Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2175 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4267-2015 proposto da:

L.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LO GIUDICE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2013 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA.

Fatto

Ritenuto che:

L.G.S. con atto depositato in data 31.1.2008 proponeva ricorso alla CTP di Agrigento avverso l’avviso di accertamento nr 6594 del 16.11.2007 emesso dal Comune di Canicatti in relazione al mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’importo di Euro 7.848,00 riferita agli anni 2002, 2003 e 2004.

Si costituiva il Comune contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con memoria illustrativa depositata in data 3.12.2009 il contribuente aveva rilevato la difformità dell’avviso prodotto dal Comune rispetto a quello inviato al ricorrente.

Con sentenza nr 250/2010 la CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Comune di Canicatti cui resisteva con comparsa di risposta ed appello incidentale in ordine alle spese L.G.S..

Con sentenza nr 24 depositata in data 10.12.2013 la CTR di Palermo accoglieva l’appello confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. Rilevava che la contestazione sollevata dal contribuente con la memoria illustrativa in merito alla prospettata difformità dell’avviso di accertamento ricevuto rispetto a quello prodotto in causa dal Comune configurasse un nuovo motivo introdotto tardivamente in causa che non avrebbe potuto essere esaminata dal CTP.

Avverso tale sentenza L.G.S. propone ricorso per cassazione basato su due motivi di ricorso.

Nessuno si è costituito per il Comune di Canicattì.

Con ordinanza del 21.5.2019 la Corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di acquisire il fascicolo relativo alla fase di merito.

Assolto il relativo incombente il procedimento viene trattato nella camera di consiglio del 4.12.2019.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta, in particolare, che il Comune al momento della costituzione in giudizio non avrebbe depositato la ricevuta di spedizione dell’atto di appello inviato per raccomandata a mezzo del servizio postale ed abbia in tal modo violato la prescrizione dell’art. 22 richiamato sanzionata con l’inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l’integrazione dei motivi non era stata presa a fondamento della decisione della CTP la quale, rilevando la difformità nella composizione delle pagine fra l’avviso notificato al contribuente e quello allegato dal Comune, aveva applicato la regola iuris secondo la quale in caso di discordanza tra l’originale e la copia prevale quest’ultima.

Sottolinea, pertanto, che la difformità rilevata non rappresenta un motivo nuovo ma uno sviluppo di quanto già allegato nel ricorso ove si era denunciata la carenza di motivazione.

Il primo motivo è infondato.

Sul punto giova ricordare che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02) Cass. 2018 nr 15182). Il secondo motivo è inammissibile perchè cumula in un’unica censura i vizi di cui all’artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non evidenziando specificatamente la trattazione delle contestazioni relative all’interpretazione e all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto.

In ogni caso va osservato che allorchè in giudizio debba essere provata, come nella specie, la pretesa difformità tra l’atto consegnato o spedito per posta dall’Ufficio e quello depositato in giudizio in relazione alle contestazioni che esplicitamente o implicitamente sono state mosse, la parte interessata ha l’onere di produrre l’originale del documento non potendo la copia essere oggetto di verificazione.

Soltanto l’originale concreta quella fede privilegiata del documento poi superabile unicamente mediante l’esito favorevole della querela di falso, giudizio, che, peraltro, non può che svolgersi sull’originale dell’atto e mai sulla sua fotocopia (Cass. Sez. 1, 06/08/2015, n. 16551; Cass. Sez. 3, 30/09/2011, n. 19987).

Adempimento questo che nella specie non risulta osservato essendosi l’odierno ricorrente, come emerge dall’esame del fascicolo, limitato a produrre la mera fotocopia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato

Nessuna determinazione in punto spese stante mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto;

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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