Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21745 del 26/10/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21745 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 16611-2013 proposto da:
COMUNE di MARCIANISE 00237550611, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 11, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO TOMMASO VENTRE giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
IL TARI’ SCPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

‘Enes

Data pubblicazione: 26/10/2015

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difeso
dall’avvocata VINCENZO BIZZARRO giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente –

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimataavverso la sentenza n. 19/34/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/01/2013,
depositata il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Antonio Tommaso Ventre difensore del ricorrente
che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Marcianise impugna con ricorso per cassazione la sentenza resa
dalla CTR della Campania n.19/34/2013, depositata il 5 febbraio 2013, che ha
confermato l’annullamento della cartella di pagamento notificata al centro orafo
Il Tari s.c.p.a., relativa a Tarsu per l’anno 2009.
Con il primo motivo il comune ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art.7 c.5 d.lgs.n.546/1992 in relazione all’art.112 c.p.c.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del principio
tempus recit actum e dell’art.17 del regolamento del servizio integrato di
gestione dei rifiuti.
Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce 4 l’omessa motivazione sulla
ritenuta vigenza dell’art17 del regolamento TARSU del Comune di
Marcianise.
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto
l’inammissibilità delle censure, rivolte contro statuizioni diverse da quelle
esposte dalla sentenza impugnata e comunque nel merito infondati.
Non ha depositato difese Equitalia sud spa.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 16.9.2015 e in quella sede è
stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta depositato un atto con il quale il Comune di Marcianise, il Tari scpa e
Ric. 2013 n. 16611 sez. MT – ud. 16-09-2015
-2-

nonchì contro

altri contribuenti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche il
presente procedimento, dichiarando di rinunziare agli atti del giudizio_
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto—Cass.n.397112015- con
compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara estinto il giudizio e compensa le s ,;ra le parti costituite.
sezione civile in Roma il
Così deciso nella camera di consiglio della s
16settene 2015.

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