Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21745 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 27/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10916/2012 R.G. proposto da:

SO.S.VET. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Luisa

Isabella, con domicilio eletto in Roma, via S. Agatone Papa, n. 50,

presso lo studio dell’avv. Caterina Mele;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 216/08/11, depositata il 25 luglio 2011, notificata il

28 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli Avv. Caterina Mele e Galluzzo Gianna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto o

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania (Ctr) ha confermato la sentenza di quella provinciale, che aveva rigettato i ricorsi della società contro avvisi di accertamento relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, con i quali furono ipotizzati maggiori ricavi e furono conseguentemente rideterminate le imposte riferite a quegli stessi anni.

Gli avvisi si fondavano su processo verbale di constatazione nel quale confluirono gli esiti di indagini bancarie svolte nei confronti della persona fisica amministratore della società ( R.P.), in presenza di elementi ritenuti sufficienti a giustificarne l’estensione alla società rappresentata.

Contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate reagisce con controricorso.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione sulla riferibilità alla società ricorrente dei conti correnti intestati al R..

Il motivo è infondato. Fra la pluralità dei fatti che furono dedotti a giustificazione della pretesa impositiva, la Ctr ha posto l’accento in particolare sulla interferenza fra l’attività professionale di veterinario svolta dal R. individualmente e quella svolta nella qualità di rappresentate della So.s.vet., in particolare tenuto conto delle dichiarazioni rese da clienti che avevano intrattenuto rapporti con la società.

Il ricorrente censura tale valutazione, ma non deduce alcun fatto, dedotto e non esaminato, idoneo a inficiare il valore presuntivo degli elementi oggettivi ritenuti dalla Ctr idonei a suffragare la riferibilità dei conti contribuente. Il fatto che la società, diversamente da quanto assunto dall’Amministrazione finanziaria, avesse un proprio conto è stato esaminato dalla Commissione tributaria regionale, che ha rilevato che su di esso sono transitati solo pagamento di mutui (del resto gli estratti conto riprodotti nel ricorso sembrano confermare la circostanza), traendone la implicazione che la circostanza non faceva che “rafforzare il convincimento dell’utilizzo promiscuo dei conti intestati al R.”.

Altre deduzioni operate nel motivo sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano (così la deduzione con cui si pone in luce che canoni relativi a immobili di proprietà della So.s.vet., confluiti sui conti della persona fisica, risultavano esposti nel bilancio della società, perchè ciò non contraddice la commistione degli interessi; identico rilievo deve farsi per la deduzione che il R. utilizzava gli stessi conti per lo svolgimento di altre attività e che egli non era non era l’unico socio, come invece ventilato dal Fisco), per cui risulta chiaro che, sotto la veste del vizio di motivazione, la ricorrente chiede inammissibilmente e immotivatamente una revisione del ragionamento decisorio, che è attività che non rientra nell’ambito del controllo consentito alla Corte ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 nel testo applicabile ratione temporis, “posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità” (Cass. n. 11789/2005).

Infine, quanto al rilievo che il R. aveva definito la posizione versando un importo largamente inferiore rispetto a quello preteso dalla società, non se ne comprende l’attinenza con (l’inesistente) vizio motivazionale censurato con il motivo.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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