Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21744 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 27/08/2019), n.21744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4662-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO KOSTORIS;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA ROSA GAMBI;

– controricorrenti –

e contro

R.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 751/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto di citazione del 27.04.2012 C.E. conveniva in giudizio R.I. e la sua compagnia assicurativa Generali s.p.a. per ottenere il parziale risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura contro la quale aveva urtato violentemente l’automobile della convenuta.

L’attrice chiedeva in via principale accertarsi la concorrente ed eguale responsabilità propria e dell’altra conducente e in subordine la corresponsabilità di quest’ultima al 30%.

Il Giudice di Pace di Trieste, con sentenza 316/2015, depositata il 21.05.2015, rigettava la domanda di parte attrice.

2. C.E. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando che il GdP non avesse adeguatamente argomentato il perchè dell’esclusione della corresponsabilità della R. almeno nella misura del 30%. Le appellate si costituivano insistendo sulla conferma della pronuncia di primo grado.

Con sentenza 751/2017, pubblicata il 15.11.2017, il Tribunale di Trieste respingeva il gravame, confermando quanto già statuito in prime cure in ordine alla pacifica violazione dell’obbligo di dare precedenza da parte di M.G., che si trovava alla guida della vettura di C.E.. In particolare, il Giudicante rilevava che per il tramite della “constatazione amichevole di incidente” M.G. aveva implicitamente riconosciuto che alcun rilievo potesse muoversi a carico della R. per la causazione del sinistro.

3. Avverso tale sentenza C.E. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

3.1. Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole “dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, ossia la velocità mantenuta dalla R. al momento del sinistro, elemento decisivo ai fini della valutazione dell’esistenza o meno di un concorso di responsabilità nella determinazione del sinistro.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto occorre rilevare che l’omesso esame del preteso “fatto”, cioè della velocità eccesiva tenuta dalla R., è insussistente, in quanto, come dimostra il successivo motivo ed emerge dalla sentenza, esso è stata considerato ed apprezzato dal tribunale, che l’ha escluso sulla base di quanto dichiarato dalle conducenti nella costatazione amichevole sottoscritta.

Pertanto, il fatto è stato esaminato e ne è stata esclusa l’esistenza sul piano probatorio.

Ed in ogni caso è d’uopo rammentare che la valutazione delle prove è attività rimessa al discrezionale appezzamento del giudice di merito, il quale, nel decidere sui fatti di causa, è libero di attribuire rilevanza preminente ad un elemento probatorio piuttosto che ad un altro.

In particolare, il giudicante può ritenere assorbente il valore di un determinato accertamento, omettendo di pronunciarsi su altre circostanze oggetto di causa, senza incorrere in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Ne deriva che nulla può ragionevolmente eccepirsi al Giudice di merito, stante la logicità della conclusione cui è pervenuto.

6.2. Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di “norma di diritto”. Sostiene che la sottoscrizione del modulo Cai da parte della M. avrebbe valore confessorio nei limiti di quanto affermato dalla R. relativamente al suo rallentamento, e non anche in ordine all’eccesso di velocità della controparte. In altri termini, la mancata espressa negazione di un fatto – nemmeno da altri affermato- non può essere assimilata alla confessione.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza.

Innanzitutto preme rilevarne l’evidente genericità, non essendo neppure dato comprendere quale sia effettivamente la norma ritenuta violata e falsamente applicata: sia nella rubrica del motivo, che nel corpo della doglianza manca qualsiasi riferimento a norme giuridiche. E quando pure essa si volesse ritenere individuata indirettamente in quella sulla confessione, dato che nell’illustrazione si ragiona della dichiarazione della ricorrente come se fossero state apprezzate in quanto confessorie, si evidenzierebbe che il tribunale non ha affatto evocato la natura confessoria di quanto dichiarato, ma ha argomentato dal fatto che nelle sue dichiarazioni la ricorrente non avesse affermato che l’altra conducente viaggiava ad elevata velocità, là dove essa aveva dichiarato di essere in fase di rallentamento.

In pratica il tribunale, peraltro, dopo avere condiviso la valutazione di inattendibilità di due testi, ha desunto che la velocità della R. non fosse elevata dalla circostanza che, di fronte alla dichiarazione della stessa, la conducente del veicolo della ricorrente non avesse contestato nella costatazione amichevole tale dichiarazione.

Il motivo, dunque, imputa alla sentenza una ratio decidendi che non ha e per tale ragione, dovendosi il motivo di ricorso per cassazione correlarsi necessariamente alla motivazione, è inammissibile (Cass. sez. un. 7074 del 2017, in motivazione)

In ogni caso il motivo sarebbe in via preliminare inammissibile perchè non fornisce l’indicazione specifica della costatazione amichevole in modo pieno, giacchè se non si astiene dal riprodurre in parte il suo contenuto (in calce alla pagina 7 relativa all’esposizione del fatto), omette di localizzarlo in questo giudizio di legittimità: a pag. 7 si dice che il documento era il n. 1 di citazione in primo grado, ma non si dice se e dove sia stato prodotto, eventualmente nel fascicolo di parte in questo giudizio di legittimità.

In tal modo è violato anche l’art. 366, n. 6, che impone l’onere di localizzazione, ed il motivo è inammissibile.

1. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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