Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21743 del 27/10/2016

Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., P.C., R.F., elettivamente

domiciliati in Roma, via della Bufalotta 1281, presso lo studio

dell’avv. Giovanni Cavallo, rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Valerio Borghesiani

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso il fax n. 06/87294842 e gli indirizzi di p.e.c.

giovannicavallo-ordineavvocatiroma.org e

valerioborghesiani-ordineavvocatibopec.it;

– ricorrenti –

nei confronti di:

B.L.;

-intimato –

avverso il decreto n. 490/14 della Corte d’appello di Firenze emesso

in data 18 marzo 2014 e depositata il 27 marzo 2014, R.G. n. 83/14;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. ZENO Immacolata che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità del ricorso e pronuncia di principio di diritto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. In seguito all’insorgenza di una grave insufficienza respiratoria il sig. C.G. è stato ricoverato in ospedale il (OMISSIS). Manifestatasi la necessità di presstare il consenso in relazione alle proposte terapeutiche dei sanitari implicanti emotrasfusioni, C.G., insieme alla moglie sig.ra P.C. e a un suo amico di famiglia e persona di fiducia, il sig. R.F., hanno proposto ricorso al Giudice Tutelare di Siena affinchè provvedesse a nominare R.F. quale amministratore di sostegno così che fosse garantito il rispetto delle volontà reiteratamente espresse, da ultimo anche nelle “direttive anticipate” del (OMISSIS), di non essere sottoposto a trasfusioni di sangue.

2. Con decreto del 12 febbraio 2014 il Giudice Tutelare di Siena ha ritenuto, nell’interesse del C. e in considerazione della protezione costituzionale di cui gode il diritto alla salute, di nominare quale amministratore di sostegno di C.G. l’avv. B.L. autorizzandolo a prestare il consenso a tutti i trattamenti ritenuti necessari dai sanitari, compresa l’emotrasfusione.

3. Hanno proposto reclamo P.C. e R.F. rivendicando il rispetto della volontà e dignità del paziente e richiamando il diritto all’autodeterminazione e al consenso informato che informa l’ordinamento italiano ed europeo e da tempo è considerato un principio fondamentale da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.

4. La Corte di appello di Firenze ha acquisito, in data 17 marzo 2014, informazioni più dettagliate sulla condizione del paziente, da parte dei sanitari del (OMISSIS), in base alle quali è risultato che la malattia polmonare, causa del ricovero, è in progressivo miglioramento e che, in caso di necessità sono ipotizzabili terapie alternative all’emotrasfusione. Quindi, con decreto del 27 marzo 2014, la Corte distrettuale fiorentina ha revocato la nomina dell’amministratore di sostegno ritenendo che, in considerazione del miglioramento delle condizioni di salute, C.G. deve ormai considerarsi in grado di esprimere al personale medico che lo ha in cura personalmente e consapevolmente, valutandone le conseguenze, le sue volontà in ordine ai trattamenti sanitari necessari. Conseguentemente ha ritenuto non più necessaria la presenza di un rappresentante che si faccia interprete delle sue volontà, richieste, aspirazioni e interessi morali e ha revocato il decreto del Giudice Tutelare e la conseguente nomina dell’avv. B.L. quale amministratore di sostegno.

5. Ricorrono per cassazione C.G., P.C., e R.F.. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 739 c.p.c. in relazione agli artt. 408 c.c., commi 1-3, art. 410 c.c., comma 1, all’art. 2 Cost., art. 13 Cost., commi 1 e 2, artt. 19 e 32 Cost., alla L. n. 180 del 1978, art. 1 in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori; agli artt. 35, u.c., art. 36, art. 38, u.c. codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006 allora vigente; agli artt. 8 e 9 CEDU; agli artt. 3, comma 2, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000; agli artt. 11 -61, 11 – 63, 11 – 70, 11 – 82 del Trattato istitutivo della Costituzione Europea, nonchè agli artt. 5, 8, 9 della Convenzione Oviedo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

6. Il ricorso è inammissibile in quanto inteso a censurare il contenuto e le motivazioni del provvedimento del Giudice tutelare di Siena, già revocato in sede di reclamo dalla Corte di appello di Firenze che, con il decreto oggetto del ricorso per cassazione, ha accertato l’insussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell’amministrazione di sostegno e conseguentemente ha revocato altresì l’amministratore di sostegno nominato dal Giudice tutelare.

7. Non ricorrono altresì i presupposti per la pronuncia di un principio di diritto avendo già la giurisprudenza di legittimità chiarito che il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte; tuttavia, il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata ex ante ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure (Cass. civ. sez. 3 n. 23676 del 15 settembre 2008).

8. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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