Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21743 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 27/08/2019), n.21743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10702-2018 proposto da:

P.G., considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17636/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e avverso la sentenza n. 17636/17 del Tribunale di Roma, pubblicata il 21 settembre 2017, che, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Civita Castellana n. 72/2013, depositata il 15 febbraio 2013, ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dalla P., quale intestataria di bollette relative al consumo di acqua potabile per un immobile sito nel Comune di Fabrica di Roma, ex art. 2043 c.c., per mancata attuazione della direttiva 98/83/CEE con riferimento alla percentuale di arsenico contenuta nell’acqua potabile fornita nel predetto Comune, e ha condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate “nella misura di Euro 2.430,00, oltre accessori di legge, nonchè di Euro 45,25 per spese, Euro 470,00 per compensi, oltre Iva e C.p.a. come liquidate per il giudizio di primo grado”;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c. – D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014”, la ricorrente deduce che il procedimento di primo grado (come riconosciuto in sede di appello dal Tribunale, v. sentenza impugnata, p. 3) è stato definito secondo equità e rappresenta al riguardo di aver limitato la domanda di condanna della convenuta ad Euro 900,00 come da conclusioni a p. 3 della citazione in primo grado; peraltro, secondo la P., con riferimento al primo grado, non andavano applicate le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, bensì quelle di cui al D.M. n. 140 del 2012, essendo stata la sentenza del Giudice di pace pubblicata il 5 febbraio 2013 ed essendo il D.M. cit. del 2014 entrato in vigore dal 3 aprile 2014; sostiene, altresì, la ricorrente che, pur a voler ritenere applicabile il più recente D.M. già indicato, la liquidazione operata in concreto dalla sentenza impugnata (Euro 470,00 per compensi) sarebbe in ogni caso superiore alle relative tariffe, quantificate secondo lo scaglione medio di riferimento, dovendosi aver riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata; sicchè, facendosi ricorso allo scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.000,00 della tabella n. 1, relativa ai giudizi innanzi al Giudice di pace e riferendosi ai valori medi dello scaglione di riferimento, sarebbero in totale dovuti non già Euro 470,00, come liquidati, ma Euro 330,00 (Euro 65,00 per la fase di studio della controversia, Euro 65,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 65,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 135,00 per la fase decisionale); la P. deduce, inoltre, che la liquidazione da lei proposta comprende anche la fase “istruttoria e/o di trattazione”, la cui “applicabilità”, nella specie, nella misura media e non in quella minima, apparirebbe discutibile, non risultando essere stata espletata nè in primo grado, nè in secondo grado alcuna attività istruttoria, ed assume che, applicandosi la misura minima almeno per detta fase (pari a Euro 65,00) in ordine al primo grado, il relativo importo tariffario potrebbe ridursi del 70% ed essere pari ad Euro 19,50, con un importo complessivo di Euro 284,50;

con riferimento alle spese liquidate per il secondo grado di giudizio, la ricorrente svolge considerazioni parzialmente analoghe a quelle relative al primo grado, evidenziando che, dovendosi per il giudizio di appello effettivamente applicare il D.M. n. 55 del 2014, e tenuto conto del valore della causa, dello scaglione di riferimento e dei valori medi dello stesso, dovrebbero essere liquidati non già 2.430,00, come dalla sentenza impugnata, peraltro in misura superiore anche ai valori massimi di riferimento (Euro 1.172,00), bensì Euro 630,00 (Euro 125,00 per fase di studio della controversia, Euro 125,00 per fase introduttiva del giudizio, Euro 190,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 190,00 per fase decisionale), e che, applicandosi la misura minima per la fase istruttoria e/o di trattazione (Euro 190,00, ridotta del 70% e pari ad Euro 57,00), l’importo totale potrebbe essere ridotto ad Euro 497,00;

ritenuto che:

il motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è sufficientemente specifico in relazione alla dedotta violazione delle tariffe nella liquidazione delle spese di lite (Cass., ord., 21/12/2017, n. 30716) e ben consente di individuare le censure proposte, mentre risulta inammissibile quanto alla dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c., atteso che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 3/07/2000, n. 8889; Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 17/10/2017, n. 24502), nè può ritenersi che la censura, nella specie, si riferisca all’art. 91 c.p.c., u.c., in relazione alle spese inerenti al primo grado, come risulta dall’illustrazione del motivo, peraltro del tutto generico in ordine alla dedotta violazione dell’intera norma di cui all’art. 91 c.p.c.;

con riferimento al primo grado del giudizio, il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Cass., ord., 17/01/2018, n. 1018), tenendo altresì conto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorchè la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purchè a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata; ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (Cass., ord., 10/12/2018, n. 31884);

alla luce di quanto sopra evidenziato nella specie va applicato il D.M. n. 55 del 2014 per la liquidazione dei compensi per entrambi i gradi del giudizio di merito, liquidazione che va effettuata per ciascun grado, come già fatto dal Tribunale, onde consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass., ord., 23/07/2018, n. 19482);

va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile;

facendosi riferimento ai valori medi – salvo eventuali riduzioni per la fase di istruttoria/trattazione – cui pure si è richiamato il Tribunale a p. 7 della sentenza impugnata, l’importo liquidato supera quanto previsto dal D.M., tenuto conto dello scaglione di riferimento e delle voci considerate dal Giudice a quo;

alla luce di quanto precede, il ricorso proposto va accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata deve essere in relazione cassata e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito;

non va operata la chiesta riduzione per la fase istruttoria/trattazione per le ragioni già dette, ben potendo farsi riferimento anche in relazione ad essa ai valori medi cui si è rifatto il Tribunale, indicando tuttavia, quest’ultimo, in relazione ad essi compensi totali errati; pertanto i compensi, per il primo grado, vanno liquidati in complessivi Euro 330,00 (Euro 65,00 per la fase di studio, Euro 65,00 per la fase introduttiva, Euro 65,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 135,00 per la fase decisionale), e tale liquidazione rispetta pure la prescrizione dell’art. 91 c.p.c., u.c., nonchè, per il secondo grado, in complessivi Euro 630,00 (Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva, Euro 190,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 190,00 per la fase decisionale), ponendosi tali importi a carico di P.G., attuale ricorrente;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv. Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi, che hanno dichiarato di averle anticipate;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di compensi, ponendo le sottoindicate somme a carico di P.G., attuale ricorrente, per il giudizio di merito svoltosi dinanzi al Giudice di pace, l’importo complessivo di Euro 330,00, e, per il giudizio di merito svoltosi dinanzi al Tribunale, l’importo complessivo di Euro 630,00; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai difensori anticipatari della predetta, avv. Ferdinando Emilio Abbate e Mara Manfredi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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