Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21746 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 27/08/2019), n.21746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25588-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4620/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Civita Castellana, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni, liquidati nella misura di Euro 900 per il periodo di dieci mesi, a decorrere dal febbraio 2010, corrispondente alla spesa sostenuta da una famiglia italiana per l’acquisto di acqua minerale, ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell’acqua.

A sostegno della domanda espose di essere residente nel Comune di (OMISSIS) (VT) e titolare di un’utenza di acqua potabile, e che nel territorio di quel Comune erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua potabile superiori alla soglia di 10 microgrammi per litro individuata dalla Dir. 98/83/CE del Consiglio dell’Unione Europea.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, proponendo varie eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la parte convenuta al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa nella misura di Euro 500, pari a 50 Euro mensili per dieci mesi, nonchè al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 marzo 2016, ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, compensando le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre B.M. con atto affidato ad un solo motivo.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita in questa sede al solo scopo di poter partecipare alla discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., rilevando che le spese del giudizio di appello non potevano essere compensate.

1.1. Il ricorso non è fondato, dal momento che la decisione impugnata risulta corretta, con le precisazioni ed integrazioni che seguono.

Occorre innanzitutto rilevare che è esatta l’osservazione del ricorrente là dove afferma che il testo dell’art. 92 c.p.c., applicabile nella fattispecie, ratione temporis, è quello introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162; norma in base alla quale la compensazione delle spese è consentita, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche in quello di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Su tale disposizione, com’è noto, è intervenuta la sentenza n. 77 del 2018 della Corte Cost., la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cit. art. 92, comma 2, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

In virtù di tale pronuncia deve ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dalla disposizione in esame, purchè sussistano gravi ed eccezionali ragioni – da indicare espressamente nella motivazione – che possano ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, alle quali (come espressamente chiarito dalla Corte costituzionale) va riconosciuto solo carattere paradigmatico, svolgendo esse, in sostanza, “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.

Il Tribunale ha espressamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistere i presupposti necessari per disporre la compensazione delle spese di lite, evidentemente ritenendo tali ragioni connotate dalla gravità ed eccezionalità richieste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione anteriore a quella introdotta dal citato D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014, che effettivamente ha erroneamente omesso di applicare nonostante il presente giudizio abbia avuto inizio dopo l’11 novembre 2014.

Le ragioni indicate dal Tribunale come fondamento dell’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite vanno affiancate alla considerazione che la domanda di merito proposta del ricorrente si iscriveva nell’ambito di un ampio “filone” giurisprudenziale caratterizzato dalla ripetuta proposizione di identiche cause, tutte di valore economico poco più che irrisorio, in relazione alle quali presso lo stesso Tribunale di Roma si era all’epoca già consolidato un fermo indirizzo nel senso del riconoscimento dell’infondatezza delle pretese azionate. Indirizzo, questo, confermato da questa Corte con una serie ormai nutrita di successive pronunzie in fattispecie sostanzialmente identiche (v., per tutte, l’ordinanza 3 luglio 2018, n. 17321, affiancata da molte altre conformi). Deve poi aggiungersi che la sentenza impugnata ha esaminato anche il profilo del possibile equivoco determinatosi sulla data di pubblicazione della sentenza appellata, che poteva rendere relativamente scusabile il comportamento della difesa erariale in presenza di una pluralità di ricorsi seriali.

Si tratta, in definitiva, di una serie di considerazioni idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle espressamente indicate dal cit. art. 92, comma 2, tali da giustificare il merito della decisione impugnata, la cui motivazione va integrata nei sensi sin qui specificati, anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione del fatto che l’Avvocatura dello Stato si è limitata a depositare un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, la Corte ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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