Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2175 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28911-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato TITANO TRENTO MARSILI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.E.;

– intimati –

è contro

UNIPOL SAI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICA FASOLA, SANDRO

UGGERI, giusta procura speciale notarile in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1248/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato, Fasola Enrica, per la controricorrente, che insiste

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” M.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca D.S.G. e Fondiaria Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di garanzia chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi il giorno (OMISSIS). Si costituì la società assicuratrice eccependo fra l’altro l’intervenuta prescrizione. Il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti di D.S.G. e la rigettò nei confronti della società in quanto prescritta, considerando tardiva la produzione delle lettere di data 2 febbraio 2005. Avverso detta sentenza propose appello M.A.. Si costituì la società assicuratrice proponendo appello incidentale condizionato. Con sentenza di data 2 luglio 2015 la Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello, dichiarando assorbito l’appello incidentale. Ha proposto ricorso per cassazione M.A. sulla base di un motivo.

Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Espone il ricorrente che il giudice di appello ha erroneamente applicato il termine di prescrizione biennale, laddove invece, essendo il fatto considerato dalla legge come reato, doveva applicarsi la prescrizione più lunga di cinque anni risultante dal reato di lesioni colpose, dimostrato dalla documentazione medica prodotta e dalla testimonianza del figlio dell’attore.

Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. s.u. 18 novembre 2008 n. 27337, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) a condizione che il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Tale accertamento di fatto manca nella sentenza impugnata e la mancanza di siffatto accertamento non può essere sindacata nella presente sede di legittimità, in mancanza di apposita denuncia di vizio motivazionale.

Non integra motivo di ricorso la replica all’appello incidentale vertente sulla mancanza di copertura assicurativa, appello dichiarato assorbito dalla corte territoriale.”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che non si deve provvedere sulle spese in mancanza di partecipazione al procedimento della controparte;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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