Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21745 del 27/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 27/10/2016), n.21745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 558-2012 proposto da:

ANAS S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CIVATE IMPIANTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SINA, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1636/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SINA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso (deposita originale cartolina

ricevimento controricorso);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 15.6.2011, la Corte d’Appello di Milano, in riforma del decreto in data 8.2.2011, ordinava lo svincolo, in favore della Società Civate Impianti S.r.l. in liquidazione, della somma di Euro 124.790,00, quale “indennità aggiuntiva all’affittuario per opere”, depositata dall’Anas presso la (OMISSIS) – Cassa Depositi e Prestiti – nell’ambito della procedura espropriativa per i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la (OMISSIS). Dopo aver premesso che tale indennità aggiuntiva era stata determinata in relazione “ai beni immobili superstiti” ossia “palazzina prefabbricata, demolizione opere in c.a., demolizione cabina comando e uffici, rimozione dell’impianto di betonaggio”, la Corte considerava che il giudizio di opposizione alla stima proposto dalla Società nella parte in cui era stato omesso il i computo del valore dell’impianto industriale dismesso, si era concluso con un accordo transattivo, che aveva, bensì, definito in modo “omnicomprensivo” l’indennità dovuta, ma, solo, relativamente a tale valore, come si desumeva dalle ragioni poste a fondamento di quella lite, dal contenuto di detto accordo, e dal comportamento successivo delle parti.

Avverso tale provvedimento, l’Anas propone ricorso ex art. 111 Cost. con tre mezzi, ai quali la Società Civate Impianti in liquidazione resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che il presente procedimento risulta proposto e proseguito in base al modello procedimentale volto ad ottenere il provvedimento di svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (L. n. 2359 del 1865, art. 55 e successivo reclamo) quando, invece, sarebbe stato necessario un ordinario giudizio contenzioso, in relazione al suo oggetto, inteso ad accertare l’ampiezza dei diritti contemplati in seno alla transazione, che è stata stipulata inter partes a definizione del giudizio di rinvio, pendente a seguito della sentenza n. 5381 del 2006, con cui questa Corte, escluso il diritto dell’odierna controricorrente all’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17 e ritenuta la sua legittimazione L. n. 2359 del 1865, ex artt. 27 e 52 ha, tra l’altro, affermato che il pregiudizio lamentato poteva trovare ristoro, per il principio di unicità, sull’indennità di esproprio, da depositare in favore del proprietario e da determinare “esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività”. Di ciò, tuttavia, non si è doluta l’ANAS, e, peraltro, l’introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie non inficia la validità degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perchè il giudice possa decidere nel merito la causa, salvo il caso (qui non ricorrente) in cui si denunci che l’errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa (Cass. n. 22075 del 2014).

2. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., l’ANAS lamenta che la Corte territoriale ha violato il criterio ermeneutico letterale, prioritario e fondamentale, laddove, nel limitare l’accordo transattivo alla parte relativa alla dismissione dell’impianto industriale, non ha tenuto conto dell’aggettivo “omnicomprensivo” dell’importo pattuito, nè della rinuncia ad ogni pretesa derivata e/o derivante dai titoli dedotti in controversia nè della declaratoria di soddisfazione di ogni ulteriore credito riferito alla controversia stessa. Nè poteva valere il richiamo al comportamento successivo delle parti, prosegue la ricorrente, che può venire in rilievo, solo, in via residuale.

3. Col secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata sentenza, per avere, dapprima, riconosciuto il carattere omnicomprensivo dell’importo corrisposto “a saldo, stralcio e definitiva transazione” e, poi, contraddittoriamente, affermato cosa diversa.

4. L’eccezione d’inammissibilità dei motivi è fondata. L’ANAS ha, bensì, riprodotto, nel corpo dell’atto d’impugnazione, i punti dell’atto (la transazione), sui quali si basano le doglianze in esame, ha, inoltre, depositato il proprio fascicolo e richiesto alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di trasmettere il fascicolo d’ufficio, così assolvendo (in modo coerente col principio di strumentalità delle forme processuali, e nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU) all’onere, sancito a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrre copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, ma, come non ha mancato di sottolineare la controricorrente, non ha, tuttavia, specificamente indicato i dati necessari al reperimento del predetto atto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui quando, come nella specie, il motivo del ricorso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di documenti, o di atti processuali, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ed a pena d’inammissibilità del motivo stesso, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o in quelli di parte), provvedendo, anche, alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. SU n. 28547 del 2008; n. 7161 del 2010; n. 22726 del 2011; Cass. n. 4220 del 2012; n. 8569 del 2013; n. 14784 del 2015).

5. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello quantificato in complessivi Euro 2.000,00 le spese del giudizio di gravame, ma dettagliandole in Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorario, così da non rendere comprensibile quale importo sia stato in realtà liquidato.

6. Anche questo motivo è inammissibile: risulta lampante dall’esame del provvedimento impugnato che l’indicazione del totale costituisca un mero errore di calcolo (precisamente della somma tra le due voci liquidate), sicchè lo stesso non integra un vizio deducibile col ricorso per cassazione, ma va emendato con il procedimento di correzione, a norma degli artt. 287 c.p.c. e segg..

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA