Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21749 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 21749 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23368-2010 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2014
2271

CAMPESE MARIA LUISA;

– intimata avverso la sentenza n. 288/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 13/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/10/2014

udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
. CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

23368/10
Fatto
Con sentenza n. 288/01/09 depositata il 13.7.2009, la Commissione Tributaria
Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n.
640/07/2007 che aveva accolto il ricorso proposto da Campese Maria Luisa avverso
immobile di sua proprietà da A/2 cl. 3 in A/1 cl. 1, annullando l’atto impugnato.
La Commissione tributaria regionale rilevava un insieme di irregolarità nella
procedura di accatastamento, ciascuna della quali di per sé sufficiente a determinare
la nullità dell’accatastamento.
L’Agenzia del Territorio Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt.. 3, comma 58,1.
662/96, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c, rilevando come erroneamente la CTR
abbia ritenuto non applicabile l’ari 3, comma 58,1. 662/96, e applicabile, invece,
l’art. 1, commi 335,336, 337, 1. 30.12.2004, n. 311, in quanto, in materia di
revisione del classamento di unità immobiliare non dipendente da variazioni
edilizie, trova applicazione il cit. art. 3, comma 58, 1. 662/96, riguardando tale
disposizione proprio la classificazione di immobili il cui classamento risulti
“palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari ed aventi medesime
caratteristiche, a prescindere dalla circostanza che si tratti di una situazione
originaria o intervenuta a seguito di variazione edilizia”, ritenendo il comma 336
dell’art. 1 1. 311/2004 applicabile solo alla diversa fattispecie delle
riclassificazioni derivanti da variazioni edilizie od omesso accatastamento;
b) violazione e falsa applicazione degli art. 11 , comma 1, D.P.R. 1142/49 , art. 1,
cpmma 2 D.M. 701/1994 , art. 4 comma 21 D.L. 853/1984, conv. con modifiche
nella 1. 17/85, art. 11, comma 1, D.L. 70/88, conv. in 1. 154/88, in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c avendo la CTR erroneamente ritenuto necessario il
sopralluogo ai fini del classamento di un’unità immobiliare, potendo lo stesso
essere effettuato sulla base
planimetria, dei

dati e di

delle dichiarazioni del contribuente , della
tutta la documentazione a disposizione

dell’Amministrazione, senza necessità di sopralluogo;
c) erronea e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5 e 10,comma 1, 1. 212/2000
1

l’avviso di classamento recante il conseguente aumento della rendita catastale di un

(Statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c .avendo la CTR
,..- erroneamente rilevato che per i procedimenti relativi al classamento degli
immobili occorra la previa instaurazione del contraddittorio con la parte
interessata, concernendo il cit. arti 6, comma 5 e 10,comma 1, 1. 212/2000 la
diversa ipotesi del procedimento tributario relativo agli avvisi di accertamento
delle imposte in cui il contraddittorio è necessario per chiarire elementi di
incertezza mentre la determinazione del nuovo classa mento è adottata sulla base
d) violazione e falsa applicazione dell’ari 7 1. 212/2000, in relazione all’art. 360, n.
3 c.p.c, avendo la CTR erroneamente affermato che la motivazione della
variazione dell’atto di classamento da parte dell’Ufficio non potesse, a seguito di
specifiche contestazioni del proprietario, essere integrata nella fase contenziosa,
qualora nell’atto venissero indicati specificamente, categoria, classe,consistenza e
rendita, dovendosi ritenere osservato l’onere di motivazione anche mediante la
semplice indicazione di tali elementi, trattandosi di dati sufficienti a porre il
contribuente nelle condizioni di difendersi.
e) violazione e falsa applicazione dell’ari 7 l. 212/2000, in relazione all’art. 360, n.
3 c.p.c, e dei principi afferenti la motivazione degli atti catastali, nella parte in cui
si afferma che l’Ufficio, nell’applicare il metodo sintetico-comparativo, non
avrebbe fatto riferimento alle c.d. unità tipo e al concreto immobile in cui
sussumerle, mentre, al contrario l’obbligo della motivazione risulta assolto con la
semplice indicazione dei dati tecnici afferenti la categoria, la classe e la rendita
catastale.
L’ intimata non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.6.2014, in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della
R.R. con cui è stato notificato il ricorso per Cassazione.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto,
ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di
ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a
provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a
mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato
2

di elementi oggettivi conosciuti dall’Amministrazione;

per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di
ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione
(della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo (ex multis Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13639 del 04/06/2010)
Fa eccezione il solo caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui la parte intimata si
sia costituita senza eccepire l’avvenuto decorso del termine per la notificazione
dell’impugnazione, costituendo essa stessa la prova, sia pure presuntiva,
dell’avvenuto ricevimento e, quindi, della regolarità del contraddittorio (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 17/05/1986)
Comunque il ricorso sarebbe stato anche infondato in quanto questa Corte ha
affermato il seguente principio di diritto con riferimento ai requisiti necessari
motivazione dell’ avviso di accertamento: «In tema di revisione del classamento
catastale di immobili urbani, la motivazione non può, in conformità all’art. 3, comma
58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere l’indicazione della
consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma
deve specificare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a
pena di nullità, a quale presupposto — il non aggiornamento del classamento ovvero
la palese incongruità rispetto a fabbricati similari — la modifica debba essere
associata e laddove si tratti della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi
caratteristiche analoghe, l’atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di
tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li
renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, così
rispondendo alla finzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio

nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del
proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della
riclassificazione» (in questo senso ex multis Cass. nn. 5784, 10489 e 21532 del
2013).
La sentenza impugnata ha rilevato la mancanza, nell’avviso di classamento, tra
l’altro, dei “caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, le caratteristiche
edilizie sue e del fabbricato che lo comprende” nonché della indicazione di quali
“siano gli immobili ricadenti nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche
tipologiche, con cui sia avvenuta la comparazione”, confermando la sentenza di
3

,v

,

primo grado impugnata dalla sola Agenzia del Territorio, che accoglieva
parzialmente il ricorso attenuando il classa mento da classe 6 a classe 4, cat. A2.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma, il 4.6.2014

.,

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