Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21748 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 09/10/2020), n.21748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

POLO AGROCOMMERCIALE MEDITERRANEO s.r.l., in persona del l.r.p.t.,

elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Andorra n. 5, presso lo

studio dell’Avv. Marco Spadaro,

marco.spadaro.cert.ordineavvocatisr.it, come da procura speciale in

calce allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore;

GISACOOP Società cooperativa agricola, in persona del suo Presidente

e del l.r.p.t.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Catania 23.05.2018, n.

1170/2018, in R.G. n. 293/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 giugno 2020 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. POLO AGROCOMMERCIALE MEDITERRANEO s.r.l. impugna la sentenza App. Catania 21.05.2018, n. 1170/2018, in R.G. n. 293/2018, che ha rigettato il suo reclamo ex art. 18 L. Fall. avverso la sentenza Trib. Siracusa 22.12.2017, n. 65/2017, dichiarativa del proprio fallimento su istanza di GISACOOP Società cooperativa agricola;

2. La corte ha invero rilevato che la società ricorrente – non costituitasi avanti al tribunale – non ha assolto all’onere di provare il mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 L. Fall. ai fini dell’esenzione dal fallimento; invero essa ha omesso di produrre i bilanci del triennio rilevante (2014-2016), considerando che la documentazione versata in atti (una “situazione economica aggiornata” e un “giornale di contabilità” relativi agli anni compresi tra il 2014 ed il 31.12.2017) non assume alcuna idonea valenza probatoria, in quanto priva di data certa e contenente l’esposizione di dati contabili non idonei a consentire una ricostruzione completa dello “stato patrimoniale” della società e del suo “conto economico”;

3. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,15 e 18 L. Fall., 2214 e 2216 c.c., avendo errato la corte ove ha trascurato che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria costituisce atto tipico da cui può desumersi la eccepita carenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L. Fall., altrettanto ricostruibili con il libro giornale, benchè manchino i bilanci; b) (secondo motivo) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 101 c.p.c., con nullità della sentenza, posto che il rilievo della mancanza di data certa della predetta situazione e del libro giornale non era stato oggetto di specifica contestazione del creditore istante ma solo eccepita d’ufficio e non offerta al dibattito in contraddittorio; c) (terzo motivo) nullità della sentenza per carenza di motivazione, avendo la corte omesso di enunciare le ragioni per cui la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il libro giornale debbano considerarsi privi di data certa, nonchè i riferimenti comparativi; d) (quarto motivo) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall. e degli artt. 2214 e 2216 c.c., ove è stato rinvenuto un limite di efficacia dei documenti prodotti, considerato che l’art. 15 L. Fall. non prescrive che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria abbia data certa, mentre il libro giornale non è soggetto a bollatura o vidimazione; e) (quinto motivo) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115,116, c.p.c., e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 244c.p.c., dell’art. 253 c.p.c., comma 1, dell’art. 2721 c.c., ove la corte ha mancato di ammettere e valutare altre prove dedotte dalla reclamante.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i motivi vanno trattati unitariamente, per l’intima connessione e sono inammissibili; la corte ha accertato che la società reclamante non ha prodotto in giudizio i bilanci per il triennio anteriore all’anno della istanza di fallimento (2014-2016), dunque in violazione dell’art. 15 L. Fall. (Cass. 8769/2012), nè in realtà ha depositato gli stessi bilanci societari successivamente a quello dell’esercizio 2008, omettendo di costituirsi avanti al tribunale e (senza eccepire alcunchè sulla ritualità dell’instaurazione del contraddittorio avanti al primo giudice) nel giudizio di reclamo offrendo una duplice documentazione di parte, ritenuta dalla corte per un verso insufficiente e per altro inefficace;

2. osserva in primo luogo il Collegio che nessuna equipollenza può essere di per sè predicata quanto alla situazione patrimoniale rispetto ai bilanci sociali, posto che i secondi debbono appartenere alla condotta statutaria di rendiconto (verso i soci e i terzi) fissata – con i relativi criteri e tra gli altri – dagli artt. 2217 e 2435 c.c. e rinvengono una loro autonoma disciplina per confezione, pubblicità e responsabilità anche penale, mentre la prima indica un documento la cui formazione è occasionata dalle opportunità di difesa tipizzate ogni qual volta lo stesso imprenditore commerciale sia chiamato avanti al tribunale ai sensi dell’art. 15 L. Fall.; la relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria assolve dunque a particolari esigenze di difesa, integra i deficit informativi di periodo del bilancio e comunque aggiorna a valori reali quelli delle scritture contabili, già responsabilmente sintetizzati nei bilanci, senza coincidere con essi; proprio la sua imputazione unilaterale e non previamente pubblicizzata, prescindente da un regolato controllo interno e dei terzi in rapporto alla scadenze di deposito al registro delle imprese, e tanto più ove confezionata e depositata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 L. Fall., dà conto però dei limiti probatori che essa assume, se invocata di per sè quale unica fonte succedanea ai bilanci; tanto più ove faccia difetto la prova delle ragioni di un’impossibilità alla redazione e al deposito dei secondi;

3. nè può essere censurata la decisione che, con apprezzamento di fatto insindacabile (Cass. s.u. 8053/2014) e preso atto della assai limitata difesa tipica documentale adottata dalla parte, se non della sua totale omissione, ha concluso per la mancata prova del superamento delle soglie soggettive di cui all’art. 1 L. Fall., così assumendo definita l’istruttoria ed implicitamente negando ingresso ad altri mezzi istruttori, sul presupposto della modesta funzione illustrativa assegnabile anche all’altro, unico, documento prodotto (il libro giornale di contabilità), con ciò pienamente esercitando il proprio dovere motivazionale; 4. invero, secondo indirizzo aggiornato di questa Corte, “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 4, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicchè in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi” (Cass.24138/2019); tuttavia – sul punto – non è stato rilevato alcun impedimento alla rispettiva produzione, dovendosi perciò concludere che la non contestata inesistenza dei bilanci, mai formati oltre il 2008 e il solo deposito in giudizio del libro giornale sopra citato, hanno integrato una condotta omissiva (anche potenzialmente integrante la fattispecie di cui all’art. 217 L. Fall. comma 2 e all’art. 224 L. Fall.) che non può certo, pena la frustrazione della regola organizzativa di cui all’art. 15 L. Fall., giovarsi di fonti orali che in qualche modo, intendendo supplire a tale carenza strutturale e processuale, imputabile al debitore, si pongano di per sè con la stessa efficacia probatoria, senza rivestire alcuno dei criteri che avrebbero contraddistinto i documenti non formati, mai redatti e mai depositati tempestivamente e ritualmente;

5. sulla questione, d’altronde, osserva il Collegio la genericità delle censure, che hanno omesso di riferire già i valori-soglia, inferiori a quelli di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, che la società avrebbe assunto nel triennio considerato, così come manca l’indicazione specifica del montante debitorio, entrambi non illustrati nella rispettiva composizione qualitativa, quantitativa e per progressione di periodo; ciò rende irrilevante l’invocazione del solo libro giornale che, anche considerato in astratto, registra le operazioni, ma non ne individua le trasformazioni in valore; così come la genericità delle prove per testi, per come riassunte, integra l’inammissibilità della censura sul punto, di fatto apparendo esse rivolte ad una prova diretta proprio degli elementi patrimoniali e finanziari connotativi di una ricostruzione contabile non altrimenti indiziata;

6. infatti, proprio con riguardo ad una difesa corroborata dal rispetto della prescrizione citata, “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15 L.Fall., comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c. c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass. 33091/2018, 30516/2018, 24548/2016); nè osta a tale principio, si è precisato, “la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass.625/2016, 25188/2017); va infatti ribadito che se è stato sostenuto che “il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, si applica anche al procedimento per dichiarazione di fallimento” (Cass.5067/2017), detto principio, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, “postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione” (Cass.3023/2016), partecipando al processo e ivi svolgendo l’attività di produzione conseguente all’accertamento invocato rispetto alla propria posizione soggettiva;

7.il che deve avvenire innanzitutto secondo le regole che, come nell’istruttoria prefallimentare e con indicazione di specialità scelta dal legislatore, fissano intanto a carico del debitore la produzione dei bilanci del triennio, prova privilegiata, ancorchè non legale (Cass. 24138/2019); circostanza che non solo non si è attuata nella vicenda, ma appare contraddetta dalla ‘resistenzà del creditore istante-reclamato, di cui si dà conto in sentenza e che di per sè – anche in difetto di una diversa riproduzione, almeno per tratti essenziali, di difese diverse – giustifica anche la correttezza del principio di inefficacia assunto dalla corte quanto alla scrittura contabile interna, priva di data certa ed evidentemente meno probante di un bilancio depositato annualmente al registro delle imprese; la decisività di tali documenti è infatti stata esclusa dovendo tale attitudine collocarsi alla stessa altezza della sintesi patrimoniale e finanziaria presupposta dai valori-soglia di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, e che, significativamente, si rinvengono in modo diretto proprio dai bilanci ovvero da altri documenti fiscali o contabili generali sugli assetti dell’impresa, quali non prodotti, secondo quella relazione di vicinanza della prova già rilevata nei precedenti citati;

8. tanto più che, si aggiunge, avendo il debitore omesso di costituirsi avanti al primo giudice, il fondamento di merito del proprio reclamo ex art. 18 L. Fall. esige che le prove documentali rappresentative di circostanze o situazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento entrino in giudizio, per assumere ivi efficacia, in termini di opponibilità anche ex art. 2704 c.c., ciò costituendo preciso onere del debitore e corrispondente riflesso in un dovere di controllo anche d’ufficio del giudice; il principio, avendo riguardo all’estinzione dell’obbligazione determinativa – negativamente – della legittimazione del creditore istante, ove il pagamento risulti avvenuto, è stato affermato da Cass. 16122/2019 che ha richiesto sul punto “i crismi della data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c. – in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento… ben può essere rappresentata anche al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento”;

9. tale ultima considerazione sottrae fondatezza allo specifico profilo critico – inquadrato con il secondo motivo – circa il vizio della decisione per omessa previa sottoposizione al contraddittorio del rilievo sulla mancanza di data certa dei documenti prodotti; non solo in quanto, come premesso, la ratio decidendi reiettiva del reclamo poggia sulla concorrente svalutazione della idoneità rappresentativa di essi alla ricostruzione attendibile del ‘conto economicò e dello ‘stato patrimonialè della società, ma altresì in quanto la mancata costituzione della debitrice avanti al tribunale ha determinato a suo carico, per aver essa preso parte al solo giudizio di reclamo, l’onere di integrare la efficacia verso i terzi dei documenti comunque prodotti in giudizio per la prima volta, a fallimento dichiarato e con assunzione in capo all’organo della procedura della qualità di terzo, appartenendo la verifica di tale idoneità all’esercizio dei poteri officiosi, sussistenti anche in capo al giudice del reclamo (Cass. 16122/2019) e correttamente così svolti come riscontro del limite di insufficienza ed inidoneità della iniziativa della parte; si tratta invero di principio pacifico ed esteso da questa Corte a tutti gli elementi fondativi o escludenti la dichiarazione di fallimento, tant’è che, si è affermato, corretto per il giudice del reclamo “nell’accertamento dello stato d’insolvenza… doversi fondare anche su fatti diversi da quelli allegati dal creditore istante e in base al quale è stato dichiarato il fallimento, purchè anteriori alla dichiarazione, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame” (Cass.10952/2015);

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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