Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21750 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 28/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15900/2012 R.G. proposto da:

F.V., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Quercia, con

domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio

del’avv. Livia Ranuzzi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 38/7/11, depositata il 12 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. Pietro Garofoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Puglia (Ctr) ha rigettato l’appello proposto da F.V. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro avviso di accertamento di maggiori ricavi per l’anno 2003, fondato su studi di settore.

La Ctr ha ritenuto compiutamente motivato l’avviso di accertamento e ha ritenuto le eccezioni mosse da contribuente non idonee a giustificare lo scostamento tra gli elementi positivi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore.

Contro la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Costituisce oggetto di censura il giudizio positivo dato dalla Ctr sulla motivazione dell’avviso di accertamento in ordine alle ragioni per le quali non furono recepite le giustificazioni del contribuente (i relativi passaggi motivazionali sono trascritti nel motivo di ricorso),

Il motivo è fondato. La procedura di accertamento mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considarati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.

Il contradditorio preventivo tra contribuente e Amministrazione finanziaria è quindi, secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte, elemento centrale e fondante la validità dell’accertamento (Cass., S.U., nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009).

Il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio produce effetti anche sulla motivazione dell’avviso di accertamento, la quale per essere congrua, non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento, ma deve dimostrare la concreta applicabilità dello studio di settore e deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente: “è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente” (Cass. n. 19767/2013; conf. Cass. n. 6929/2013; Cass. n. 12558/2010).

Il contribuente aveva eccepito che la motivazione del provvedimento non dava conto delle ragioni per cui l’Amministrazione aveva disatteso le giustificazioni fornite in sede di contradditorio (trascritte nel motivo ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione). Ma su questa specifica obiezione la sentenza impugnata si esaurisce nel rilievo che l’applicazione dello studio aveva fatto “emergere un notevole scostamento delle dichiarazioni relative all’ammontare dei ricavi rispetto al livello “normale” previsto dallo studio di settore in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante e risulta pertanto sufficientemente motivato, anche in considerazione della circostanza che il contribuente ha potuto approntare un’ampia, ancorchè generica, difesa delle proprie ragioni sia nel primo grado che nel secondo grado di giudizio”.

E’ stato ampiamente chiarito che, in questa materia, la motivazione dell’atto impositivo non può esaurirsi nel rilievo del grave scostamento del reddito dal parametro, ma deve imprescindibilmente comprendere, con una motivazione non generica o di stile, le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. E seppure ciò non equivalga alla necessità di puntuale e analitico contrasto di tutte le eccezioni del contribuente, deve intendersi come necessità di una motivazione che dimostri che le ragioni e circostanze allegate dal contribuente sono state a) prese in considerazione, b) adeguatamente valutate e c) ragionevolmente superate.

Quanto alla ulteriore considerazione sulla quale la Ctr basa la propria valutazione positiva della motivazione dell’atto impositivo impugnato, e cioè che il contribuente aveva approntato un’ampia difesa, essa è irrilevante, posto che “in tema di accertamento tributario, l’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica l’annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito, poichè tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum (Cass. n. 21997/2014). Tale principio valevole in termini generali, è tanto più applicabile agli atti impositivi fondati sugli studi di settore, se è vero che in questo caso la motivazione deve andare oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento, per comprendere, nei limiti sopra indicati, l’esame delle deduzioni del contribuente e le ragioni del loro superamento, poichè è proprio in virtù del confronto fra contribuente e Amministrazione finanziaria che lo scostamento del reddito dal parametro acquista il rilievo della presunzione idonea a giustificare l’inversione dell’onere della prova.

Il primo motivo va pertanto accolto, restandone assorbiti gli altri motivi.

Si giustifica quindi la cassazione della sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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