Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21747 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Raimondo Angela, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e

difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 12^, n. 111/12/07 del 9 luglio 2007, depositata il 27

settembre 2007, non notificato;

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella

Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele

Botta;

Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente;

Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex

art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Comune di Roma Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28197 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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