Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21742 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1379-2015 proposto da:

N.M., V.P., V.T., tutti nella qualità

di eredi di V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIANNINO ANCILLOTTO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

ROSSINO, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO COCILOVO,

GIUSEPPE DADDIO;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, e LUCIA PUGLISI, che

lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8681/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/01/2014 R.G.N. 5321/2009.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 8681/2011, accogliendo l’appello proposto dall’INAIL nei confronti di N.M. (in proprio e nella qualità di genitrice della minore V.T.) avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, ha rigettato la domanda originariamente proposta da V.A. (coniuge e padre delle odierne ricorrenti e dipendente della ditta Lapidei del Monforte s.r.l. con mansioni di autista), volta ad ottenere la condanna dell’Inail alla costituzione della rendita a seguito dell’infarto, indicato come infortunio sul lavoro, che aveva subito mentre era alla guida dell’automezzo aziendale;

in particolare, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto della costituzione in giudizio delle eredi del V. e della contestazione delle deduzioni dell’appellante, ha condiviso le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d’ufficio, nominato in grado d’appello, il quale aveva escluso la sussistenza dell’infortunio, inteso quale causa esterna, violenta e concentrata nel tempo che esplica la propria patogenesi lesiva in costanza di attività lavorativa o in itinere, in quanto l’assicurato era stato colpito da un infarto al miocardio acuto non causato da un’ azione derivante da un agente lesivo esterno, ma di natura aterosclerotica, caratterizzata da familiarità e coesistente ad ipercolesterolemia ed a vizio tabagico;

avverso tale sentenza, ricorrono per cassazione N.M., T. e V.P. sulla base di due motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all’inammissibilità dell’appello per errore incidente sulla vocatio in ius, perchè rivolta a soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere il destinatario, a seguito del decesso della parte vittoriosa, e cioè non presso il procuratore di V.A., ma personalmente ed individualmente agli odierni ricorrenti, come gli stessi avevano ripetutamente eccepito nel corso del giudizio d’appello richiamando la sentenza di questa Corte di cassazione a SS.UU. n. 14699 del 2010; 2) violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in ragione della errata valutazione effettuata dalla sentenza impugnata, derivata dalle erronee considerazioni del c.t.u. di secondo grado in ordine alla esistenza di una familiarità della malattia cardiocircolatoria ed alla circostanza che non era stato dato rilievo alle condizioni di lavoro stressanti, almeno come concause rispetto all’insorgenza dell’infarto; ciò nonostante le specifiche critiche mosse dalla parte a cui la sentenza non aveva fornito risposte;

resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da V.P. che non figura tra le parti in causa nella sentenza impugnata, nè ha chiarito le ragioni di tale circostanza dimostrando di essere stato pretermesso in modo illegittimo dalla Corte d’appello, avendo partecipato al primo grado del giudizio;

il primo motivo, erroneamente formulato come vizio di motivazione e rubricato come riferibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile;

si adombra, in verità, un vizio che avrebbe determinato la nullità della fase di instaurazione del contraddittorio in appello e che, qualora esistente, avrebbe comportato la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, del n. 4 quale violazione di norma processuale;

peraltro, al di là della irrituale formulazione del motivo, deve osservarsi che il motivo non spiega quali siano stati i presupposti di fatto dai quali questa Corte dovrebbe trarre la prova della nullità della chiamata in causa delle parti appellate, quali eredi dell’originario ricorrente;

ci si limita ad affermare che l’atto d’ appello avrebbe dovuto essere notificato personalmente e presso la residenza di ciascun erede, ma tale allegazione è criptica ed inidonea a svelare il vizio denunciato giacchè non viene rivelato quando è avvenuto il decesso della parte vittoriosa, nè se e quando è avvenuta la notifica della sentenza di primo grado;

ancora, non si confronta con il dato pacifico dell’avvenuta costituzione in giudizio delle medesime parti convenute in grado d’appello e degli effetti sananti di tale costituzione;

Cassazione SS.UU. n. 14699 del 2010 e n. 26279 del 2009 hanno affermato che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa) deve essere rivolto agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica – che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale purchè entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale): a) nell’ultimo domicilio della parte defunta; b) ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo la notifica, nei luoghi di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1;

in base a tale principio, al fine di specificare il vizio di nullità ora denunciato, le ricorrenti avrebbero dovuto indicare quale sia stata la data del decesso del proprio dante causa e la data di notifica del ricorso in appello, effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto V.A. (parte vittoriosa del giudizio di appello) presso il procuratore domiciliatario del de cuius costituito nel giudizio di secondo grado;

peraltro, anche a prescindere da tali omissioni la denunciata nullità sarebbe comunque sanata dalla tempestiva costituzione in grado d’appello delle eredi della parte defunta;

il secondo motivo è pure infondato;

con lo stesso si intende – senza neanche riprodurre i tratti salienti o allegando la copia della relazione di consulenza tecnica d’ufficio – chiaramente sovvertire il giudizio medico legale espresso dal perito nominato dalla Corte d’appello e fatto proprio dalla Corte territoriale, con il quale si è esclusa l’origine professionale dell’infarto subito da V.;

nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. n. 1652 del 2012; Cass. n. 22707 del 2010);

tanto accade nel caso di specie, posto che le ricorrenti, a fronte delle conclusioni della c.t.u., ancorate sull’accertamento che l’infarto al miocardio acuto, dal quale l’assicurato era stato colpito,non era effetto di azione derivante da un agente lesivo esterno ma aveva natura aterosclerotica, presentava familiarità ed era coesistente ad ipercolesterolemia ed a vizio tabagico, si sono limitate a contestare le valutazioni medico legali effettuate dal consulente nominato in grado d’appello, per un verso negando l’effettiva familiarità riscontrata dal c.t.u., e, per l’altro, adducendo, esclusivamente, la inattendibilità delle conclusioni stesse per affermato contrasto con diverse e non meglio specificate acquisizioni medico scientifiche, elaborate a proposito degli studi effettuati dalla medicina in ordine al rapporto tra impegno lavorativo ed esordio dell’infarto; in definitiva, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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