Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21745 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8995-2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITTORIO

BIOLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO BARSOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il Q4/11/2014, R.G.N. 912/2013.

 

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dall’ing. V.G., dipendente della Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Livorno, inquadrato nel ruolo professionale del S.S.N., volta all’accertamento del diritto all’inquadramento nel Ruolo Sanitario, alla titolarità dei diritti ad esso connessi e alla condanna della Azienda U.S.L. convenuta al pagamento degli emolumenti corrispondenti al trattamento retributivo dell’area sanitaria-dirigenza medica e al risarcimento dei danni professionali, patrimoniali, biologici e morali; il ricorrente, in via subordinata, aveva domandato l’accertamento del diritto alla corresponsione degli emolumenti correlati al diverso inquadramento rivendicato a titolo di indennizzo ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.;

2. le domande erano state azionate sull’assunto di avere svolto mansioni aventi contenuto assimilabile ai compiti e alle funzioni dei dipendenti appartenenti al ruolo sanitario;

3. la Corte territoriale, richiamando le sentenze di questa Corte (Cass. SSUU 16038/2010, Cass. 29829/2008, Cass.5726/2009, Cass. 16504/2008, Cass. 16676/2008), ha ritenuto che gli inquadramenti del personale contrattualizzato sono affidati alla contrattazione collettiva del settore pubblico, le cui scelte sono sottratte al sindacato giurisdizionale e al principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45;

4. da siffatta affermazione la Corte territoriale ha fatto discendere l’infondatezza delle critiche formulate nei confronti della classificazione del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale operata dalla contrattazione collettiva osservando che questa, in conformità al D.P.R. n. 761 del 1979 e al D.P.R. n. 483 del 1997, aveva distinto i ruoli sanitari, professionale, tecnico e amministrativo;

5. la Corte di Appello ha escluso l’applicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 sul rilievo che tale disposizione opera soltanto nell’ambito del ruolo di inquadramento posseduto e non anche nel contesto della valutazione di un ruolo rispetto ad un altro ed ha aggiunto che il ricorrente aveva sovrapposto la questione concernente le mansioni a quella relativa all’inquadramento sull’erroneo presupposto che, una volta dimostrata l’assimilabilità, se non l’identità, di mansioni con quelle di altro dipendente appartenente al diverso ruolo, ne doveva discendere l’omologazione del trattamento a prescindere dalla distinzione dei diversi ruoli di inquadramento;

6. la domanda subordinata, formulata ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. è stata rigettata sul rilievo che poichè la retribuzione corrisposta era conforme alla disciplina contenuta nella contrattazione collettiva quanto alle mansioni svolte ed all’inquadramento riservato non era azionabile l’azione residuale generale di arricchimento, perchè questa ha come presupposto la locupletazione di un soggetto ai danni dell’altro che sia avvenuta senza causa e non è invocabile nei casi in cui l’arricchimento sia conseguenza di un contratto;

7. avverso questa sentenza V.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso la Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS); il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

sintesi dei motivi.

8. il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45,26 e 52 (primo, secondo, terzo quarto, quinto motivo), dell’art. 36 Cost. (secondo motivo), dell’art. 51, comma 3 del CCNL 5.12.1996 della Dirigenza Comparto Sanità, dell’art. 39 del CCNL 8.6.2000 del Comparto Sanità (terzo motivo), degli artt. 3,35,97 Cost. (quarto motivo), degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2103 e 2697 c.c. (quinto motivo) e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (quinto motivo);

9. il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere escluso la possibilità di equiparazione tra mansioni e livello di inquadramento, pur avendo rilevato che fosse pacifica la circostanza della sostanziale assimilazione contenutistica tra le mansioni svolte da esso ricorrente e quelle espletate dai dirigenti appartenenti al ruolo sanitario e incardinati nella medesima unità funzionale; sostiene che da siffatta assimilazione consegue il diritto al trattamento economico e normativo proprio dei dirigenti del ruolo sanitario, in virtù del principio di parità di trattamento, inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati, e quindi discriminatori (primo, secondo, terzo motivo); asserisce che: il diritto al trattamento economico e normativo proprio dei dirigenti del ruolo sanitario trova riconoscimento e fondamento nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 26, commi 1 e 2 che riconosce parità di funzioni e di posizione all’interno della struttura del S.S.N. tra i dirigenti appartenenti al medesimo ruolo; l’art. 51, comma 3 del CCNL 5.12.1996 afferma il principio della identità della retribuzione a parità di graduazione delle funzioni (terzo motivo); il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 da leggersi ed applicarsi in conformità agli artt. 3 e 97 Cost., riconosce il diritto ad ottenere le retribuzioni corrispondenti alle mansioni svolte (quarto motivo);

10. addebita alla Corte territoriale di avere adottato una soluzione giuridica che omette di considerare l’effettivo svolgimento di funzioni e compiti quali dedotti ricorso introduttivo e neppure contestati alla controparte, di non avere ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare che esso ricorrente opera in via autonoma e svolge, in modo fungibile le medesime mansioni svolte dai dirigenti medici (quinto motivo);

esame dei motivi.

11. il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, da scrutinare congiuntamente, in quanto tra loro connessi, devono essere rigettati per le ragioni che seguono:

12. questa Corte (Cass. S.U. n. 10454 del 2008, Cass. nn 472, 479 e 1037 del 2014, nn. 10105 e 26140 del 2013, n. 4971 del 2012) ha reiteratamente affermato che il principio secondo cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede;

13. è stato osservato che la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola idoneo, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete;

14. il principio di non discriminazione opera come limite per l’Amministrazione pubblica che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2 deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (Cass. n. 5097 del 2011);

15. la materia degli inquadramenti del personale è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva, che nel settore pubblico può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato; le scelte della contrattazione collettiva sull’inquadramento del personale sono sottratte al sindacato giurisdizionale e, pertanto, il principio di non discriminazione di cui al richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro di giudizio sulle eventuali differenziazioni operate in tale sede (Cass. S.U. n. 16038 del 2010; Cass. 19007 del 2010, Cass. 1241 del 2016);

16. il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni, afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori (Cass. n. 19043/2017);

17. i principi innanzi richiamati sono stati ribaditi da questa Corte (Cass. n. 12939/2018, Cass. n. 12334/2018, Cass. n. 11648/2018) anche in fattispecie nelle quali, come nel caso in esame, era incontestato che i lavoratori avevano percepito il trattamento contrattuale previsto per il proprio inquadramento contrattuale nel ruolo professionale del SSN e rivendicavano, al pari dell’odierno ricorrente, il trattamento previsto per gli appartenenti al ruolo sanitario, per i quali la contrattazione collettiva ha disposto diversamente;

18. sulla scorta dei principi innanzi richiamati, ai quali va data continuità in quanto il Collegio condivide le ragioni esposte nelle decisioni innanzi citate, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., e in quanto il ricorrente nel ricorso e nella memoria non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

19. è irrilevante la circostanza che le attività demandate al ricorrente siano state convergenti o sovrapponibili a quelle svolte dagli appartenenti al ruolo sanitario; ciò perchè non viene in discussione lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del sistema di inquadramento proprio del ruolo di appartenenza ma la rivendicazione di un trattamento economico e normativo diverso da quello attribuito proprio, invece, dei dipendenti inquadrati in un diverso ruolo;

20. le considerazioni svolte assorbono tutte le censure formulate nei motivi in esame e, tra queste, anche quelle formulate con riferimento agli artt. 3,35 e 36 e 97 Cost.;

21. resta assorbito l’esame dei motivi (quarto e quinto) che vertono sul mancato ingresso delle istanze istruttorie e sul mancato accertamento dei contenuti delle mansioni svolte e della sostanziale assimilazione di queste a quelle svolte dai dirigenti appartenenti al ruolo sanitario, poichè la questione non è di fatto, ma di diritto, e va risolta alla luce dei principi innanzi richiamati;

22. quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite formulata dal ricorrente nella memoria, va osservato che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (Cass. 12962/2016), l’istanza di parte volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non solo non è soggetto ad un dovere di motivazione, ma non deve neppure necessariamente manifestarsi in uno specifico esame di detta istanza;

23. fermo restando quanto ora ribadito, va rilevato che, diversamente da quanto opina il ricorrente, nella fattispecie in esame non viene in rilievo una questione di giurisdizione atteso che nella sentenza impugnata non v’è alcuna statuizione sul punto e nel ricorso non v’è alcun motivo correlato alla giurisdizione;

24. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

25. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

26. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA