Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21749 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 38549-2019 proposto da:

J.M. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI, 7, presso

lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO BESCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 31205/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. J.M. ricorre per la correzione eli due errori materiali in cui sarebbe incorsa questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 31205 del 2019 depositata il 28 novembre 2019, l’uno per contrasto tra motivazione e dispositivo e l’altro per omissione.

Più puntualmente, questa Corte di legittimità pronunciando sull’impugnativa proposta dal Musa avverso la sentenza della corte di appello n. 1755/2017:

– cassava la sentenza, decideva nel merito e disponeva la condanna del Ministero dell’interno, intimato, alle spese del giudizio di merito che venivano quantificate nella parte motiva “nell’importo di Euro 2.300.00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge – ed in quella dispositiva Euro 2.200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;

– ometteva di disporre la distrazione delle spese, sia per il giudizio di merito che per quello ci legittimità, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il ricorso è fondato.

A) Quanto al primo profilo, nel contrasto registrato tra motivazione e dispositivo limitatamente alla quantificazione dell’importo liquidato a titolo di compensi che, per mero lapsus calami, in un caso è indicato in Euro 2.300,00 e nell’altro in Euro 2.200,00 – sicchè si registra una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza -, deve prevalere la quantificazione contenuta nel dispositivo che è destinato, per funzione sua propria, ad esprimere il portato della decisione.

Non può, infatti, e diversamente, ritenersi nella fattispecie in esame la prevalenza della motivazione poichè cinesi ultima si limita ad indicare solo un differente importo del compenso senza sostenerne quindi, in modo argomentato, la maggiore quantificazione, esplicitando le ragioni della decisione.

B) Quanto al secondo, premessa l’esperibilità del rimedio della correzione dell’errore materiale in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore (Cass. 16037/2010) e rilevatane nella fattispecie l’omissione, va disposta la distrazione delle spese di lite liquidate, per la fase di merito, come sopra indicate sub A), e, giusta l’ordinanza di questa Corte n. 31205/2019, in favore dell’avvocato Gaetano Di Stefano, quanto a quelle di appello, e dell’avvocato Sabatino Besca, quanto a quelle di legittimità, professionisti dichiaratisi, entrambi, antistatari. Tanto disposto, nulla deve statuirsi sulle spese del presente procedimento nel rilievo, pacifico nelle affermazioni di questa Corte di cassazione, che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (ex Cass. n.

21213 del 17/09/2013).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dispone la correzione del dispositivo della ordinanza n. 31205 del 2019 di questa Corte nei seguenti termini:

là dove è scritto in parte motiva “con la condanna del Ministero alle spese del giudizio di merito, nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge” deve invece leggersi – con la condanna del Ministero alle spese del giudizio di merito, nell’importo di Euro 2.200,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge”;

là dove scritto in dispositivo: “condanna del Ministero alle spese del giudizio d’appello, liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 100.00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”

con l’aggiunta delle parole – da distrarsi in favore dell’avvocato Gaetano Di Stefano, dichiaratosi antistatario;

là dove scritto in dispositivo “condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”

con l’aggiunta delle parole “da distrarsi in favore delll’avvocato Sabatino Besca, dichiaratosi antistatario”.

Dispone l’annotazione del presente provvedimento sull’originale della ordinanza.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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