Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21748 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 27/08/2019), n.21748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26304-2017 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA LA GROLETTA S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DOMENICO SELLA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI VERONA, in persona del Dirigente del servizio

dell’avvocatura, legale rappresentante della Provincia,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO TRENTINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA LA GROLETTA S.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DOMENICO SELLA;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 8 MARZO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 681/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Società agricola La Groletta s.s. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Provincia di Verona e la Società cooperativa agricola 8 marzo, chiedendo che venisse accertata la mancanza dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di prelazione agraria in capo alla società convenuta.

Espose, a sostegno della domanda, di essersi aggiudicata in via provvisoria, all’asta pubblica indetta dalla Provincia di Verona, il fondo agricolo La Grola sito in (OMISSIS); che, successivamente, la Provincia aveva comunicato tale aggiudicazione alla Società cooperativa agricola 8 marzo, in qualità di affittuaria del fondo, e che quest’ultima aveva esercitato il diritto di prelazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, per cui la Provincia aveva provveduto all’aggiudicazione definitiva del fondo in favore della medesima.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e in particolare sostenendo che la società aggiudicataria possedeva i requisiti di legge per l’esercizio della prelazione.

Istruita la causa, il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società attrice soccombente e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 29 marzo 2017, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, fra l’altro, che la Società cooperativa agricola 8 marzo aveva dato idonea prova del possesso dei requisiti di legge e che correttamente il Tribunale aveva fatto applicazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 16, comma 5, posto che la sussistenza del requisito di cooperativa agricola era stato dimostrato dalla parte convenuta che aveva esercitato la prelazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre la Società agricola La Groletta s.s. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Provincia di Verona con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (tale è l’intestazione dell’atto).

La società La Groletta resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

La Società cooperativa agricola 8 marzo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c. e la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 16, commi 1 e 5.

Si sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di uno stretto condizionamento tra i due commi del citato art. 16; secondo la giurisprudenza, infatti, per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di una società cooperativa si dovrebbe dimostrare trattarsi di cooperativa di braccianti, mezzadri o coloni, per cui non sarebbe sufficiente il solo requisito della natura agricola del soggetto collettivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e dell’art. 2697 c.c..

Si sostiene che il soggetto esercente la prelazione agraria deve dimostrare di provvedere alla coltivazione del fondo da almeno due anni prima dell’alienazione del medesimo, il che nella specie non sarebbe stato dimostrato.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.

Il primo motivo – che peraltro si limita al richiamo di alcune sentenze di questa Corte, sollecitando l’esame dello statuto della società cooperativa agricola 8 marzo – dimostra di non cogliere esattamente nè il contenuto della sentenza impugnata nè l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Dalle pronunce di questa Corte, infatti, risulta che il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, può essere esercitato, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 16, comma 5, anche da una cooperativa agricola; in tal caso è necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato art. 8 e, dall’altro, che la cooperativa realizzi un’efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacchè è proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l’esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione (così la sentenza 2 marzo 2010, n. 4934). La precedente sentenza 21 luglio 2006, n. 16773, afferma che ai braccianti agricoli è riconoscibile il diritto all’esercizio della prelazione agraria, in relazione al disposto di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 16, commi 1 e 5, solo se associati in cooperative agricole, poichè, in tal caso, la cooperativa agricola va assimilata al coltivatore diretto, anche se i suoi soci sono braccianti; ciò in quanto il soggetto titolare del diritto, quale imprenditore agricolo, è la stessa cooperativa che utilizza nella coltivazione del fondo il lavoro dei propri soci.

La sentenza impugnata ha accertato che la società cooperativa che aveva esercitato il diritto di prelazione svolgeva, in effetti, l’attività di gestione associata dei terreni, per cui correttamente ha riconosciuto in capo ad essa il diritto di prelazione, senza necessità di accertare la qualità di colono o bracciante in capo ai suoi singoli componenti. L’ulteriore censura di cui al secondo motivo attiene, evidentemente, al merito dell’accertamento, non più suscettibile di riesame in questa sede.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Rileva il Collegio che l’atto difensivo della Provincia, benchè intitolato nei termini sopra riportati, non contiene un vero e proprio ricorso incidentale condizionato, ma soltanto la riproposizione, in vista dell’eventuale giudizio di rinvio, delle difese già proposte in appello (v. controricorso alla p. 14); per cui non occorre pronunciare alcuna statuizione al riguardo.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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