Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21744 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2814-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

OBIETTIVO LAVORO – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

FORTUNAT;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9717/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2014 r.g.n. 3508/2010.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 29.1.14, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 15.10.09, che aveva accolto l’opposizione della Obiettivo Lavoro Agenzia per il lavoro Spa avverso decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato alla società – quale impresa somministratrice – il pagamento in favore dell’INPGI della somma di oltre 22.416 a titolo di contributi obbligatori e sanzioni civili relative alla posizione contributiva della signora L.A. per il rapporto intercorso tra la stessa e la società, con prestazione in favore della regione Lazio (utilizzatrice).

2. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto pacifica la natura subordinata del rapporto mentre con riguardo all’oggetto del contratto e alle mansioni le ha ritenute non inerenti ad attività giornalistica, ritenendo insufficiente a tal fine la dichiarazione di inizio praticantato svolta dalla lavoratrice e il provvedimento di iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti, e ritenendo che invece la qualificazione dell’attività quale giornalistica doveva derivare da una valutazione della complessiva attività espletata dalla L. presso la Regione Lazio. Secondo la corte territoriale, sulla base dei documenti forniti e delle prove orali offerte, detta attività era stata correttamente qualificata ed inquadrata quale lavoro di assistente amministrativo.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPGI per un motivo, cui resiste con controricorso la società.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con unico motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 69 del 1963, art. 34 e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto privo di rilievo la dichiarazione di inizio pratica giornalistica sottoscritta dal direttore responsabile della testata ove aveva lavorato la L., e per aver negato rilievo alle iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti della medesima lavoratrice; si lamenta altresì che la corte ha ritenuto l’INPGI gravato dall’onere probatorio della dimostrazione dell’attività giornalistica, laddove l’opposto risulta dalla dichiarazione suddetta.

5. Il motivo è infondato. Non sussistono infatti le violazioni di legge dedotte.

6. Non la prima, in quanto la sentenza impugnata non ha escluso la rilevanza della iscrizione all’albo dei praticanti giornalisti e la dichiarazione di inizio pratica, ma ha valutato il complessivo contenuto dell’attività della lavoratrice per accertarne la natura. La corte ha ritenuto altri elementi probatori – contrastanti con tale iscrizione all’albo – come prevalenti e ha quindi valorizzato le ulteriori acquisizioni processuali, ritenendo che l’attività svolta dalla L. non fosse connotata dalle caratteristiche tipiche del giornalismo.

7. Non sussiste del pari la violazione delle regole sull’onere della prova, nella specie rispettate; la corte territoriale ha solo valutato – attraverso una complessiva ed equilibrata ponderazione di tutti gli elementi probatori documentali e testimoniali acquisiti al processo – la effettiva natura dell’attività lavorativa svolta, chiarendo che la L. non ha svolto, e comunque mai in misura prevalente, attività giornalistica nel periodo in cui è stata assegnata alla Regione Lazio, avendo svolto invece prevalenti mansioni amministrative.

8. Tale valutazione è – in relazione ai principi applicati – conforme ai criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto da un lato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11944 del 26/06/2004) che l’obbligo di iscrizione presso l’INPGI è legato alla prova della natura giornalistica della prestazione lavorativa, e, dall’altro lato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009) che in caso di mansioni promiscue ai fini dell’inquadramento del rapporto va valutata la prevalenza delle mansioni sul piano qualitativo oltre che quantitativo, sempre che le mansioni non abbiano avuto carattere sporadico ed occasionale.

9. Si tratta di valutazione operata dalla corte territoriale e non censurabile in sede di legittimità, essendo l’esito di un esame del materiale probatorio ed avendo la valutazione del contenuto dell’attività lavorativa natura di accertamento di fatto insuscettibile di essere sindacato in questa sede (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13814 del 27/05/2008).

10. Ne deriva il rigetto del ricorso.

11. Le spese seguono la soccombenza.

12. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Obiettivo Lavoro Agenzia per il lavoro spa delle spese, che si liquidano in Euro 3.500 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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