Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2175 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2175 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 16137-2017 proposto da:
SHAZ_AIB ALI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
A;01k;,,I
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(i)tIrt 55(,)

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PROCURA
GENERALE CORTE CASSAZIONE;

intimati

avverso la sentenza n. 1203/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

Data pubblicazione: 29/01/2018

RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza
della Corte d’appello di Brescia del 7 dicembre 2016, che ha respinto
l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale;
– che non svolge difese l’intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c.;
CONSIDERATO
– che i motivi censurano: 1) violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 3, 4, 5, 7, 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, 8 d.lgs. 28
gennaio 2008, n. 25, 2 e 3 Cedu, per avere la corte del merito, quanto
alla richiesta di protezione sussidiaria, omesso di considerare la gravità
della situazione di insicurezza nel paese di origine, il Pakistan, mentre
essa avrebbe dovuto esaminare tutti i fatti che lo riguardano ed il
giudice deve cooperare con il richiedente; 2) violazione o falsa
applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, t.u. immigrazione,
28, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 394 del 1999, circa la domanda di
protezione umanitaria, posto che le nonne prevedono una situazione
molto elastica di mera “vulnerabilità”, mentre la corte del merito ha
ritenuto non sussistere una condizione di esposizione a pericoli da
parte del richiedente;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, la corte territoriale ha ritenuto, sulla base del
principio della considerazione dello sforzo ragionevole del richiedente
e del dovere di cooperazione col medesimo, che il racconto da lui
Ric. 2017 n. 16137 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della

compiuto non riesca a rendersi credibile, sia pure nell’ambito
dell’onere probatorio cd. attenuato, avendo egli svolto un racconto del
rutto lacunoso e vago, senza nessuna credibilità della matrice etnica o
religiosa degli episodi ed il collegamento causale tra essi e l’espatrio,
sulla base di una serie di ragioni enumerate dalla Corte del merito (i

polizia parteggi per la fazione minoritaria; in contrario sono le notizie
delle agenzie internazionali, la mancata indicazione persino della
ragione per cui il gruppo sciita potesse aver ritenuto proprio il
richiedente responsabile della morte di una donna rimasta uccisa in
occasione di scontri precedenti, cui egli non dice di avere partecipato;
l’esistenza solo in una zona assai lontana di situazioni conflittuali);
– che, in definitiva, la corte territoriale ha compiutamente
approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei
principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una
motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno
portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame;
– che, pertanto, il ricorso, pur menzionando il vizio di violazione di
legge, mira invece a sottoporre di nuovo il giudizio di fatto,
inammissibile tuttavia in sede di legittimità;
– che non deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il ricorrente ammesso al
gratuito patrocinio;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.

sunniti sono maggioranza in Pakistan, onde non è credibile che la

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