Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21742 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 27/10/2016), n.21742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni 27,

presso lo studio dell’avv. Antonio Volanti

(antoniovolanti-ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Luca Boggio (luca.boggio-pecstudio.it), per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.M. e M.P., domiciliati presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti

Sandro Del Mastro delle Vedove e Vittorio Messa (fax n. 0774/300200;

vittorio.messa-pecavvocatitivoli.it), per mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1691/10 della Corte d’appello di Torino emessa

in data 29 ottobre 2010 e depositata il 17 novembre 2010, R.G. n.

1554/08;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità del ricorso;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Gli eredi e genitori di C.M., C.R. (in persona del curatore del suo fallimento) e B.R.M., hanno proposto davanti al Tribunale di Biella azione di accertamento del rapporto di intestazione fiduciaria delle quote della s.r.l. Cogimec in liquidazione, già di proprietà del loro dante causa che le aveva cedute, sulla base di un pactum fiduciae, ai convenuti M. e M.P. per sottrarle alle pretese del padre con cui era all’epoca in lite.

2. Si sono costituiti i M. che hanno chiesto il rigetto della domanda mentre la s.r.l. Cogimec in liquidazione si è rimessa alla decisione del Tribunale.

3. La domanda è stata accolta dal Tribunale biellese.

4. Hanno proposto appello M. e M.P. nei confronti del fallimento di C.R., della COGIMEC s.r.l. in liquidazione, rimasta contumace, e della eredità giacente di B.R.M., in luogo della quale si è costituita S.C.. La domanda è stata rigettata in secondo grado dalla Corte d’appello di Torino che, rilevando come l’esistenza di un patto di retrovendita delle quote sia essenziale alla configurabilità della prospettata intestazione fiduciaria, ha escluso che le risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria valgano a provarne l’esistenza.

5. Ricorre per cassazione C.R., nel frattempo tornato in bonis, affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva: a) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112 e 345 c.p.c.) quanto alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c.; b) violazione o, comunque, falsa applicazione di una norma di diritto (art. 300 c.p.c.) quanto alla mancata interruzione del giudizio di appello nonostante, all’udienza del 22 giugno 2010, il difensore del fallimento di C.R. avesse dichiarato l’intervenuta chiusura della procedura concorsuale; c) violazione o, comunque, falsa applicazione di norme di diritto nonchè omissione o, in ogni caso, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quanto alla riforma della sentenza di primo grado in punto di accertamento dell’esistenza del negozio fiduciario.

6. Si difendono con controricorso i germani M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

7. Con il secondo motivo di ricorso C.R. rileva che, pur avendo il difensore del suo fallimento dichiarato in udienza l’avvenuta chiusura della procedura concorsuale, la Corte d’appello non ha interrotto il processo per consentire la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti. Il motivo, ritenuto da questa Corte, con l’ordinanza in data 3 novembre 2015, logicamente pregiudiziale agli altri ha comportato l’acquisizione del fascicolo di ufficio del processo svoltosi davanti alla Corte di appello di Torino. All’esito di tale acquisizione deve affermarsi la fondatezza della censura mossa dal C. alla sentenza impugnata dato che la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale

del curatore, impone di far luogo all’interruzione del processo (Cass. civ. sez. 1 n. 4766 del 28 febbraio 2007). Se è vero che secondo la giurisprudenza la pronuncia di fallimento – anteriormente alla riforma attuata con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito perchè la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall’art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio, da parte del procuratore, dell’evento interruttivo (Cass. civ. sez. 1 n. 10724 dell’8 maggio 2013), è, d’altra parte, altrettanto chiaro, in base all’esplicita disposizione dell’art. 300 c.p.c. che con la dichiarazione in giudizio dell’avvenuto fallimento o della sua chiusura la causa interruttiva del processo viene a prodursi senza che il giudice debba preventivamente accertare la effettiva dichiarazione o chiusura del fallimento. Nella presente controversia risulta accertato che il procuratore costituito per la curatela fallimentare abbia dichiarato in udienza, a mezzo di un suo delegato, l’intervenuta chiusura della procedura fallimentare e abbia depositato l’atto di rimessione del mandato conseguente a tale evento. Ciò comportava necessariamente la interruzione del processo ai fini della sua riassunzione nei confronti della parte ritornata in bonis.

8. Ai fini della decisione sulla eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della sua tardività va inoltre rilevato che le vicende della procura alle liti sono disciplinate, dall’art. 85 c.p.c., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perchè, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano – di per sè – il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all’art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sè soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (Cass. Sezione lavoro, n. 17649 del 28 luglio 2010). Ne deriva la inidoneità della notifica della sentenza di appello fatta al C. personalmente a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Un tale effetto poteva essere fatto valere solo nel caso di riassunzione del giudizio nei confronti del C. dopo la dichiarazione in udienza della avvenuta chiusura del suo fallimento perchè in questo caso si sarebbe verificata l’assunzione in capo al ricorrente della qualità di parte. In assenza di tale riassunzione non può considerarsi il C. come parte del giudizio di appello cui poter notificare la sentenza al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione. La notifica ha avuto l’effetto di portare a conoscenza del C. la decisione della Corte di appello e di consentirgli la possibilità di acquisire la capacità processuale ai fini della impugnazione per cassazione nei termini ordinari nella quale ha fatto valere fondamentalmente la mancata interruzione del processo.

9. Va pertanto accolto il ricorso e cassata la sentenza della Corte di appello di Torino cui la causa va rinviata anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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