Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21743 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 15/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28711/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Grazia

Marelli, con domicilio eletto in Roma, via Monte delle Gioie 13,

presso lo studio dell’avv. Carolina Valensise;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 80/10/11, depositata il 27 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Barbara Tidore e Carolina Valenzise;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del secondo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Piemonte (Ctr), riformando la sentenza di quella provinciale, ha ritenuto tempestivo il ricorso contro l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, con cui il Fisco aveva proceduto alla ricostruzione analitica induttiva dei ricavi per l’anno 2005.

Quindi ha accolto nel merito il ricorso, ritenendo che gli elementi fatti valere dall’ufficio fossero privi dei requisiti richiesti per poter dar vita a presunzioni gravi, precise e concordati, la cui ricorrenza era invece essenziale al fine di suffragare l’accertamento compiuto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d).

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui la contribuente reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n 600 del 1973, art. 60.

L’aspetto oggetto delle censure investe la decisione della commissione tributaria regionale là dove aveva ritenuto che l’indicazione del 4 febbraio 2008 sull’avviso di ricevimento della notificazione dell’avviso fosse frutto di un errore materiale, posto che il timbro apposto dall’Ufficio postale sul medesima avviso recava la data del 5 febbraio 2008; e là dove aveva dato rilevanza, per ulteriormente avvalorare l’ipotesi dell’errore, a una verifica eseguita presso il servizio postale, dalla quale risultava che il piego fu consegnato al portalettere il 5 febbraio 2008, il che rendeva non configurabile che la consegna potesse essere avvenuta il giorno precedente.

Il motivo è inammissibile, per il cumulo indistinto di censure fra loro contraddittorie e incompatibili, se è vero che una medesima ragione di censura non può integrare, nello stesso tempo, vizio di motivazione, nullità del procedimento e violazione di norme di legge, nè è configurabile che la scelta del mezzo appropriato sia rimessa al giudice di legittimità.

Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è fondato. Al complesso degli elementi apportati dal Fisco per giustificare la ricostruzione presuntiva dei maggiori ricavi (ricostruzione essenzialmente fondata sul confronto fra quantità di prodotto acquistati nel corso dell’anno, tenuto conto della giacenze e rimanenze), la Commissione tributaria regionale ha innanzitutto replicato che l’accertamento analitico induttivo eseguito nel caso di specie, si basava su valori percentuali medi, insufficienti, da soli, a sorreggere una presunzione di maggiori ricavi.

Il rilievo è palesemente non pertinente. Esso riprende quanto solitamente si sostiene con riferimento alla percentuale di ricarico media del settore di appartenenza, là dove lo sforzo degli interpreti è realmente finalizzato a identificare le condizioni che debbono ricorrere perchè quelle percentuale possano assurgere al rango della presunzione. La Ctr, però, non ha considerato che, nel caso in esame, il dato medio non fu utilizzato per determinare il ricarico, ma per determinare la percentuale di prodotto (le tinte) destinata alla vendita, che è cosa ben diversa e che in effetti non pone i problemi che sono di solito sollevati con riferimento alla percentuale di ricarico media del settore. Occorre poi considerare che, nel ricorso, sono riportate dichiarazioni rese dell’interessata in fase di accertamento e immediatamente riferibili al profilo ora in esame.

Ciò posto il vizio di motivazione in cui è incorre la sentenza, emerge con evidenza, poichè quelle considerazioni, pertinenti in materia di percentuali di ricarico, non potevano essere automaticamente trasportate alla determinazione percentuale dei prodotti destinati alla vendita. Il che comporta che su uno dei due aspetti sui quali si è svolto l’accertamento la motivazione è realmente insufficiente.

Un rilievo analogo deve farsi per la quantità di shampoo da cui furono ricavate le prestazioni che l’Ufficio ipotizza effettuate senza emissione di scontrino fiscale. La sentenza è su questo punto motivata in questo modo: “considerato che (la contribuente) commercializzava confezioni di diverso formato e gli scontrini fiscali emessi in occasione della vendita degli shampoo no specificano la quantità ceduta, appare del tutto impossibile quantificare quello utilizzato per prestazioni professionali, nè è possibile stabilire con precisione la quantità utilizzato per ciascuna prestazione”.

Anche in questo caso la motivazione trascura che la questione fu specificamente considerata nell’avviso di accertamento, quale emerge dalla testuale trascrizione dell’atto riportata a pagina 10 del ricorso, da cui risulta, peraltro, che sia sul formato dei flaconi destinati alla vendita e sia sulla quantità occorrente per ciascuna prestazione esistevano indicazioni provenienti dalla stessa interessata di cui l’Amministrazione Finanziaria aveva tenuto conto (Cass. n. 15851/2016).

Insomma sono stati trascurati fatti essenziali ai fini dell’accertamento, il che rende censurabile sotto il profilo considerato col motivo la valutazione finale della sentenza, secondo cui le presunzioni utilizzate dall’Ufficio non potevano essere qualificate grave, precise e concordante.

Il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 per avere la Ctr ritenuto che gli elementi fatti valere dall’ufficio insufficienti a giustificare la ricostruzione induttiva dei ricavi.

Esso è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

In conclusione, con riferimento al secondo motivo, si giustifica la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione per nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA