Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21748 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 27/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21988/2012 R.G. proposto da:

Società Agricola San Michele s.r.l., rappresentata e difesa

dall’avv. Roberto Teseo, con domicilio eletto presso il difensore in

Roma, via Eleonora Duse 5G;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 22/1/12, depositata il 26 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli Avv. Martella Dario e Gianna Galluzzo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Ctr) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente contro avviso di accertamento, di rettifica della dichiarazione Iva per l’anno 2005 con il quale cui si contestava l’indebita detrazione dell’Iva, disconoscendo la detrazione dell’imposta assolta in relazione a spese di ristrutturazione di immobile ad uso abitativo.

La stessa Ctr ha invece ritenuto ammissibile, e poi accolto nel merito, l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, che aveva reagito contro la sentenza di quella provinciale, la quale aveva escluso l’applica bilità delle sanzioni.

Contro la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui reagisce con controricorso la contribuente.

Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2. Si sostiene che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale per la stessa ragione per cui ha dichiarato inammissibile l’appello principale, posto che neanche l’appellante incidentale aveva provveduto al deposito della dell’impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

Il primo motivo è fondato. La Ctr, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appello principale, ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale, riscontrandone la tempestività e la proposizione congiuntamente all’atto di controdeduzione depositato ai fini della costituzione in grado d’appello, ritenendo implicitamente non necessaria la formalità del deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (che il deposito non fu eseguito è circostanza pacifica, come si evince delle deduzioni difensive del contro ricorso).

Così facendo, però, la Ctr è incorsa realmente nella violazione di cui al motivo, tenuto conto del seguente principio: “l’appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile, per il mancato deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale, anche l’appello principale. Infatti, benchè l’impugnazione incidentale non tardiva non sia travolta dall’inammissibilità di quella principale, l’incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale tempestivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, vigente ratione temporis fino al 13 dicembre 2014, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 15432/2015).

Assorbito il secondo motivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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