Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21747 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14223-2014 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MUROLO;

– ricorrente –

contro

CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura),

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 1748/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Salerno ha parzialmente accolto l’appello di G.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell’I.N.R.A.N. – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (già I.N. C.A. – Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari -) volto ad ottenere: l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti a decorrere dal 1 agosto 1989 e del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella 6a qualifica funzionale cui al D.P.R. n. 285 del 1988 poi confluita nell’area B, posizione economica B2 dei CCNL per il personale del comparto degli enti pubblici non economici; la costituzione del rapporto a tempo indeterminato e la conseguente condanna dell’ente al ripristino funzionale dello stesso; il risarcimento del danno conseguente alla mancata costituzione del rapporto a tempo indeterminato, da parametrare al trattamento retributivo e contributivo spettante sino all’età pensionabile; la condanna generica al pagamento delle differenze stipendiali e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre al risarcimento del maggior danno da usura psico-fisica;

2. la Corte territoriale, premesso che si era formato giudicato sul capo della decisione che aveva ritenuto il difetto di giurisdizione quanto alle pretese legate a fatti storici verificatisi sino al 30 giugno 1998, ha evidenziato che le mansioni di tecnico di laboratorio, costantemente svolte dal luglio 1998, erano state rese in regime di subordinazione con pieno inserimento dell’appellante nella struttura dell’ente;

3. ha, pertanto, ritenuto il carattere abusivo del prolungato e reiterato ricorso al contratto a tempo determinato, ma ha escluso che il rapporto potesse essere convertito, essendo a ciò ostativo il divieto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36;

4. quanto all’incidenza della normativa Eurounitaria il giudice d’appello ha osservato che il risarcimento del danno costituisce una misura proporzionata e dissuasiva e che nella specie doveva essere liquidato in misura pari alla differenza fra il trattamento retributivo spettante, anche per i periodi non lavorati, ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell’area B, posizione economica B2, e quanto effettivamente ricevuto dall’appellante;

5. ha escluso che l’ente potesse eccepire la prescrizione in presenza di rapporto non assistito da adeguata stabilità e ha parimenti escluso che potesse essere riconosciuto al G. un danno ulteriore, del quale non era stata fornita la prova;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.F. sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso il C.R.A. Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – succeduto al soppresso I.N. R.A.N..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 ed addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che il risarcimento del danno si possa concretizzare nell’attribuzione del solo differenziale economico fra quanto già erogato al lavoratore ed il trattamento retributivo spettante sulla base della disciplina contrattuale applicabile al rapporto;

1.1. il ricorrente evidenzia che, una volta accertata la natura subordinata della prestazione resa, il diritto del prestatore a percepire una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di quest’ultima non ha carattere risarcitorio e, quindi, il risarcimento previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 alternativo alla conversione, non può essere commisurato alle differenze retributive, comunque spettanti, ma deve consistere in una somma ulteriore;

2. è infondata l’eccezione, formulata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di un soggetto non più esistente;

2.1. l’I.N. R.A.N. è stato soppresso dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12 convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, con il quale le funzioni ed i compiti già affidati all’ente sono stati attribuiti al C.R.A., subentrato nei rapporti attivi e passivi;

2.2. la soppressione dell’ente si è, quindi, verificata in pendenza del giudizio di secondo grado (il ricorso in appello è stato depositato il 29 maggio 2009 ed il giudizio è stato definito il 24 aprile 2013) e, ciò nonostante, la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell’originaria parte appellata, perchè dell’avvenuta estinzione il giudice d’appello non è stato portato a conoscenza;

2.3. da tempo questa Corte ha affermato che la soppressione di un ente pubblico, quando non dia luogo ad una mera successione nel munus (cfr. Cass. n. 10991/2020 e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata), resta assoggettata alla disciplina dettata dagli artt. 299 e ss. codice di rito e, pertanto, l’interruzione automatica si verifica solo qualora la soppressione stessa intervenga nell’arco temporale compreso fra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione la regola, fissata dall’art. 300 c.p.c., che subordina l’interruzione alla corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito della parte interessata dall’evento (Cass. n. 6208/2013 e negli stessi termini Cass. n. 9911/1998, Cass. S. U. n. 2875/1984);

2.4. dall’applicabilità della disciplina sopra richiamata discende che, anche in tema di soppressione di ente pubblico, valgono i medesimi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295/2014 secondo cui “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante”;

2.5. seppure i richiamati principi siano stati affermati in relazione ad eventi che afferiscono alla persona fisica, tuttavia le stesse Sezioni Unite, in motivazione, ne hanno sottolineato la valenza generale e si sono fatte carico dello “sforzo di offrire alla materia una soluzione che abbia un effetto stabilizzante per il processo ed eviti equivoci, arditi distinguo, ricerca di rimedi di salvaguardia e sanatoria, accertamenti incidentali relativi a condotte e stati psicologici…” aggiungendo che “per stabilizzare il processo, occorre stabilizzare la parte stessa, ritornando alla teoria dell’ultrattività del mandato…”;

2.5. ne discende che nella fattispecie, poichè non risulta che l’evento interruttivo fosse stato dichiarato nel corso del giudizio di appello dal procuratore dell’I.N. R.A.N., correttamente il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione nei confronti dell’ente ed ha notificato l’atto all’Avv. Gianfranco Petraglia, che aveva rappresentato l’appellato nei cui confronti la sentenza gravata è stata emessa;

2.6. d’altro canto la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, effettuata nell’interesse del C.R.A. – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, ha sanato ogni nullità della notificazione del ricorso per cassazione;

3. il ricorso, peraltro, è comunque inammissibile, ma per ragioni diverse da quelle sulle quali ha fatto leva la difesa del C.R.A.;

3.1. il ricorrente si duole del solo capo della sentenza relativo al risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione del contratto a termine e, invocando il principio di diritto affermato da Cass. n. 19371/2013, ne domanda la liquidazione sulla base di un criterio diverso da quello adottato dalla Corte territoriale;

3.2. la censura, tutta incentrata sulla natura retributiva e non risarcitoria delle differenze stipendiali riconosciute ex art. 2126 c.c., seppure corretta quanto a quest’aspetto (si rimanda fra le tante a Cass. n. 6046/2018), non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia gravata, perchè il giudice d’appello non si è limitato a riconoscere il differenziale economico per il periodo di effettivo svolgimento del rapporto, ma ha dichiarato il diritto dell’appellante a percepire “il trattamento retributivo globale spettante a soggetto inquadrato nel livello B/2 (già VI qualifica funzionale) della contrattazione collettiva di settore” per l’intero arco temporale 1.7.1998/2.4.2008, ricomprendendo nello stesso gli intervalli non lavorati fra un contratto e l’altro (cfr. anche pag. 10 della motivazione);

3.3. da tempo questa Corte ha affermato che “nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. 18 aprile 1962, n. 230, gli “intervalli non lavorati” fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell’indennità di anzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post, non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato” (Cass. S.U. n. 2334/1991);

3.4. il principio, divenuto ius receptum per i rapporti di diritto privato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 7049/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), a maggior ragione opera nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale la giuridica impossibilità di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato comporta che nessuna pretesa retributiva possa essere avanzata dal lavoratore per i periodi di inattività, in relazione ai quali è ipotizzabile solo un risarcimento del danno, che peraltro, sulla base delle argomentazioni esposte da Cass. S.U. n. 5072/2016, non consiste nella perdita del posto di lavoro nel periodo intermedio giacchè, una volta venuto a scadenza il contratto, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore alla prosecuzione dello stesso;

3.5. le somme riconosciute al ricorrente dalla Corte territoriale, seppure erroneamente liquidate nella loro interezza a titolo risarcitorio, hanno natura retributiva solo per la parte riferibile ai periodi di effettivo svolgimento della prestazione e costituiscono per il resto un risarcimento, liquidato, evidentemente, sulla base di un criterio diverso da quello indicato dalla richiamata sentenza delle S.U. n. 5072/2016, secondo cui ” in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito”;

4. una volta precisato che le somme riconosciute al G. hanno, sia pure solo in parte, natura risarcitoria, opera il principio alla stregua del quale nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione deve essere apprezzato con riferimento all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 12443 e 10219 del 2020 e la giurisprudenza ivi richiamata);

4.1. dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata;

4.2. l’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale;

4.3. nel caso di specie il ricorrente, oltre a non cogliere pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, nel riassumere la vicenda processuale non ha indicato l’estensione temporale degli intervalli non lavorati fra un contratto e l’altro, e pertanto non ha fornito al Collegio gli elementi necessari per valutare se dal riconoscimento dell’indennità forfetizzata prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28), in luogo del criterio erroneamente utilizzato dalla Corte territoriale, potrebbe in ipotesi derivare un’utilità maggiore rispetto a quella già ottenuta;

4.4. il ricorso svolge solo considerazioni generiche, ed in parte errate, sulla correttezza in diritto del parametro utilizzato, ma è privo di specificità quanto all’incidenza nella fattispecie concreta del diverso principio di diritto invocato e pertanto va dichiarato inammissibile;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

6. ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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