Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2175 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2175 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 27339-2012 proposto da:
della EUROTRASPORTI SRL

in Fallimento in persona

dell’amministratore ROSARIO CURTO, elettivamente domiciliati in
ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio
dell’avvocato SCIUTO MAURIZIO, che li rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO EUROTRASPORTI SRL in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI
16, presso lo studio dell’avvocato MOLINARO ANGELO (Studio
R&P Legal), rappresentato e difeso dall’avvocato MORONI PAOLO,
giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2014

nonchè contro
CORVINO GIUSEPPINA, IMMOBILIARE CAVE SABBIA
TREZZANO SRL;
– intimate –

MILANO del 18.10.2012, depositata il 26/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Maurizio Sciuto che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Paolo Moroni che si riporta
agli scritti.

Ric. 2012 n. 27339 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 3447/2012 della CORTE D’APPELLO di

La Corte rilevato che sul ricorso n. 27339/12 proposto dalla
Eurotrasporti srl nei confronti della Curatela Fallimento
Eurotrasporti srl il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto
segue.

La Eurotrasporti srl ha proposto ricorso per Cassazione affidato
a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano,
depositata il 26.10.12, con cui veniva dichiarato inammissibile
per tardività il reclamo dalla medesima proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 45/06 che ne aveva
dichiarato il fallimento.
Il fallimento si è difeso con controricorso .
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
pronuncia impugnata laddove ha ritenuto che le istanze di
fallimento ed il decreto di convocazione ex art 15 lf nonché la

380 bis cpc, la relazione che segue.

sentenza di fallimento erano state regolarmente notificate ad essa
ricorrente.
Con il secondo motivo si contesta l’esistenza di qualunque notifica

rappresentante della società.
Con il terzo motivo contesta la conoscenza della sentenza
dichiarativa di fallimento già in epoca anteriore al 2011.
Carattere pregiudiziale riveste l’esame del terzo motivo.
Invero, la Corte d’appello ha ritenuto che la documentazione
prodotta dal fallimento dimostrava in modo inequivocabile, come
il Curto ( legale rappresentante della società ) fosse a conoscenza
dell’intervenuta sentenza di fallimento da epoca ben antecedente
al 2011.
Il giudice di seconde cure ha dedotto tale circostanza : ” dalla
delega rilasciata da Rosario Curto all’avv. Daniela D’Emilio (doc.
5); dalla corrispondenza intercorsa tra l ‘avv. D’Emilio ed il
curatore del Fallimento (doc. 6-7-8); dalla richiesta di
applicazione di misura cautelare personale c richiesta di sequestro
preventivo per ipotesi di reati collegati al fallimento della

delle istanze e dell ‘avviso di convocazione al legale

Eurotrasporti s.r. 1. (doc. 9); dalla sentenza n. 51/10 del Tribunale
di Busto Arsizio di condanna di Curto Lucrezia e Curto Giuseppe
(doc. 10); infine, ma soprattutto, dalla dichiarazione spontanea di

Tribunale di Busto Arsizio (doc. 11)
Questa Corte ha ripetutamente affermato che perché il contumace
possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione
per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell’art.
327, secondo comma, cod. proc. civ., la sola nullità della
notificazione, ma occorre anche la prova della mancata
conoscenza del processo a causa di tale nullità, prova che spetta al
contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a
presunzioni(Cass. 19225/07,Cass 9989/08, Cass 20307/12).
A tale principio si è correttamente attenuta la Corte d’appello
rilevando, con accertamento in fatto ,la conoscenza della sentenza
di fallimento ben prima degli ultimi mesi del 2011.
Trattasi di motivazione basata su un attento esame delle risultanze
processuali e non suscettibile quindi di di sindacato in questa sede.

Curto Rosario trasmessa al Curatore e da questi al giudice del

Le censure che la ricorrente muove ,oltre ad essere generiche,
investono il merito della decisione, tentando di riprodurre una
diversa letture( della documentazione dianzi riportata e non sono

E’ appena il caso di aggiungere che comunque dallo stesso esame
che viene effettuato dalla società ricorrente della documentazione
in questione risulta l’ammissione implicita della conoscenza della
sentenza di fallimento.
La stessa ricorrente riporta il testo del documento n. 11 dell’aprile
2009 ove il Curto afferma

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