Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21748 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9152-2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.P., (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63, presso

l’avvocato FRANCESCO BURIGANA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/1011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BURIGANA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo di ricorso, rigetto del terzo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P., convenne in giudizio, con citazione in data 8/2/2002, il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto per la confisca dei beni del padre, T.G., da parte del governo etiope, tra il (OMISSIS).

Il tribunale di Roma accolse la pretesa, riconoscendo, sul maggiore indennizzo liquidato, gli interessi legali dalla domanda.

La corte d’appello di Roma a sua volta accolse, sebbene in parte, il gravame del T., facendo decorrere gli interessi di mora dall’11-5-1994, data in cui era pervenuta all’amministrazione un’istanza tesa al riconoscimento dell’indennizzo per l’avviamento commerciale; istanza che, seppur riferita alla suddetta specifica voce dell’indennizzo, la corte ritenne aver costituito inequivoca manifestazione di volontà del dante causa dell’attore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Accolse inoltre il gravame anche nella parte afferente il tasso di conversione, stante che il ministero non aveva contestato che il tasso in effetti vigente al tempo dell’ablazione fosse pari a Lire 329,61, anzichè a Lire 311,40 come invece stabilito nel D.M. del 25-7-1980.

Il ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

L’intimato si è costituito con controricorso e ha depositato anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Possono essere unitariamente esaminati il primo e il secondo motivo di ricorso.

Con essi l’amministrazione rispettivamente denunzia il vizio di motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione della L. n. 16 del 1980, art. 5 come modificato dalla L. n. 135 del 1985, e artt. 1282, 1219 e 1224 c.c..

Lamenta che l’istanza del T., sebbene chiaramente riferita al solo avviamento commerciale, la cui perdita era divenuta indennizzabile a seguito della L. n. 98 del 1994, sia stata ritenuta equipollente della costituzione in mora. In tal modo si sarebbe erroneamente valorizzata un’istanza che per la prima volta aveva richiesto (e potuto richiedere) in via amministrativa la corresponsione della specifica categoria di indennizzo.

La ricorrente eccepisce inoltre che, essendosi dinanzi a un giudizio intrapreso per ottenere il maggior indennizzo rispetto a quello liquidato con decreto ministeriale per i beni perduti all’estero, il credito principale era divenuto certo liquido ed esigibile solo in virtù della sentenza, sicchè gli interessi avrebbero potuto essere riconosciuti in virtù della naturale retroattività di questa alla data dalla domanda giudiziale.

– I motivi sono fondati nel senso che segue.

Deve puntualizzarsi che l’obbligazione indennitaria relativamente all’avviamento non è sorta, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione ricorrente, per effetto della citata L. n. 98 del 1994.

Invero l’indennità relativa all’avviamento, che il ministero competente è autorizzato a erogare in favore degli esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali e artigianali, ai sensi della L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 1, non costituisce oggetto di un diritto a sè stante, nascente dalla legge suddetta, ma solo una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta.

La finalità di questa somma consiste nel ristorare la perdita dell’azienda posseduta nei territori indicati dalla legge ed esclude, quindi, la configurabilità dell’avviamento come un bene indennizzabile indipendentemente dall’azienda di cui esprime una qualità (cfr. Sez. 1^ n. 17207-04, n. 19165-15).

Tanto equivale a dire che l’avviamento è indennizzabile in quanto espressivo della redditività dell’azienda o della sua attitudine a produrre beni e servizi, secondo i medesimi coefficienti di rivalutazione previsti dalla L. n. 135 del 1985; e la circostanza che l’indennizzabilità dell’avviamento non fosse specificamente prevista dalla disciplina previgente il 1994 non serve ad attribuire una portata innovativa alla disposizione in esame, il cui carattere interpretativo è invece confermato dall’inserimento in un articolo qualificato come norma d’interpretazione autentica secondo finalità dichiaratamente perseguite dal legislatore (cfr. Sez. 1^ n. 6371-05).

3. – Sennonchè la corte d’appello ha ritenuto che l’istanza con la quale, l’11-5-1994, T. aveva richiesto, durante il corso del procedimento amministrativo, l’indennizzo per la perdita dell’avviamento, seppur riferita a tale specifica voce a lui spettante, integrava una inequivoca manifestazione di volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, e quindi era da considerare, ai fini della decorrenza degli interessi, come atto di costituzione in mora.

Una tale affermazione si presenta apodittica, dal momento che il coefficiente di rivalutazione previsto dalla L. n. 135 del 1985, art. 4 per le richieste presentate dopo il 1950 comprende anche gli interessi moratori fino alla liquidazione amministrativa.

Gli ulteriori interessi legali sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva dell’indennizzo, comprensiva dell’indicato coefficiente e degli interessi già conteggiati, possono essere in linea generale riconosciuti soltanto con decorrenza dalla domanda giudiziale (cfr. Sez. 1^ n. 23895-13).

Vero è che, trovando l’obbligazione la sua fonte direttamente nella legge, la responsabilità dell’amministrazione per il ritardo nel pagamento è configurabile anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell’indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento all’iter amministrativo.

Ma il riconoscimento di tale responsabilità, subordinato alla costituzione in mora, suppone che ai fini di codesta sia necessaria una specifica richiesta di pagamento dell’interessato, la quale può sì essere avanzata anche prima dell’emanazione dei predetti decreti, ma non è mai identificabile nella domanda di concessione dell’indennizzo in sè e per sè considerato, alla quale può attribuirsi esclusivamente il valore di atto d’impulso del corrispondente procedimento amministrativo di liquidazione (cfr. per tutte Sez. l^ n. 4530-08; n. 19167-15).

4. – Tenendo conto dei superiori principi, è agevole constatare che nella sentenza non risulta spiegato perchè l’istanza dovesse costituire atto di costituzione in mora, e non ritenersi, invece, semplicemente volta a ottenere in sede amministrativa la rideterminazione dell’indennizzo mediante il calcolo dell’avviamento inizialmente non richiesto. E dunque perchè, in definitiva, la medesima dovesse valere nel senso ritenuto di atto di messa in mora, a fronte della sua apparente funzione semplicemente integrativa della domanda amministrativa originaria.

5. – Col terzo motivo l’amministrazione denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 16 del 1980, art. 5, commi 4 e 5, come modificato dalla L. n. 135 del 1985, per avere la corte d’appello applicato, anzichè il tasso di cambio di Lire 311,40 a far data dal gennaio 1975, come stabilito col D.M. 25 luglio 1980 in relazione alla situazione dell’intero paese alla data dei primi provvedimenti espropriativi, un altro tasso vigente nelle singole zone in cui la perdita era avvenuta.

Il terzo motivo è inammissibile perchè non tiene della ratio decidendi della sentenza d’appello.

La sentenza ha esplicitamente affermato che il ministero non aveva “mai contestato, in punto di fatto, la vigenza del tasso di cambio come quantificato dall’appellante”. Ha di conseguenza ritenuto “l’illegittimità del richiamato D.M.”, perchè, in contrasto con la L. n. 16 del 1980, “aveva determinato il menzionato tasso in misura difforme da quella corrente” alla data in cui si era verificato l’evento causativo del danno.

Tale affermazione non risulta specificamente censurata. E’ dunque del tutto irrilevante replicare che, per le perdite avvenuta in Etiopia a decorrere dal 1975, sarebbe stato da applicare il tasso di cambio di 311,40 perchè così stabilito dal D.M.

6. – In conclusione, l’impugnata sentenza va cassata in accoglimento del primi due motivi di ricorso.

Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Roma, diversa sezione, affinchè, uniformandosi ai principi esposti, provveda a nuovo esame dei corrispondenti profili.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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