo comma, 431, commi dal primo al quarto comma e sesto
comma, 433, 438, secondo comma, e art. 439 cod. proc.

siano invece applicabili le disposizioni del codice di
rito concernenti la disciplina dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernente la individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 438, secondo
coma, contenente il rinvio all’art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, concernente
il cambiamento del rito in appello.
In particolare, l’indubbia applicabilità al giudizio di
cui all’art. 6 dell’art. 434 cod. proc. civ., che, sotto
la rubrica “Deposito del ricorso in appello”, individua
il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica,
non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui
all’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all’art. 7 in tema
di opposizione al verbale di accertamento di violazione
del codice della strada) siano appellabili, ma che
l’appello debba essere proposto nella forma del ricorso,
con le modalità e nei termini ivi previsti.

– 5 –

civ.”; il che comporta che alle medesime controversie

Tanto premesso, essendo la sentenza del Giudice di pace
stata pubblicata il 21 gennaio 2012, il deposito in cancelleria del ricorso in appello, avvenuto il 19 giugno
2012 nei termini di cui all’art. 327 cod. proc. civ.,

un ammissibile e tempe-

stivo giudizio di secondo grado.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di
Biella, in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza im-

pugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

era sufficiente ad incardinare

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